Sentenza n. 1288/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma: della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione terza) n. 453 del 2023, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Veneto che aveva annullato integralmente una cartella di pagamento relativa a prelievi supplementari sul latte per più campagne, nonché la cartella stessa quanto alle pretese ancora controverse
Esito
Favorevole al ricorrente (agenzia erogatrice)
Prevale il privato
La controversia
Agea ha appellato la sentenza del TAR Veneto n. 453/2023, contestando l'annullamento dell'intera cartella per il venir meno dei titoli impositivi relativi soltanto ad alcune campagne e deducendo il contrasto della decisione con il giudicato formatosi sulle campagne 1997/1998 e 1998/1999. L'appellato ha riproposto i motivi assorbiti in primo grado: prescrizione del credito; contrarietà della pretesa al diritto dell'Unione europea e invalidità dei provvedimenti impositivi; violazione delle procedure di recupero per mancata notificazione di una nuova intimazione; non debenza degli interessi in forza di un precedente giudicato; decadenza dell'azione di riscossione ai sensi dell'art. 25 d.P.R. 602/1973; duplicazione del ruolo e già avvenuto recupero mediante compensazioni PAC; mancata notificazione degli atti presupposti; nullità, difetto di motivazione e non intellegibilità dei criteri di calcolo della cartella. Il Consiglio di Stato, con sentenza parziale, aveva già stabilito che l'annullamento di singole imputazioni comporta la caducazione della cartella soltanto per le corrispondenti pretese. Nel prosieguo è emerso che anche il titolo relativo alla campagna 2008/2009 era stato annullato da altra sentenza. La controversia è quindi rimasta circoscritta alle campagne 1997/1998 e 1998/1999.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha parzialmente riformato la sentenza appellata. Ha preso atto dell'annullamento del titolo impositivo relativo alla campagna 2008/2009 e ha dichiarato caducata, limitatamente a tale campagna, la corrispondente pretesa contenuta nella cartella. Quanto alle campagne 1997/1998 e 1998/1999, ha respinto il motivo di prescrizione: il credito è soggetto alla prescrizione decennale e il giudizio promosso contro gli atti impositivi, unitamente alla costituzione di Agea volta a ribadire il credito, ha prodotto effetto interruttivo permanente fino al 1° ottobre 2019. Sono state ritenute inammissibili le censure rivolte al merito degli atti impositivi e al contrasto con il diritto unionale, poiché la cartella è un atto esecutivo successivo, impugnabile soltanto per vizi propri; inoltre, la violazione del diritto UE determina ordinariamente annullabilità e non nullità, salvo che sia incompatibile con il diritto europeo la stessa norma interna attributiva del potere, ipotesi non ricorrente. È stata esclusa la necessità di un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, in ragione della definitività degli atti e del principio di certezza dei rapporti giuridici. Sono stati respinti i motivi relativi alla mancata nuova intimazione, alla decadenza ex art. 25 d.P.R. 602/1973, alla duplicazione del ruolo, alle compensazioni PAC e alla mancata notificazione degli atti presupposti. È stato accolto il motivo relativo agli interessi: un precedente giudicato del TAR Veneto aveva escluso la debenza degli interessi per le campagne comprese nel periodo rilevante e tale statuizione doveva essere rispettata da Agea. Le censure sulla motivazione della cartella sono state respinte, mentre quelle sugli interessi sono state dichiarate improcedibili per difetto di interesse dopo il loro annullamento. La cartella è stata quindi annullata soltanto limitatamente agli interessi relativi alle campagne 1997/1998 e 1998/1999 e alla pretesa relativa alla campagna 2008/2009. Le spese del doppio grado sono state compensate per soccombenza reciproca.
Norme richiamate
art. 104, comma 2, c.p.a.
Il potere officioso di acquisire in appello documenti non prodotti in primo grado nonostante uno specifico ordine istruttorio può essere esercitato in presenza di presupposti specifici, tra cui l'idoneità del documento a dimostrare immediatamente l'errore della sentenza, la natura di giudicato di merito del documento e ragioni specifiche che giustifichino la precedente inerzia. Nel caso concreto è stata ritenuta acquisibile la documentazione relativa alla sentenza sugli atti impositivi e al successivo decreto di perenzione.
art. 2943, comma 2, c.c.
La costituzione del creditore nel giudizio promosso dal debitore per l'accertamento negativo del debito può costituire atto interruttivo della prescrizione quando esprima la volontà di ribadire e far accertare giudizialmente il credito.
art. 2945, comma 2, c.c.
L'atto interruttivo collegato a un giudizio produce effetti permanenti sino al passaggio in giudicato della decisione che definisce il giudizio; nel caso concreto la prescrizione è rimasta interrotta fino al 1° ottobre 2019.
art. 2946 c.c.
Il credito relativo al prelievo supplementare sul latte è soggetto alla prescrizione decennale, poiché il prelievo non costituisce una prestazione periodica.
art. 2948 c.c.
Il termine quinquennale per le prestazioni periodiche non si applica al credito per prelievo supplementare sul latte.
art. 21-septies l. 241/1990
Le ipotesi di nullità del provvedimento amministrativo sono tassative; il contrasto dell'atto con il diritto dell'Unione europea non determina di per sé nullità, ma annullabilità, salvo che sia incompatibile con il diritto UE la norma interna attributiva del potere.
art. 133 c.p.a.
La controversia relativa alla cartella di pagamento per prelievi supplementari sul latte rientra nella giurisdizione esclusiva amministrativa, ma la cartella resta soggetta alle regole proprie della fase esecutiva e può essere impugnata soltanto per vizi propri.
art. 8-quinquies d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla l. 9 aprile 2009, n. 33
a decorrere dal 1° aprile 2019, la riscossione coattiva degli importi dovuti relativi al prelievo supplementare latte, nei casi di mancata adesione alla rateizzazione e in quelli di decadenza dal beneficio della dilazione di cui al presente articolo, è effettuata ai sensi degli articoli 17, comma 1, e 18, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46
La riscossione coattiva dei prelievi supplementari sul latte avviene mediante ruolo secondo la disciplina richiamata, con conseguente qualificazione della cartella come atto successivo ed esecutivo, non autonomo atto impositivo.
art. 8-ter, comma 1, l. 9 aprile 2009, n. 33
L'iscrizione nel Registro nazionale dei debiti è equiparata all'iscrizione a ruolo, ma non impone l'esclusività dell'iscrizione; è necessario soltanto evitare la duplicazione della riscossione.
art. 25, comma 1, lett. c), d.P.R. 602/1973
I termini decadenziali della disposizione non si applicano al credito per prelievo supplementare sul latte, che non ha natura tributaria, pur essendo riscosso mediante gli strumenti della riscossione coattiva tributaria.
art. 17, comma 1, d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46
È richiamato quale fondamento della riscossione mediante ruolo dei prelievi supplementari sul latte.
art. 18 d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46
È richiamato quale ulteriore disposizione applicabile alla riscossione coattiva mediante ruolo dei prelievi supplementari sul latte.
art. 112 c.p.c.
Il giudice deve pronunciarsi sulla domanda nei limiti del chiesto e del pronunciato; il Collegio ha ritenuto esaurita la disamina dei motivi rilevanti.
Massime di principio
- Quando una cartella di pagamento contiene pretese riferite a più titoli impositivi autonomi, l'annullamento di alcuni titoli comporta la caducazione della cartella soltanto per le corrispondenti pretese, non anche per quelle fondate su titoli rimasti validi.
- La cartella di pagamento relativa a crediti amministrativi già definitivamente accertati è un atto della fase esecutiva, impugnabile soltanto per vizi propri; nel giudizio contro la cartella non possono essere dedotti per la prima volta vizi sostanziali dell'atto impositivo presupposto, salvo i profili propri della fase di riscossione.
- Il contrasto di un provvedimento amministrativo con il diritto dell'Unione europea determina ordinariamente annullabilità per violazione di legge e non nullità, poiché le ipotesi di nullità sono tassative; la nullità può configurarsi quando sia incompatibile con il diritto UE la stessa norma interna attributiva del potere amministrativo.
- Il credito relativo al prelievo supplementare sul latte è soggetto alla prescrizione decennale, non a quella quinquennale prevista per le prestazioni periodiche e non al termine breve previsto dall'art. 3 del regolamento CE n. 2988/95, quando si tratti di misure patrimoniali collegate alla disciplina unionale delle quote latte.
- La costituzione dell'amministrazione nel giudizio promosso dal debitore per ottenere l'accertamento negativo del credito può integrare un atto interruttivo della prescrizione, con effetti permanenti sino alla definizione del giudizio, quando sia diretta a ribadire e far accertare il credito.
- Le irregolarità generali del sistema di calcolo o di controllo non trasferiscono automaticamente sull'amministrazione l'onere di dimostrare la correttezza dei dati né consentono l'annullamento dell'imputazione individuale in assenza di allegazioni ed evidenze specifiche riferite al singolo produttore.
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