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Sentenza

Sentenza n. 4841/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202509739

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Campania che aveva annullato gli atti della procedura valutativa per la chiamata di un professore di prima fascia ai sensi dell’art. 24, comma 6, l. 240/2010

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidata a chiamata)

Prevale il privato

La controversia

La procedura, riservata a professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato interni all’Ateneo in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale, riguardava la copertura di un posto di professore di prima fascia nel settore del diritto privato. La Commissione aveva comparato i tre candidati, attribuendo giudizi di merito e indicando come candidata con il profilo migliore la professoressa risultata poi designata. Il TAR aveva accolto il ricorso del candidato concorrente ritenendo che la procedura ex art. 24, comma 6, l. 240/2010 avesse natura meramente idoneativa e che la Commissione non potesse individuare il candidato prevalente, nonché rilevando un difetto di motivazione dell’atto del Consiglio di Dipartimento. Gli appelli principali hanno dedotto l’erronea interpretazione dell’art. 24, comma 6, l. 240/2010, degli artt. 17-20 del regolamento di Ateneo e dell’art. 8 del bando, oltre a vizi di motivazione della sentenza e violazione dell’art. 97 Cost. La candidata appellante ha inoltre censurato l’accoglimento del ricorso di primo grado. L’appellato ha riproposto le censure assorbite, sostenendo l’illegittimità della valutazione della Commissione per mancata predeterminazione dei criteri, difetto di istruttoria e motivazione, illogicità e travisamento, e ha proposto appello incidentale contro l’attribuzione alla Commissione di un potere comparativo e selettivo. Il Consiglio di Stato ha preliminarmente riunito i due appelli e respinto le eccezioni di inammissibilità, ritenendo che entrambi investissero l’intero impianto motivazionale della sentenza di primo grado.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto entrambi gli appelli principali, respinto l’appello incidentale e, riformando la sentenza del TAR, ha rigettato il ricorso di primo grado. Ha ritenuto che la procedura prevista dall’art. 24, comma 6, l. 240/2010 abbia natura concorsuale e comparativa, non meramente idoneativa. Tale conclusione deriva dal dato testuale e sistematico della legge, dal richiamo agli standard qualitativi e ai criteri di valutazione, dalla necessità di assicurare il pubblico concorso, la par condicio, l’imparzialità e il buon andamento, nonché dalla disciplina regolamentare dell’Ateneo, che prevede criteri sostanzialmente identici a quelli della procedura ex art. 18. La Commissione, quale organo tecnico composto da docenti del settore scientifico-disciplinare interessato, può quindi comparare i profili e indicare quello ritenuto professionalmente prevalente. Il Consiglio di Dipartimento conserva tuttavia un’autonoma e significativa competenza: deve verificare la congruenza del profilo indicato con le esigenze e la programmazione didattico-scientifica dipartimentale e può disattendere la valutazione della Commissione, purché motivi adeguatamente. Nel caso concreto, il Consiglio aveva recepito all’unanimità l’indicazione della Commissione; tale recepimento è stato ritenuto motivato per relationem, perché implicava la condivisione delle valutazioni tecniche e della loro coerenza con la programmazione dipartimentale. La qualificazione formale dell’atto come parere favorevole anziché proposta motivata è stata considerata non decisiva. È stata inoltre respinta la censura sulla mancata predeterminazione di ulteriori criteri da parte della Commissione, poiché regolamento e bando avevano già stabilito criteri ampi, completi ed esaustivi. La valutazione comparativa, espressa in verbali articolati, era intelligibile e giustificava la preferenza per la candidata in ragione della maggiore dedizione all’attività accademica e della maggiore esperienza internazionale. Le contestazioni sul merito tecnico della valutazione sono state ritenute non sindacabili in assenza di manifesta illogicità, travisamento o abnormità. Sono state integralmente compensate le spese del doppio grado.

Norme richiamate

  • art. 24, commi 5 e 6, l. 240/2010

    La procedura di valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale e si applica alla chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell’università che abbiano conseguito l’abilitazione necessaria.

    La procedura di chiamata interna ha natura concorsuale e comparativa, non meramente idoneativa; la Commissione può comparare i candidati e individuare il profilo professionalmente prevalente.

  • art. 18, comma 1, l. 240/2010

    Valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica degli studiosi.

    La disciplina della chiamata dei professori, letta insieme all’art. 24, costituisce parametro sistematico per affermare la natura comparativa delle procedure di reclutamento e chiamata.

  • art. 97, comma 4, Cost.

    Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

    La procedura ex art. 24, comma 6, l. 240/2010 deve essere interpretata in modo conforme al principio del pubblico concorso, della par condicio, dell’imparzialità e del buon andamento.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il recepimento unanime da parte del Consiglio di Dipartimento della valutazione della Commissione può integrare una motivazione per relationem, quando consenta di ricostruire la congruenza del profilo prescelto con la programmazione dipartimentale.

  • art. 70 c.p.a.

    Consente la riunione dei procedimenti connessi per oggetto e soggetti; la disposizione è stata applicata nel giudizio d’appello tramite il rinvio ai principi del Libro II c.p.a.

  • art. 96 c.p.a.

    Giustifica la riunione di appelli aventi a oggetto la medesima sentenza.

  • art. 101, comma 2, c.p.a.

    Consente all’appellato di riproporre le domande e i motivi non esaminati o assorbiti dalla sentenza appellata.

  • art. 38 c.p.a.

    Rende applicabili al giudizio d’appello i principi del Libro II c.p.a.

Massime di principio

  • La procedura di chiamata interna di professori di prima o seconda fascia prevista dall’art. 24, comma 6, l. 240/2010 ha natura concorsuale e comparativa, non meramente idoneativa, quando la disciplina legislativa, regolamentare e del bando impone la valutazione comparata di pubblicazioni, curriculum, attività didattica e ulteriori titoli.
  • Nella procedura di chiamata interna, la Commissione tecnica può comparare i candidati e indicare quello il cui profilo risulti professionalmente prevalente; tale indicazione ha contenuto valutativo pieno, ma costituisce una proposta sottoponibile al controllo degli organi successivi.
  • Il Consiglio di Dipartimento conserva il potere di verificare la congruenza tra il profilo individuato dalla Commissione e le esigenze della programmazione didattica e scientifica dipartimentale. Può disattendere l’indicazione tecnica e proporre un diverso candidato o non assegnare il posto, ma deve motivare specificamente la scelta difforme.
  • Il recepimento unanime, da parte del Consiglio di Dipartimento, dell’indicazione della Commissione può assolvere all’obbligo motivazionale per relationem, quando dagli atti della Commissione risultino chiaramente le ragioni della prevalenza del candidato e la loro coerenza con la programmazione dipartimentale.
  • Quando regolamento e bando predeterminano criteri valutativi ampi, completi ed esaustivi, la Commissione non è tenuta a introdurre ulteriori pesi ponderali o sottocriteri, salvo che ciò sia necessario per garantire imparzialità e trasparenza; la scelta di attenersi ai criteri superiori rientra nella discrezionalità tecnica non sindacabile in assenza di manifesta illogicità, abnormità o travisamento.
  • Il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella della Commissione nelle valutazioni tecnico-discrezionali dei curricula e delle pubblicazioni; sono sindacabili soltanto errori, travisamenti, manifesta illogicità, irragionevolezza o abnormità rilevabili dall’esterno.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciAppello
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioniCommissione esaminatrice
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazionePrincipio di legalità e tipicitàConcorrenza ed evidenza pubblica

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