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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25411/2024 del 27/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza per due motivi principali: (1) vizio di motivazione relativo alla mancata verifica dell'elemento soggettivo del reato (dolosità o concorso eventuale). Sosteneva che le sue attività materiali non erano di per sé illecite e che non risultava provato che ella fosse a conoscenza che il bene non sarebbe stato consegnato; (2) nullità del decreto di citazione a giudizio per presunta illegittima notifica dell'avviso ex art. 415-bis c.p.p., poiché la notifica fu effettuata alla madre, che la ricorrente qualificava come non convivente e incapace, e quindi non valida.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione ha ritenuto manifestamente infondati i motivi: quanto alla notifica, il Tribunale aveva preso atto della ritualità della consegna dell'avviso alla madre indicata come convivente e capace dall'ufficiale giudiziario; la ricorrente non ha fornito prova rigorosa della non convivenza o dell'incapacità della madre né ha dimostrato un diverso domicilio o la comunicazione del suo cambiamento. Quanto alla responsabilità, la Corte d'appello e il primo giudice avevano fondatamente valorizzato elementi fattuali rilevanti: l'utenza telefonica utilizzata nell'accordo era intestata alla ricorrente, la somma di 2.380 euro versata come prezzo era accreditata su un suo conto corrente e prelevata da lei, e la ricorrente non ha mai denunciato furto o uso indebito di documenti né proposto una versione alternativa dei fatti. La Corte ha inoltre richiamato l'onere di allegazione a carico dell'imputato quando siano necessari elementi concreti per sostenere una versione favorevole. Per tali ragioni il giudizio di merito è stato ritenuto corretto e congruamente motivato. Conseguenze pratiche: conferma della condanna penale (nove mesi di reclusione e 900 euro di multa) e dell'obbligo di risarcimento alla parte civile; dichiarazione di inammissibilità del ricorso; condanna della ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 415-bis cod. proc. pen.

    La notificazione dell'avviso di cui all'art. 415-bis al convivente risultante dalla relazione dell'ufficiale giudiziario è ritenuta valida salvo prova rigorosa e concreta della non convivenza o dell'incapacità del ricevente; la regolarità formale della notifica non equivale necessariamente a conoscenza effettiva, ma ne consolida la validità procedurale.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e per la statuizione di sanzione pecuniaria (cassa delle ammende) in caso di impugnazione dichiarata inammissibile per colpa.

  • art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 18/12/2020, n. 176) e richiamo all'art. 94, comma 2, del d.lgs. 10/10/2022, n.150

    Principio applicato per procedere alla trattazione scritta del ricorso in Cassazione in assenza di tempestiva richiesta di discussione orale; la Corte ha usato tali disposizioni per giustificare il procedimento per via scritta.

  • Giurisprudenza di legittimità (richiamata nella motivazione)

    Richiami dottrinali e consolidata giurisprudenza usati per affermare il principio secondo il quale non grava sull'imputato un onere probatorio formale, ma permane un onere di allegazione di fatti concreti quando tali fatti siano in grado di ribaltare l'interpretazione probatoria dell'accusa; inoltre la prova della convivenza per invalidare una notifica richiede prova rigorosa.

Massime di principio

  • La notifica di atti processuali a persona convivente è presunta valida se risultante dalla relazione dell'ufficiale giudiziario; chi ne contesta la validità deve fornire prova rigorosa e specifica della non convivenza o dell'incapacità del consegnatario.
  • La regolarità formale della notifica non impone la prova della conoscenza effettiva del processo, ma la procedura richiede che il destinatario dichiari o provi elementi concreti (per es. diverso domicilio comunicato) per affermare nullità.
  • In procedimenti per truffa online, l'intestazione di utenze telefoniche e conti correnti e le operazioni finanziarie (accrediti e prelievi) intestate a un soggetto costituiscono indizi significativi di partecipazione e possono essere valorizzati come elementi probatori quando non sia proposta e documentata una versione alternativa plausibile.
  • In sede di cassazione non è rimproverabile al giudice l'omessa risposta a una questione palesemente infondata: il vizio di motivazione è rilevante solo se la questione di fatto non sia stata comunque correttamente e giuridicamente risolta.
  • L'imputato ha, pur non essendo onerato della prova, un obbligo di allegazione di elementi fattuali concreti quando le sue eccezioni richiedano fatti che siano nella sua disponibilità (vicinanza della prova).
  • L'omessa richiesta di discussione orale, nei termini previsti dalle norme applicabili, può comportare la trattazione scritta del ricorso in Cassazione.

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