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Sentenza

Sentenza n. 124/2026 - Cagliari, Sezione 2

per l’esecuzione della sentenza n. 25 del 7 febbraio 2024 emessa dal Tribunale di Oristano, Sezione Lavoro, nelle cause riunite iscritte al R.L.P.A. nn. 408/23 543/2023, 544/2023, 561/2023, 564/2023, 618/2023, 650/2023, 667/2023, 701/2023 e 702/3023, notificata il 22 febbraio 2024 passata in giudicato il 26.03.2024 con la quale è stato riconosciuto il diritto della ricorrente a fruire del beneficio economico denominato “Cartadocente” di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2021/22 e 2022/23;

Giustizia amministrativa202500648

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Oristano n. 25/2024, limitatamente al pagamento del capitale riconosciuto per il beneficio Carta del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza irrevocabile del Tribunale di Oristano, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il suo diritto al beneficio economico denominato Carta del docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, condannando il Ministero al pagamento di complessivi 1.000 euro, oltre interessi legali, secondo le modalità previste dalla legge e dal d.P.C.M. 28 novembre 2016, nonché alla rifusione delle spese di lite. Nel corso del giudizio il Ministero ha liquidato le sole spese legali, con conseguente parziale ottemperanza, ma non ha eseguito la parte del giudicato relativa al pagamento del capitale. La difesa ministeriale ha dichiarato di avere sollecitato l’Amministrazione all’integrale adempimento, senza indicare una tempestiva soluzione della controversia. La ricorrente ha quindi chiesto la declaratoria della mancata ottemperanza e la nomina di un commissario ad acta per l’esecuzione sostitutiva.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, rilevando che la sentenza del Tribunale di Oristano era passata in giudicato e che il Ministero aveva adempiuto soltanto alla parte relativa alle spese legali, lasciando ineseguito il pagamento del capitale riconosciuto. Ha pertanto nominato quale commissario ad acta il Responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la Formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente dell’ufficio, assegnandogli il termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza per provvedere all’esecuzione sostitutiva della parte non adempiuta del giudicato. Non è stato riconosciuto alcun compenso per l’attività commissariale, trattandosi di dipendente pubblico appartenente alla struttura dell’amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori, rimborso del contributo unificato se versato e distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di adottare le misure necessarie per assicurare l’esecuzione del giudicato, inclusa la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Prevede il beneficio economico denominato Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo.

  • art. 1, comma 122, l. 107/2015

    Disciplina, unitamente alla normativa attuativa, le modalità di corresponsione e utilizzo del beneficio economico.

  • d.P.C.M. 28 novembre 2016

    Disciplina le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l’integrale esecuzione solo parziale del giudicato non impedisce l’accoglimento della domanda: il giudice può disporre le misure necessarie limitatamente alla parte della decisione rimasta ineseguita.
  • Quando l’amministrazione non esegue tempestivamente una sentenza passata in giudicato recante una condanna al pagamento di somme, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta per provvedere in via sostitutiva all’adempimento.
  • Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente o responsabile già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, con facoltà di delega ad altro dirigente, e in tal caso non è dovuto uno specifico compenso per l’attività commissariale.
  • La mera dichiarazione dell’amministrazione di avere sollecitato l’adempimento, in assenza dell’effettivo pagamento dovuto e di una soluzione tempestiva, non esclude la mancata ottemperanza al giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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