Ordinanza n. 422/2026 - Napoli, Sezione 3
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia: - del provvedimento del Comune di Crispano prot. n. 11317 del 22 ottobre 2025 “di sospensione dell’attività di coltivazione di prodotti agricoli e conseguente vendita degli stessi ai sensi dell’art. 22, c. 2 del D.lgs. n. 114/1998”; - di ogni atto e/o provvedimento connesso, presupposto o consequenziale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento comunale di sospensione dell’attività di coltivazione di prodotti agricoli e della conseguente vendita
Esito
La controversia
Il titolare di un’impresa individuale ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento del Comune di Crispano adottato ai sensi dell’art. 22, comma 2, d.lgs. n. 114/1998, con il quale è stata sospesa l’attività di coltivazione di prodotti agricoli e la conseguente vendita degli stessi. Sono stati impugnati anche gli atti connessi, presupposti o consequenziali. Il testo dell’ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che, in ragione della natura delle questioni oggetto del giudizio, le esigenze cautelari potessero essere adeguatamente tutelate mediante la fissazione dell’udienza di trattazione del merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. Non ha quindi esaminato né accolto o respinto nel merito i motivi di ricorso e non ha disposto espressamente la sospensione del provvedimento impugnato. Ha fissato l’udienza pubblica del 6 maggio 2026 per la trattazione del merito, rinviando la regolazione delle spese alla decisione definitiva.
Norme richiamate
art. 22, comma 2, d.lgs. n. 114/1998
di sospensione dell’attività di coltivazione di prodotti agricoli e conseguente vendita degli stessi ai sensi dell’art. 22, c. 2 del D.lgs. n. 114/1998
È la disposizione indicata nel provvedimento comunale quale base normativa della sospensione dell’attività; l’ordinanza non ne fornisce un’interpretazione.
art. 55 c.p.a.
La presente ordinanza richiama l’articolo 55 del codice del processo amministrativo.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo.
art. 55, comma 10, c.p.a.
le esigenze cautelari di parte ricorrente possano essere adeguatamente tutelate mediante la fissazione dell’udienza di trattazione del merito
Consente al giudice, quando ne ricorrono i presupposti, di tutelare le esigenze cautelari mediante la fissazione ravvicinata dell’udienza di merito, senza adottare una specifica misura cautelare sospensiva.
Massime di principio
- Quando il giudizio cautelare presenta questioni che possono essere adeguatamente tutelate mediante una rapida fissazione dell’udienza di merito, il giudice amministrativo può applicare l’art. 55, comma 10, c.p.a. e fissare direttamente l’udienza pubblica, senza pronunciarsi con una misura cautelare sospensiva sul provvedimento impugnato.
- La fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. costituisce una misura di tutela cautelare atipica e acceleratoria, ma non definisce il merito della controversia né implica l’accoglimento o il rigetto dei motivi di ricorso.
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