L.R. Lombardia 5/2026
Disposizioni per la selezione dei dispositivi di protezione individuale (DPI) respiratori per lavori con esposizione all'amianto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Lombardia detta criteri per la selezione, l’uso, la manutenzione e la formazione relativi ai DPI respiratori nelle lavorazioni con esposizione ad amianto, in attuazione del d.lgs. 81/2008. Stabilisce compiti di prevenzione e controllo per le ATS, specifica i dispositivi idonei per diversi livelli di polvere, impone verifiche, decontaminazione e addestramento, e non prevede nuovi oneri regionali. Vigore dal giorno successivo alla pubblicazione.
Disciplina regionale sui DPI respiratori per lavori con esposizione all’amianto
Disciplina regionale sui DPI respiratori per lavori con esposizione all’amianto
La legge della Regione Lombardia definisce le misure operative per la protezione delle vie respiratorie nelle lavorazioni che comportano esposizione ad amianto e ad altri silicati fibrosi. Essa si innesta sul quadro del d.lgs. 81/2008, precisando criteri di scelta, uso, manutenzione, controllo e formazione relativi ai dispositivi di protezione individuale respiratoria.
Ambito di applicazione e principi generali
La disciplina si applica alle lavorazioni in cui vi sia esposizione a silicati fibrosi, con richiamo alle definizioni del d.lgs. 81/2008 e ai ruoli e responsabilità ivi previsti. Prima di demolizioni o manutenzioni, il datore di lavoro deve adottare ogni misura utile a individuare la possibile presenza di materiali contenenti amianto, anche acquisendo informazioni dai proprietari degli immobili interessati. In caso di anche minimo dubbio sulla presenza di amianto, trovano applicazione le norme del capo III del titolo IX del d.lgs. 81/2008.
Obblighi del datore di lavoro nella protezione respiratoria
Quando il rischio da polveri e fibre non sia evitabile con misure tecniche o protezioni collettive, il datore di lavoro deve fornire DPI per le vie respiratorie idonei, in coerenza con l’art. 251 del d.lgs. 81/2008. La scelta e la gestione dei dispositivi devono rispettare i criteri regionali dettati dalla legge; la Regione Lombardia è inoltre chiamata a individuare, in relazione al progresso tecnologico, criteri per altre tipologie di DPI.
Clausola di equivalenza e salvaguardia
Eventuali DPI respiratori diversi da quelli richiamati dalla legge possono essere impiegati solo se garantiscono un livello di sicurezza equivalente o superiore. La norma è quindi impostata come disciplina minima di tutela, non derogabile in peius.
Funzioni delle ATS
Le ATS, in attuazione della l.r. 17/2003 e del Piano regionale amianto Lombardia, svolgono attività di prevenzione, tutela e controllo sulla salute dei lavoratori esposti all’amianto. Il loro controllo riguarda anche i programmi di protezione delle vie respiratorie, la formazione e l’addestramento degli operatori, nonché i piani di lavoro comunicati ai sensi dell’art. 256, comma 5, del d.lgs. 81/2008, quando possano incidere in modo rilevante sulla salute dei lavoratori o della collettività.
Scelta dell’apparecchio di protezione respiratoria
Se l’esposizione non può essere ulteriormente ridotta e occorre rispettare il valore limite previsto dal d.lgs. 81/2008, il lavoratore deve essere dotato, in base alla valutazione dei rischi, di uno dei dispositivi indicati per il livello di polvere pertinente.
Per la polvere di primo livello sono ammessi dispositivi come semimaschera filtrante FFP3 monouso, respiratori filtranti con filtri P3, respiratori a ventilazione motorizzata TM2P o TH3P e respiratori filtranti a ventilazione alimentata TM3P. L’uso delle FFP3 monouso è però limitato agli interventi con esposizioni sporadiche e di debole intensità all’amianto e a durata inferiore a 15 minuti.
Per la polvere di secondo livello la legge richiede dispositivi più protettivi, come respiratori a ventilazione alimentata TM3P con maschera a pieno facciale, o respiratori isolanti con alimentazione di aria respirabile, con portate minime e caratteristiche tecniche specificate dalla norma.
Per la polvere di terzo livello sono previsti respiratori isolanti per aria respirabile di classe 4, respiratori isolanti a pressione positiva con maschera a pieno facciale e, in alternativa o in aggiunta, indumenti protettivi ventilati e a tenuta di particelle.
Collaudo, controlli, decontaminazione e manutenzione
Prima di ogni utilizzo devono essere eseguiti il controllo delle condizioni generali, il controllo del corretto funzionamento dell’APVR e il fit-test iniziale, da ripetere almeno annualmente e comunque in caso di variazioni morfologiche dell’utilizzatore. Dopo ogni uso i respiratori devono essere decontaminati con modalità, locali e strutture separate idonei a contenere la diffusione delle polveri e a consentire la vestizione in abiti civili in sicurezza.
La responsabilità dei controlli grava sul datore di lavoro, che deve operare secondo le istruzioni del produttore. È inoltre richiesto un controllo delle condizioni generali, del funzionamento e della conformità dell’APVR dopo ogni intervento o evento che ne possa compromettere l’efficacia e comunque almeno ogni dodici mesi. Le date e la frequenza di sostituzione dei filtri devono essere annotate nel registro del programma di protezione delle vie respiratorie.
Formazione e addestramento
Prima dell’impiego di un APVR è obbligatorio un addestramento specifico, svolto da soggetto formatore accreditato con competenze e modalità conformi alla norma UNI 11719:2025 oppure, ove presenti, in collaborazione con gli organismi paritetici del settore e del territorio in cui opera il datore di lavoro.
Aggiornamento dei rinvii tecnici
Le norme tecniche richiamate dalla legge si intendono quelle aggiornate secondo la legislazione nazionale vigente e secondo le edizioni più recenti delle norme UNI.
Disposizioni finanziarie ed entrata in vigore
L’attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. Le disposizioni entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.
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