Cassazione Penale, Sentenza n. 17795/2023 del 28/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Napoli, Sez. Riesame, che aveva rigettato il riesame contro l'ordinanza del GIP dell'8/09/2022 che disponeva la custodia cautelare in carcere per il reato di cui all'art. 73 T.u. stupefacenti. Il ricorrente deduceva in via principale la mancata motivazione in relazione alla gravità indiziaria e alla sussistenza delle esigenze cautelari, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
La decisione
Il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile per rinuncia del ricorrente. In aggiunta, è stata rilevata una sopravvenuta carenza di interesse alla impugnazione, dovuta alla sostituzione della misura cautelare (ordinanza del G.I.P. del 20/12/2022 che ha sostituito la custodia in carcere con gli obblighi di presentazione alla P.G.). La Corte ha precisato che tale sopravvenuta carenza di interesse, essendo determinata da fatti non noti al momento della proposizione del ricorso e non imputabile a colpa del ricorrente, non giustifica la condanna al pagamento in favore della Cassa delle ammende né all'addebito delle spese del procedimento di Cassazione ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 73 Testo Unico stupefacenti (D.P.R. 309/1990)
Norma che definisce il reato per il quale era stata disposta la custodia cautelare; il provvedimento cautelare impugnato era motivato in relazione alla commissione di tale fattispecie.
art. 173, comma 1, disposizioni attuative c.p.p.
Richiamata in relazione ai limiti della motivazione del ricorso in Cassazione: il ricorso indicava i motivi nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che prevede la condanna alla Cassa delle ammende per impugnazioni manifestamente infondate o colpose; la Corte ha ritenuto che la sopravvenuta mancanza di interesse non dovuta a colpa non è idonea a giustificare l'applicazione di tale sanzione.
Massime di principio
- La rinuncia espressa al ricorso in Cassazione determina l'inammissibilità del ricorso e impedisce alla Corte di entrare nel merito delle questioni proposte.
- Se intervengono fatti sopravvenuti (es. sostituzione della misura cautelare) che eliminano l'interesse concreto del ricorrente all'impugnazione, il ricorso può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La sopravvenuta carenza di interesse determinata da elementi non noti al momento della proposizione del ricorso e non imputabili a colpa del ricorrente non comporta automaticamente la condanna alla Cassa delle ammende né l'addebito delle spese processuali ex art. 616 c.p.p.
- Prima di rinunciare a un ricorso è opportuno valutare se la pronuncia della Corte possa comunque produrre utilità (es. chiarimenti di diritto); la rinuncia priva il ricorrente di tale possibilità.
- Nel dedurre carenze della motivazione circa la gravità indiziaria o le esigenze cautelari è utile specificare con precisione le parti mancanti o contraddittorie della motivazione e verificare tempestivamente l'esistenza di eventuali provvedimenti sopravvenuti che possano incidere sull'interesse all'impugnazione.
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