Sentenza n. 858/2026 - Palermo, Sezione 3
per l'ottemperanza della sentenza n. 3391/2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Palermo, Sezione Lavoro, Consigliere relatore Dott. Dante Martino, all'esito del procedimento di cui al R.G. n. 10603/2023, pubblicata in data 16/07/2024 e notificata il 27/10/2024, passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni di servizio a tempo determinato
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 3391/2024 del Tribunale ordinario di Palermo, passata in giudicato, con la quale gli era stato riconosciuto il diritto a percepire il beneficio economico della Carta elettronica del docente, pari a 500 euro annui per tutti gli anni di servizio prestati con contratto a tempo determinato. Il ricorrente ha dedotto l'inerzia dell'amministrazione e l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, rilevando il passaggio in giudicato del titolo giudiziale e l'inutile decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di provvedere, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, al puntuale e integrale pagamento delle somme riconosciute dal titolo. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il Responsabile pro tempore della DGOSV, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, da attivarsi su istanza della parte entro ulteriori sessanta giorni. Il commissario ad acta deve operare tramite il Processo Amministrativo Telematico; l'incarico è obbligatorio e non rifiutabile e non dà luogo a compenso, trattandosi di attività rientrante nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il TAR ha inoltre precisato che il ritardo nell'esecuzione del titolo e della sentenza può configurare responsabilità amministrativa. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 189 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza e l'adozione di ordini esecutivi e di misure sostitutive quando sussistono un titolo giudiziale eseguibile e l'inadempimento dell'amministrazione.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Il decorso del termine previsto dalla disposizione, decorrente dalla notificazione del titolo, costituisce presupposto per procedere all'esecuzione nei confronti dell'amministrazione debitrice.
art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La regola sull'assenza di compenso per il commissario appartenente all'amministrazione interessata è stata ritenuta applicabile per analogia anche ai giudizi di ottemperanza relativi a condanne pecuniarie diverse da quelle derivanti dalla legge Pinto.
art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015
Richiamato quale disposizione che ha previsto l'art. 5-sexies, comma 8, della l. n. 89/2001.
art. 26 c.p.a.
Richiamato, insieme all'art. 91 c.p.c., quale base per la condanna alle spese secondo il principio della soccombenza.
art. 91 c.p.c.
Impone la condanna della parte soccombente alla rifusione delle spese di giudizio.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro sono sufficienti, ai fini dell'esecuzione, l'accertamento del passaggio in giudicato del titolo e l'inutile decorso del termine dilatorio previsto per l'adempimento delle amministrazioni pubbliche, purché tali circostanze siano documentate in giudizio.
- Accertato l'inadempimento dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può assegnare un termine per l'integrale esecuzione del titolo e nominare, per l'eventuale ulteriore inerzia, un commissario ad acta appartenente alla stessa amministrazione, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario competente.
- L'incarico di commissario ad acta costituisce un munus intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né ostacolato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
- La regola per cui il commissario ad acta appartenente all'amministrazione soccombente opera senza compenso, in quanto l'attività rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, può essere applicata per analogia anche ai giudizi di ottemperanza relativi a condanne pecuniarie diverse da quelle disciplinate dalla legge Pinto.
- Nel giudizio di ottemperanza il commissario ad acta deve depositare atti e documenti esclusivamente tramite il Processo Amministrativo Telematico, utilizzando l'apposito modulo per gli ausiliari del giudice e le parti non rituali.
- Il ritardo nell'esecuzione del titolo giudiziale e della sentenza di ottemperanza può essere fonte di responsabilità amministrativa.
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