Sentenza n. 1034/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento del provvedimento comunicato in data 19.11.2025 in persona del Dirigente Scolastico, nonché’ di tutti gli atti conseguenti e/o connessi, nonché del PEI e del verbale GLO; e per il riconoscimento del diritto del minore indicato in epigrafe ad essere assistito da un insegnante di sostegno secondo il rapporto uno/uno per tutta la durata dell’orario scolastico; - di tutti gli atti presupposti e consequenziali comunque connessi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: PEI e provvedimento scolastico che avevano assegnato al minore 18 ore settimanali di sostegno a fronte di 30 ore di frequenza scolastica
Esito
Favorevole al ricorrente (genitore di studente disabile)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il PEI relativo all'anno scolastico 2025-2026, chiedendo l'accertamento del diritto del minore, affetto da sindrome di Down e riconosciuto in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. 104/1992, a essere assistito da un insegnante di sostegno per l'intero orario scolastico. Il PEI assegnava 18 ore di sostegno su 30 ore di frequenza. Il ricorrente ha dedotto la violazione della normativa in materia di inclusione scolastica e sostegno agli alunni con disabilità, nonché l'illogicità e contraddittorietà della motivazione, poiché il PEI descriveva severe difficoltà in tutte le aree di vita, autonomia molto limitata, necessità costante di supporto e situazioni problematiche in assenza del docente di sostegno, ma limitava comunque il sostegno alla cattedra ordinaria di 18 ore. È stata inoltre rilevata la mancata dimostrazione della tempestiva richiesta, da parte del dirigente scolastico, di posti di sostegno in deroga all'organico di diritto.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso con sentenza semplificata. Ha ritenuto il PEI intrinsecamente illogico e contraddittorio, perché la descrizione delle condizioni concrete del minore evidenziava la necessità di un sostegno intensivo e di una copertura integrale dell'orario scolastico, mentre il monte ore era stato fissato in 18 ore senza adeguata motivazione individualizzata. Il diritto al sostegno scolastico è stato qualificato come diritto costituzionalmente garantito e non finanziariamente condizionato: carenze di organico o di risorse non possono giustificare la riduzione del sostegno quando il fabbisogno individuale richieda una maggiore copertura. Il Collegio ha sottolineato che il dirigente scolastico deve rilevare tempestivamente il fabbisogno e chiedere all'USR i posti in deroga, ove necessari, e che la mancata prova di tale richiesta costituisce ulteriore profilo di illegittimità. Ha annullato il PEI nella parte lesiva e accertato il diritto del minore a un insegnante di sostegno per un numero di ore corrispondente alle ore di effettiva frequenza scolastica. Ha ordinato all'amministrazione di eseguire la sentenza entro quindici giorni; in caso di inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore pro tempore della Direzione generale per il personale del Ministero, con facoltà di delega e di avvalersi di ausiliari per la redazione del PEI. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 2.000 euro per spese processuali, oltre accessori e contributo unificato se dovuto e versato.
Norme richiamate
art. 3 l. 104/1992
Il diritto alle prestazioni è riconosciuto in relazione alla necessità di sostegno o di sostegno intensivo; qualora la compromissione riduca l'autonomia personale rendendo necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale, il sostegno è intensivo.
La situazione di disabilità grave e le concrete esigenze di autonomia e partecipazione impongono una valutazione individualizzata del sostegno necessario; la qualificazione della disabilità non può essere disgiunta dalla determinazione delle prestazioni dovute.
artt. 12 e 13 l. 104/1992
Fondano il diritto all'integrazione scolastica e alle misure di sostegno, da assicurare in relazione alle esigenze dell'alunno con disabilità.
art. 7 d.lgs. 66/2017
Il PEI esplicita le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe, e tiene conto dell'accertamento della disabilità e del profilo di funzionamento.
Il PEI deve indicare, con motivazione coerente con la documentazione sanitaria e funzionale, le risorse necessarie al progetto educativo individualizzato.
art. 10 d.lgs. 66/2017
Il dirigente scolastico, sulla base del PEI, invia all'ufficio scolastico regionale la richiesta complessiva dei posti di sostegno; l'ufficio scolastico regionale assegna le risorse.
Il dirigente scolastico deve rilevare e trasmettere tempestivamente il fabbisogno, anche ai fini dell'attivazione dei posti di sostegno in deroga all'organico di diritto.
art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a.
Consente al giudice di impartire le misure idonee ad assicurare l'effettività della tutela, imponendo la tempestiva riedizione del PEI e l'assegnazione delle ore necessarie.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
art. 3, comma 3, l. 104/1992
La certificazione della situazione di gravità costituisce elemento rilevante per la determinazione delle misure di sostegno, da coordinare con la concreta valutazione del funzionamento e dei bisogni dell'alunno.
art. 52 d.lgs. 196/2003 e art. 6, par. 1, lett. f), Regolamento (UE) 2016/679
Impongono l'oscuramento dei dati identificativi del minore e degli esercenti la responsabilità genitoriale nella riproduzione e diffusione della decisione.
Massime di principio
- Il PEI che assegna un numero di ore di sostegno inferiore all'orario di frequenza deve contenere una motivazione individualizzata, coerente con la documentazione ufficiale, con il profilo di funzionamento, con i bisogni dell'alunno e con l'effettivo utilizzo delle risorse; in mancanza, la riduzione è illegittima per difetto di motivazione e contraddittorietà.
- Il diritto dell'alunno con disabilità alle misure di sostegno scolastico è costituzionalmente garantito e non può essere negato o ridotto per mere carenze di organico, difficoltà organizzative o insufficienza di risorse finanziarie.
- Quando il PEI e il GLO evidenziano la necessità di una copertura integrale dell'orario scolastico, il dirigente scolastico deve attivare tempestivamente la procedura per la richiesta dei posti di sostegno in deroga all'organico di diritto; la mancata richiesta costituisce illegittimità dell'azione amministrativa, salvo che l'amministrazione dimostri di averla effettuata e che l'USR non abbia assegnato le risorse richieste.
- La situazione di disabilità grave o la necessità di sostegno intensivo non determina automaticamente il rapporto 1:1 per l'intero orario scolastico: la copertura integrale deve risultare dalla valutazione individualizzata delle esigenze dell'alunno e deve essere adeguatamente motivata nel PEI.
- Le ore di sostegno, pur essendo formalmente assegnate alla classe, devono essere impiegate prioritariamente per realizzare il progetto educativo individualizzato dell'alunno titolare del PEI e non possono essere destinate a esigenze generiche della classe o alla sostituzione di docenti assenti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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