Sentenza del 27/09/2022 n. 4110 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Notificazione - Nullita'- Sottoscrizione atto amministrativo - Illeggibilita' firma - Nullita'- Condizioni.(1° massima). Accertamento - Difetto di sottoscrizione - Atto amministrativo - Delega di firma - Eccezione di usurpazione dei poteri - Non sussiste. (2° massima).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
impugnazione della validità della notifica e/o della sottoscrizione di un atto amministrativo (avviso di accertamento/avviso di pagamento): si contestava la nullità per difetto di consegna alla persona competente, per incertezza sulla persona o sulla data, e per illeggibilità o difetto della sottoscrizione (assenza o mancata prova della delega di firma)
La decisione
la Corte ha stabilito che la notifica è nulla solo se non sono osservate le disposizioni sulla persona a cui deve essere consegnata la copia oppure se sussiste un'incertezza assoluta sulla persona destinataria o sulla data. L'illeggibilità della firma non determina la nullità quando dall'atto risulti la qualità di organo/ufficio dell'autore e non sia dimostrata la non autenticità della sottoscrizione o che il firmatario non appartenga all'ufficio. Le norme di cui agli artt. 42 co.1 d.P.R. 600/1973 e 56 d.P.R. 633/1972 sono interpretate restrittivamente: la nullità per difetto di sottoscrizione del capo dell'Ufficio o di suo delegato riguarda gli avvisi di accertamento in materia di imposte dirette e IVA e non si estende automaticamente ad altri tributi. La provenienza dell'atto dall'Amministrazione e la sua capacità di rappresentarne la volontà si presumono fino a prova contraria; la mera eccezione sull'assenza della delega di firma non equivale all'eccezione di usurpazione dei poteri se non viene allegato e provato che il firmatario non appartiene all'Ufficio emittente.
Norme richiamate
art. 101 c.p.c.
richiamato come riferimento procedurale in tema di notificazioni/forme; nessuna interpretazione estensiva particolare nel testo
d.P.R. 600/1973 art. 42, co. 1
norma di stretta interpretazione: la nullità per difetto di sottoscrizione del capo dell'Ufficio o di suo delegato riguarda specificamente gli avvisi di accertamento in materia di imposte dirette
d.P.R. 633/1972 art. 56
analoga interpretazione restrittiva: si applica agli avvisi di accertamento relativi all'IVA, non automaticamente ad altri tipi di atti/tributi
Massime di principio
- La notifica è nulla solo se manca la consegna alla persona prevista dalle norme o se c'è incertezza assoluta sul destinatario o sulla data; difetti formali minori non determinano la nullità di diritto.
- L'illeggibilità della firma non comporta la nullità dell'atto se dall'atto risulta la qualità di organo o di ufficio dell'autore. Spetta al ricorrente provare la non autenticità della sottoscrizione o che il firmatario non appartenga all'ufficio.
- Le norme che prescrivono la sottoscrizione del capo dell'Ufficio o di suo delegato per gli avvisi di accertamento vanno interpretate restrittivamente e non si applicano automaticamente ad avvisi o adempimenti relativi ad altri tributi.
- La provenienza dell'atto dall'Amministrazione e la sua idoneità a rappresentarne la volontà si presumono finché il ricorrente non dimostri che il sottoscrittore non appartiene all'ufficio o che vi sia stata usurpazione dei poteri.
- La mera eccezione sull'assenza di delega di firma non è equivalente all'eccezione di usurpazione dei poteri: occorre allegare e provare che il firmatario non faceva parte dell'ufficio emittente per neutralizzare la presunzione di legittimità dell'atto.
- Per difendere efficacemente un atto simile, il privato deve fornire elementi concreti (es. perizia grafologica, prove di mancata appartenenza all'ufficio, evidenza di errori sulla data o sul destinatario) per superare la presunzione di legittimità dell'amministrazione.
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