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Legge

L.R. Lombardia 8/2026

Testo unico in materia di simboli identitari della Regione e onorificenze del Consiglio regionale

Normativa regionaleL.R. Lombardia 8/2026

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il testo unico disciplina stemma, gonfalone, bandiera, fascia di rappresentanza e segno distintivo dei consiglieri regionali, la festa regionale lombarda del 29 maggio e l’onorificenza “Anello Sigillo Longobardo”. Abroga le precedenti leggi di settore dal giorno di entrata in vigore, fatti salvi gli effetti già prodotti. Prevede anche coperture finanziarie per il triennio 2026-2028.

Testo unico su simboli identitari della Regione Lombardia e onorificenze del Consiglio regionale

Testo unico sui simboli identitari della Regione Lombardia e sulle onorificenze del Consiglio regionale

Il provvedimento riordina in un unico testo la disciplina regionale lombarda in materia di simboli identitari e di riconoscimenti istituzionali del Consiglio regionale. La normativa si applica esclusivamente alla Regione Lombardia e definisce sia gli emblemi della Regione sia le modalità di utilizzo, esposizione e conferimento dei relativi segni distintivi.

Oggetto e perimetro del testo unico

Il testo unico raccoglie le disposizioni relative ai simboli identitari della Regione in attuazione dello Statuto d’autonomia della Lombardia e quelle relative alle onorificenze del Consiglio regionale. La finalità è di sistematizzare in modo organico la materia, sostituendo il precedente corpus normativo di settore.

Stemma e gonfalone della Regione

Lo stemma regionale è individuato nella croce curvilinea argentea su campo verde inclinata in senso orario. È previsto l’obbligo di utilizzarlo in relazione alla concessione di contributi regionali, anche parziali, destinati alla realizzazione o all’acquisto di opere, beni o servizi; la Giunta regionale definisce le modalità attuative.

Il gonfalone della Regione è verde, ha dimensioni di metri 3 x 2 e riproduce il carroccio e lo stemma regionale. Cravatta e nastri sono nei colori nazionali.

Bandiera della Regione: natura, caratteristiche e uso generale

La bandiera regionale coincide con la croce curvilinea argentea in campo verde inclinata in senso orario, come da allegato. Deve avere altezza pari ai due terzi della lunghezza e comunque, se esposta con altre bandiere, la stessa dimensione delle altre.

La bandiera è qualificata come patrimonio collettivo dei cittadini lombardi: può essere liberamente utilizzata, in forma singola o associata, in contesti privati e pubblici, purché con modalità decorose. Regione, Città metropolitana di Milano, province e comuni sono chiamati a promuoverne diffusione e utilizzo.

Modalità di esposizione della bandiera regionale

La bandiera deve essere esposta permanentemente all’esterno e sugli accessi principali delle sedi pubbliche di organi istituzionali ed elettivi della Regione e degli enti locali. Deve inoltre essere esposta durante le sedute degli organi istituzionali ed elettivi regionali e locali e ogni volta che siano esposte la bandiera italiana o quella dell’Unione europea.

È prevista l’esposizione anche:

  • all’esterno degli enti del sistema regionale quando siano esposte le bandiere italiana o europea;
  • all’esterno dei seggi elettorali in occasione del rinnovo del Consiglio regionale o di referendum regionali;
  • sulle imbarcazioni di proprietà della Regione, degli enti locali e degli altri organismi pubblici regionali, nonché su imbarcazioni private acquistate con finanziamento o contributo, anche parziale, della Regione;
  • da parte di privati quando, nel corso di manifestazioni con finanziamento regionale o patrocinio regionale, siano esposte altre bandiere istituzionali.

La bandiera deve essere mantenuta in buono stato e correttamente dispiegata. L’esposizione da parte dei privati è libera e incentivata anche in occasione della festa regionale lombarda, purché decorosa.

In segno di lutto, la bandiera esposta all’esterno degli edifici pubblici regionali va tenuta a mezz’asta; possono essere apposte due strisce di velo nero, obbligatorie quando la bandiera è portata in pubbliche cerimonie funebri. Salvo la normativa statale, nessuna bandiera o gonfalone può essere collocato sopra la bandiera regionale; quando è esposta su asta in una sala pubblica, essa occupa il posto d’onore alla destra del tavolo della Presidenza.

Gli enti interessati designano responsabili per verificare la corretta esposizione; la Giunta regionale, anche tramite gli uffici territoriali regionali, definisce modalità e termini dei controlli a campione e vigila sull’osservanza della disciplina.

Fascia di rappresentanza istituzionale e segno distintivo dei consiglieri regionali

La fascia di rappresentanza istituzionale è portata a tracolla dalla spalla destra al fianco sinistro e reca la croce curvilinea argentea su campo verde, collocata all’estremità inferiore sinistra una volta indossata. È segno distintivo della Regione ed è assegnata al Presidente della Regione e al Presidente del Consiglio regionale, che la utilizzano nelle manifestazioni ufficiali per essere immediatamente riconoscibili.

Quando siano presenti contestualmente il Presidente del Consiglio regionale o un suo delegato e il Presidente della Regione o un suo delegato, l’uso della fascia spetta a quest’ultimo, salvo diversa intesa. In caso di assenza, il Presidente della Regione può delegarne l’uso al Vice Presidente o a un assessore; il Presidente del Consiglio regionale può delegarlo a un Vice Presidente, a un consigliere Segretario o ad altro consigliere regionale.

Ai consiglieri regionali è inoltre fornito un segno distintivo istituzionale con la stessa croce curvilinea argentea su campo verde, per valorizzarne il ruolo e migliorarne la riconoscibilità. L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale ne stabilisce materiale, dimensioni, grafica e modalità d’uso.

Festa regionale lombarda del 29 maggio

Il 29 maggio di ogni anno si celebra la festa regionale lombarda, in ricordo della battaglia di Legnano del 29 maggio 1176, nella quale la Lega lombarda sconfisse l’esercito del Sacro Romano Impero Germanico. La festa è istituita per favorire la conoscenza della storia lombarda e dei suoi valori di cultura, costume e civismo.

La giornata è destinata anche alla diffusione di tali contenuti tra gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado in Lombardia. L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale indice annualmente un concorso riservato agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado, denominato “29 maggio - Festa della Lombardia”.

Lo stesso Ufficio di presidenza definisce con proprio provvedimento criteri e modalità del concorso e può organizzare seminari, convegni ed eventi informativi e culturali aperti alla collettività. Il 29 maggio si svolge inoltre una manifestazione ufficiale nell’aula consiliare.

Onorificenza “Anello Sigillo Longobardo”

L’onorificenza “Anello Sigillo Longobardo” è il massimo riconoscimento conferibile dal Consiglio regionale a persone fisiche o giuridiche, nonché ad associazioni, residenti o con sede in Lombardia, che si siano particolarmente distinte valorizzando il nome della Lombardia nel mondo. L’onorificenza è descritta come un castone monetiforme con busto maschile frontale e mano benedicente, recante le scritte “Rodchis” e “VIL”.

Candidature, selezione e conferimento dell’onorificenza

Le candidature devono essere presentate all’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale entro il 30 aprile di ogni anno, corredate da motivazioni e altri elementi utili alla valutazione, e sottoscritte da almeno cinque consiglieri regionali. Ogni consigliere può sottoscrivere una sola candidatura.

Le proposte sono valutate e selezionate dall’Ufficio di presidenza, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, secondo i criteri definiti con la deliberazione prevista dalla legge.

Entro il 31 maggio di ogni anno l’Ufficio di presidenza delibera l’assegnazione di non più di tre onorificenze. Il conferimento avviene annualmente da parte del Presidente del Consiglio regionale nella seduta consiliare più vicina al 6 luglio, anniversario del primo insediamento del Consiglio.

L’Ufficio di presidenza può revocare l’onorificenza qualora il soggetto insignito se ne renda indegno.

Criteri e modalità attuative

L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale è competente a definire, con apposita deliberazione, i criteri e le modalità di conferimento e revoca dell’onorificenza, nonché la procedura per la presentazione delle candidature e per l’assegnazione. La disciplina attuativa è quindi demandata a un atto interno del Consiglio regionale.

Disposizioni finanziarie

Per le bandiere e le fasce di rappresentanza istituzionale di competenza della Giunta regionale è autorizzata la spesa di euro 500 annui per ciascun anno del triennio 2026-2028, a valere sulle risorse del bilancio indicate dalla legge.

Per le ulteriori spese derivanti dall’attuazione della legge, a carico del contributo di funzionamento del Consiglio regionale, sono stanziati:

  • euro 6.500 annui per il triennio 2026-2028 per bandiere, fasce di rappresentanza e segni distintivi dei consiglieri regionali di competenza del Consiglio;
  • euro 50.000 annui per il triennio 2026-2028 per gli interventi in ambito scolastico relativi alla festa regionale lombarda;
  • euro 2.100 annui per il triennio 2026-2028 per il conferimento delle onorificenze.

Per gli esercizi successivi al 2028 l’autorizzazione delle spese è rinviata alla legge di bilancio dei singoli esercizi finanziari.

Abrogazioni e regime degli effetti già prodotti

Dalla data di entrata in vigore sono abrogate le precedenti leggi regionali in materia di stemma e gonfalone, festa regionale lombarda, bandiera, fascia e segno distintivo, nonché l’originaria disciplina dell’onorificenza “Anello Sigillo Longobardo” e alcune disposizioni modificative successive.

Restano salvi gli effetti già prodotti dalle norme abrogate. Il testo sostituisce quindi la disciplina previgente con un assetto unitario, mantenendo validi gli effetti già consolidati prima dell’entrata in vigore.

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