Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 207/2026 - Lecce, Sezione 1

per l'annullamento - della nota del Responsabile di E.Q. del Settore 3 Sviluppo del Territorio Urbanistica, Ambiente, Edilizia, Innovazione del Comune di Gallipoli, prot. n. -OMISSIS- dell’11 ottobre 2024, con la quale è stato comunicato che “sebbene la SCIA alternativa al Permesso di Costruire costituisca un titolo idoneo per l''intervento, si riscontrano irregolarità legate all''incompatibilità dell''intervento con la normativa urbanistica della zona A.2.2 e alla propedeutica richiesta dell''autorizzazione paesaggistica”; - dell’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- del 30 ottobre 2024, a firma del Dirigente del Settore 3 del Comune di Gallipoli, con la quale è stato ingiunto al ricorrente “di demolire tutte le opere abusive ad oggi realizzate in contrasto con la normativa urbanistica vigente e realizzate in assenza della preventiva Autorizzazione Paesaggistica, e ripristinare lo stato dei luoghi”; - ove occorra, della comunicazione di notizia di reato ex art. 27 DPR 380/2001 e ss.mm.ii. acquisita al prot. -OMISSIS- del 22 ottobre 2024 del Comune di Gallipoli, richiamata nell’ordinanza di demolizione n.--OMISSIS-; - di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato, consequenziale e, comunque, incompatibile con le richieste fatte valere dal ricorrente.

Giustizia amministrativa202401700

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza comunale di demolizione delle opere edilizie realizzate in forza di una SCIA alternativa al permesso di costruire, nonché nota comunale di contestazione delle irregolarità e atti connessi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza di demolizione e gli atti connessi, deducendo, con un unico motivo articolato in più censure, la violazione degli artt. 3, 7, 10, 19 e 21-nonies l. 241/1990, delle norme urbanistiche comunali, degli artt. 3, 10, 20, 23, 27, 31, 34 e 36 d.P.R. 380/2001, del d.lgs. 222/2016, dell'art. 142 d.lgs. 42/2004, delle NTA del PPTR e della disciplina regionale richiamata. Il ricorrente ha sostenuto che la SCIA alternativa al permesso di costruire, presentata per un intervento di ristrutturazione edilizia pesante con ampliamento e modifiche dei prospetti, aveva prodotto effetti abilitativi e non era mai stata oggetto del potere inibitorio-repressivo previsto dall'art. 19, commi 3, 4 e 6, l. 241/1990, né di annullamento d'ufficio ai sensi dell'art. 21-nonies. La nota comunale dell'11 ottobre 2024, secondo il ricorrente, non costituiva un provvedimento formale di intervento sulla SCIA, ma una mera segnalazione interna di possibili irregolarità. Sono stati inoltre dedotti difetto di motivazione e di istruttoria, omessa allegazione della comunicazione di notizia di reato, mancata precisa individuazione delle opere da demolire, errore sui presupposti, contraddittorietà, sviamento, sproporzione, irragionevolezza, disparità di trattamento e lesione dell'affidamento. Nel merito, il ricorrente ha contestato l'errata qualificazione urbanistica dell'area e la ritenuta necessità dell'autorizzazione paesaggistica, evidenziando che il lotto era già incluso in zona B alla data del 6 settembre 1985 e quindi escluso dal vincolo paesaggistico ex lege.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato l'ordinanza di demolizione. In via preliminare ha dichiarato inutilizzabili, perché tardive ai sensi dell'art. 73, comma 1, c.p.a., le memorie depositate dal controinteressato e dal Comune, pur ritenendo ammissibili le rispettive costituzioni. Nel merito ha ritenuto illegittima la demolizione perché l'intervento era stato avviato sulla base di una SCIA alternativa al permesso di costruire e l'amministrazione non aveva previamente esercitato alcuno dei poteri di intervento sulla segnalazione previsti dall'art. 19, commi 3, 4 e 6, l. 241/1990. Una volta decorsi i termini per l'intervento inibitorio, la SCIA costituisce titolo valido ed efficace e i suoi effetti non possono essere disconosciuti direttamente mediante un'ordinanza repressiva; la rimozione del titolo richiede un formale esercizio dell'autotutela, con i relativi presupposti e garanzie, inclusa la motivazione richiesta dall'art. 21-nonies. La nota dell'11 ottobre 2024 non aveva natura provvedimentale: non dichiarava l'inefficacia della SCIA, non esercitava i poteri dell'art. 19 e si limitava a segnalare possibili irregolarità agli uffici competenti. Il TAR ha inoltre escluso che la SCIA fosse radicalmente priva di effetti per la sola asserita difformità urbanistica, poiché anche un titolo formatosi su una situazione non conforme alla legge deve essere rimosso attraverso gli strumenti procedimentali previsti, senza che l'amministrazione possa disconoscerlo liberamente e in ogni tempo. Quanto alla paesaggistica, il giudice ha accertato che l'area era già classificata come zona B alla data del 6 settembre 1985; ricorreva quindi l'esclusione dal vincolo paesaggistico ex lege prevista dall'art. 142, comma 2, lett. a), d.lgs. 42/2004. La successiva delibera comunale di perimetrazione del 2025 aveva confermato tale ricostruzione. Di conseguenza non era necessaria né l'autorizzazione paesaggistica relativa ai territori costieri né l'accertamento di compatibilità paesaggistica per l'ulteriore contesto "Città consolidata", alla luce delle NTA del PPTR. Le spese sono state integralmente compensate per la complessità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 19 l. 241/1990

    Dopo il decorso dei termini per l'esercizio dei poteri inibitori-repressivi sulla SCIA, l'amministrazione non può disconoscerne direttamente gli effetti abilitativi mediante un provvedimento demolitorio; deve esercitare formalmente i poteri previsti dalla disposizione, secondo i relativi presupposti.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    La rimozione in autotutela degli effetti abilitativi della SCIA richiede un formale esercizio del potere di annullamento d'ufficio e il rispetto dei relativi requisiti motivazionali.

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    Le memorie depositate oltre il termine previsto sono processualmente inutilizzabili, ferma restando l'ammissibilità della costituzione in giudizio effettuata con le medesime.

  • art. 22 d.P.R. 380/2001

    L'intervento edilizio era astrattamente riconducibile tra quelli realizzabili mediante SCIA alternativa al permesso di costruire.

  • art. 142, comma 2, lett. a), d.lgs. 42/2004

    erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee A e B

    Le aree già classificate come zone A o B alla data del 6 settembre 1985 sono escluse dal vincolo paesaggistico ex lege previsto dal comma 1 della disposizione.

  • art. 142, comma 1, d.lgs. 42/2004

    Il vincolo paesaggistico per i territori costieri non opera sulle aree ricadenti nell'esclusione prevista dal comma 2, lett. a).

  • art. 90, comma 3, NTA del PPTR

    La disciplina dell'ulteriore contesto paesaggistico fa salve le esclusioni dal vincolo previste dall'art. 142, commi 2 e 3, d.lgs. 42/2004.

  • art. 91 NTA del PPTR

    Nelle more dell’adeguamento di cui all’art. 97 ... l’accertamento ... non è comunque richiesto nelle aree di cui all’art. 142 commi 2 e 3 del Codice

    Per gli ulteriori contesti paesaggistici di cui all'art. 38, comma 3.1, l'accertamento di compatibilità paesaggistica non è richiesto nelle aree escluse dal vincolo ai sensi dell'art. 142, commi 2 e 3, d.lgs. 42/2004.

Massime di principio

  • Una volta decorso il termine per l'esercizio dei poteri inibitori-repressivi sulla SCIA, la segnalazione produce effetti abilitativi e l'amministrazione non può disconoscerli direttamente mediante un'ordinanza di demolizione; occorre un formale esercizio dei poteri previsti dall'art. 19 l. 241/1990 o, ove ne ricorrano i presupposti, dell'autotutela decisoria ex art. 21-nonies della stessa legge.
  • La mera comunicazione amministrativa che segnali possibili irregolarità della SCIA e trasmetta gli atti agli uffici competenti non equivale a un provvedimento di inefficacia, a un atto inibitorio o a un annullamento d'ufficio, se non manifesta formalmente l'esercizio dei relativi poteri e non ne contiene i presupposti motivazionali.
  • La possibile difformità dell'intervento edilizio dalla disciplina urbanistica non rende automaticamente e radicalmente improduttiva di effetti la SCIA: anche in tal caso l'amministrazione deve contestare formalmente la segnalazione mediante gli strumenti procedimentali previsti, non potendo disconoscerne gli effetti senza oneri e vincoli procedimentali.
  • Le aree che alla data del 6 settembre 1985 erano delimitate dagli strumenti urbanistici come zone territoriali omogenee A o B rientrano nell'esclusione prevista dall'art. 142, comma 2, lett. a), d.lgs. 42/2004 e non sono soggette al vincolo paesaggistico ex lege sui territori costieri; per tali aree non è conseguentemente necessaria l'autorizzazione paesaggistica fondata su quel vincolo.
  • Per gli ulteriori contesti paesaggistici disciplinati dall'art. 38, comma 3.1, delle NTA del PPTR, l'accertamento di compatibilità paesaggistica non è richiesto nelle aree ricadenti nelle esclusioni di cui all'art. 142, commi 2 e 3, d.lgs. 42/2004.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziAbusi edilizi e sanzioniAutorizzazione paesaggisticaInvalidità del provvedimento
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiAutotutela decisoriaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.