Sentenza n. 7655/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento previa sospensione, - del decreto ministeriale n. 237 del 14.11.2018 avente ad oggetto “Graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 250 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell'Interno, Supplemento straordinario n. 1/52 del 14.11.2018 e successive modifiche; - del D.M. n. 237 del 14.11.2018, Graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 250 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativamente agli allegati “A e seguenti”, “B e seguenti”, “C e seguenti”; - del decreto dipartimentale n. 676 del 18.10.2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4 Serie Speciale Concorsi ed Esami – n. 90 del 15.11. 2016, con il quale è stato bandito un concorso pubblico, per titoli ed esami, a 250 posti nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del fuoco del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco e successive modifiche; - del Bando di Concorso a 250 posti nella qualifica di vigile del fuoco D.M. 676 del 18.10.2016; - del provvedimento del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, di data e contenuto ignoti, con il quale il ricorrente è stato escluso dal concorso pubblico per titoli ed esami, a 250 posti di Vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, indetto con D.M. n. 676 del 18 ottobre 2016 a causa del giudizio di non idoneità ai sensi del Decreto Ministero Interno 4 novembre 2019, n. 166, Art. 1 comma 4, Allegato “A”, punti 18 e 19; - del verbale n. 150 del 29.03.2022 con il quale la Commissione Medica del Concorso ha disposto per il ricorrente ulteriori accertamenti di laboratorio; - del verbale n. 175 del 23 maggio 2022 con il quale la Commissione medica ha espresso il seguente giudizio di non idoneità nei confronti del ricorrente: “-OMISSIS- - Decreto Ministero Interno 4 novembre 2019 n. 166, Art: 1,c. 4, All. A, punti 18, 19”, per violazione della legge del 12 luglio 2010, n. 109; - della cartella sanitaria del ricorrente, ritenuto “NON IDONEO - Decreto Ministero Interno 4 novembre 2019, n. 166, Art. 1 comma 4, Allegato “A”, punti 18 e 19” e dei relativi accertamenti; - del decreto di esclusione notificato al ricorrente in data 26.05.2022 prot. n. 162 del Ministero dell'Interno; - del decreto del Ministro dell'Interno n. 163 del 18 settembre 2008, recante il “Regolamento recante la disciplina del concorso pubblico per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei Vigili del Fuoco. Art. 5, comma 7, del decreto legislativo 13 ottobre 2005. n. 217”; - del decreto ministeriale n. 166 del 4 novembre 2019, recante il “Regolamento recante requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai aioli del personale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco”; - dell'allegato “A” punti 18,19 del Decreto Ministero dell'Interno 4 novembre 2019, n. 166; - del decreto dipartimentale n. 9 del 1° febbraio 2022, con cui è stata nominata la Commissione Medica per la citata procedura concorsuale; - dell'art. 5, comma 7, del citato decreto del Ministro dell'Interno del 18 settembre 2008, n. 163, recante il giudizio definitivo di non idoneità comportante l'esclusione dal concorso; - di tutti gli atti connessi, conseguenti o comunque collegati ovvero sconosciuti e, ove occorra: - della graduatoria generale di merito e della graduatoria finale dei posti non riservati del concorso a 250 posti di VV.F. e del relativo decreto di approvazione pubblicati sul Bollettino Ufficiale del personale n.1/52 del 14 novembre 2018 e successive modifiche; - del decreto del Ministro dell'Interno 11 marzo 2008, n. 78, recante il “Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale delCorpo nazionale dei vigili del fuoco. Articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217” e successive modifiche ed integrazioni; - di ogni altro atto preordinato o connesso ivi compreso il D.M. 11 marzo 2008, n. 78, articolo 1, comma 2, allegato B, punto 18, di cui il provvedimento di esclusione ha fatto applicazione; - del decreto ministeriale, allo stato non conosciuto e del quale si chiede l'acquisizione ai fini dell'espressa impugnazione con motivi aggiunti, con il quale la graduatoria impugnata è stata approvata e nel quale sono stati individuati i vincitori della selezione; - di tutti gli atti preordinati, presupposti, connessi, consequenziali e successivi ai provvedimenti impugnati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di esclusione dal concorso per 250 posti di vigile del fuoco, fondato su un giudizio di non idoneità sanitaria
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha dedotto l'eccesso di potere per carenza di istruttoria, travisamento dei fatti e difetto di motivazione, contestando la valutazione della Commissione medica che lo aveva giudicato non idoneo ai sensi dell'art. 1, comma 4, Allegato A, punti 18 e 19, del d.m. n. 166/2019. In particolare, ha sostenuto che la propria condizione enzimatica non integrasse una carenza assoluta, né fosse accompagnata da eritropatia, sindrome, sintomatologia o crisi emolitiche tali da impedire lo svolgimento delle mansioni di vigile del fuoco. La Commissione medica aveva dapprima disposto ulteriori accertamenti e poi confermato la non idoneità. Una prima verificazione aveva ritenuto sussistente una grave carenza enzimatica assoluta; il ricorrente ha contestato tale esito, deducendo di essere portatore sano e privo di sintomi. A seguito dell'appello cautelare, il Consiglio di Stato ha disposto una nuova verificazione presso una struttura ematologica universitaria, il cui esito ha accertato l'idoneità al servizio, escludendo una carenza assoluta, la presenza di malattia emolitica o crisi emolitiche pregresse e un nesso causale tra il deficit enzimatico e l'esposizione a fumi tossici.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento di esclusione. Il Collegio ha attribuito rilievo decisivo all'ultima verificazione disposta dal Consiglio di Stato, i cui esiti non erano stati contestati dall'Amministrazione e che aveva concluso per l'idoneità del candidato. La verificazione ha chiarito che la condizione riscontrata costituiva un deficit enzimatico non assoluto, senza quadro ematologico patologico, crisi emolitiche pregresse o altre condizioni incompatibili con il servizio. Il Collegio ha ritenuto che tale accertamento facesse emergere una situazione compatibile con la prosecuzione dell'iter concorsuale e che la discrepanza tra l'accertamento della Commissione medica e quello del verificatore rendesse fondate le censure di carenza istruttoria, travisamento e difetto di motivazione. Le spese di lite sono state compensate; i compensi degli organi verificatori sono stati posti a carico dell'Amministrazione, con liquidazione separata.
Norme richiamate
art. 1, comma 4, Allegato A, punti 18 e 19, d.m. 4 novembre 2019, n. 166
"-OMISSIS-- Decreto Ministro Interno 4 novembre 2019 n. 166, Art. 1, c.4, All. A, punti 18,19"
La disposizione è stata applicata dalla Commissione medica quale base del giudizio di non idoneità, ma il giudice ha ritenuto che, alla luce della verificazione specialistica, la condizione sanitaria del candidato non integrasse una causa ostativa al servizio.
art. 5, comma 7, d.m. 18 settembre 2008, n. 163
giudizio definitivo di non idoneità comportante l'esclusione dal concorso
La norma disciplina l'effetto espulsivo del giudizio definitivo di non idoneità, la cui legittimità è venuta meno in ragione dell'accertata idoneità sanitaria del candidato.
d.m. 11 marzo 2008, n. 78
articolo 1, comma 2, allegato B, punto 18
Il provvedimento è indicato tra gli atti presupposti richiamati nell'esclusione, ma la sentenza non sviluppa una specifica interpretazione autonoma della disposizione.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato nell'epigrafe processuale in relazione alla trattazione della causa; il testo non gli attribuisce una specifica ratio decisoria.
artt. 41, comma 4, e 49, comma 3, c.p.a.
Richiamati per disporre l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami nei confronti dei soggetti collocati nella graduatoria finale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Posto a fondamento dell'ordine di oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati, per giustificare l'oscuramento dei dati relativi alla salute.
art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale ulteriore base normativa per la tutela dei dati sanitari mediante oscuramento del provvedimento.
Massime di principio
- Quando l'esclusione da una procedura concorsuale per inidoneità sanitaria si fonda su un accertamento medico contestato e una verificazione specialistica disposta in giudizio conclude per l'idoneità del candidato, il giudice può attribuire prevalenza a quest'ultima, soprattutto quando l'Amministrazione non ne contesti gli esiti.
- Il giudizio di non idoneità non può fondarsi sulla mera presenza di un deficit enzimatico se l'accertamento specialistico esclude una carenza assoluta, una patologia clinicamente rilevante, crisi emolitiche pregresse e ogni concreta incompatibilità con le mansioni da svolgere.
- La divergenza non adeguatamente spiegata tra l'accertamento della Commissione medica concorsuale e la successiva verificazione specialistica, conclusiva per l'idoneità, può integrare carenza istruttoria, travisamento dei fatti e difetto di motivazione del provvedimento di esclusione.
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