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Sentenza

Sentenza del 17/04/2019 n. 10660 - Corte di Cassazione

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL) Accise - Energia elettrica - Imposte addizionali - Applicabilità - Limiti - Fattispecie.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle dogane ha impugnato in Cassazione le sentenze della CTR Piemonte che avevano annullato l'avviso di pagamento delle addizionali comunali e provinciali sull'energia elettrica, relative agli anni 2004-2008, e il conseguente atto di contestazione delle sanzioni. L'Amministrazione sosteneva, tra l'altro, che il precedente giudicato non fosse opponibile per i periodi successivi, che l'onere della prova gravasse sulla società e che l'eventuale esenzione dall'imposta erariale non si estendesse automaticamente alle addizionali.

La decisione

La Corte di cassazione ha riunito i ricorsi e li ha rigettati. Ha escluso che il precedente giudicato del Tribunale di Torino potesse estendersi automaticamente agli anni successivi, poiché l'accertamento sulle modalità di utilizzo dell'energia elettrica non ha efficacia permanente o pluriennale. Tuttavia, ha confermato nel merito l'assenza di debenza delle addizionali: per gennaio 2004-maggio 2007 l'energia elettrica era utilizzata come materia prima in processi elettrometallurgici ed elettrosiderurgici, rientrando nell'esclusione prevista dall'art. 52, comma 3, lett. e-ter), TUA; per giugno 2007-dicembre 2008 rientrava nell'esclusione prevista dall'art. 52, comma 2, lett. e), TUA, relativa ai processi metallurgici. L'Agenzia è stata condannata a rimborsare alla società le spese del giudizio, liquidate in 6.500 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • D.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 52, comma 3, lett. e-ter) (TUA)

    energia elettrica (...) impiegata come materia prima nei processi industriali elettrochimici, elettrometallurgici ed elettrosiderurgici

    La disposizione configura un'esclusione dall'imposta erariale, non una mera esenzione. Pertanto, secondo la disciplina applicabile al periodo gennaio 2004-maggio 2007, l'esclusione si estende anche alle addizionali comunali e provinciali.

  • D.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 52, comma 2, lett. e) (TUA)

    energia elettrica (...) utilizzata principalmente per la riduzione chimica e nei processi elettrolitici e metallurgici

    Per il periodo giugno 2007-dicembre 2008, l'energia elettrica impiegata principalmente in processi metallurgici è esclusa dall'accisa e, in virtù dell'art. 60 TUA, anche dalle addizionali comunali e provinciali.

  • D.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 52, comma 2, lett. n) (TUA)

    energia elettrica (...) impiegata negli opifici industriali come riscaldamento negli usi indispensabili al compimento di processi industriali veri e propri

    La previsione è qualificata come esenzione e, per il periodo gennaio 2004-maggio 2007, non si estende alle addizionali comunali e provinciali.

  • D.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 60 (TUA)

    le disposizioni in materia di accise si applicano anche alle addizionali (...) quando per la loro applicazione sono previste le stesse modalità dell'imposta di consumo

    La norma consente l'applicazione alle addizionali delle regole previste per l'imposta erariale, ma la portata concreta dipende dalla distinzione tra esclusione ed esenzione e dalla disciplina temporale vigente.

  • D.L. 28 novembre 1988, n. 511, art. 6, convertito dalla L. 27 gennaio 1989, n. 20

    La disciplina delle addizionali comunali e provinciali non estende ad esse le esenzioni dall'imposta erariale, salvo le specifiche ipotesi previste dalla legge.

  • Codice civile, art. 2909

    Il giudicato può vincolare per periodi d'imposta diversi solo quando riguarda fatti aventi efficacia permanente o pluriennale oppure la qualificazione stabile del rapporto; non si estende automaticamente a mere valutazioni fattuali sulle modalità produttive.

Massime di principio

  • In materia di accise sull'energia elettrica, occorre distinguere rigorosamente tra esenzione ed esclusione dall'imposta: di regola, l'esenzione non si estende alle addizionali, mentre l'esclusione può impedire anche la debenza delle addizionali quando la disciplina lo prevede.
  • L'energia elettrica utilizzata come componente o materia prima indispensabile di un processo elettrochimico, elettrometallurgico, elettrosiderurgico o metallurgico può rientrare nel regime di esclusione, purché l'effettivo impiego sia dimostrato con documentazione tecnica e contabile.
  • La semplice utilizzazione dell'elettricità per riscaldare un impianto o un materiale non è necessariamente sufficiente: è rilevante stabilire se l'energia svolga una funzione produttiva essenziale e non sostituibile, assimilabile a quella di una materia prima.
  • La disciplina applicabile deve essere verificata in base al periodo temporale, poiché le modifiche normative del 1° giugno 2007 hanno cambiato la formulazione e gli effetti delle ipotesi di esclusione ed esenzione.
  • Un precedente giudicato relativo a un determinato periodo non si estende automaticamente agli anni successivi quando dipende da fatti produttivi variabili; per i periodi successivi occorre dimostrare che la situazione concreta sia rimasta invariata.
  • Il contribuente che invoca l'esclusione deve fornire prova concreta delle caratteristiche del processo produttivo e della funzione dell'energia, mediante perizie, documentazione tecnica, dati di consumo e descrizione delle lavorazioni.

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