L.R. Lombardia 6/2026
Modifiche alla legge regionale 14 luglio 2009, n. 11 (Testo unico delle leggi regionali in materia di trasporti), e alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge modifica la l.r. 11/2009 e la l.r. 31/2008: introduce per il Lago di Garda obblighi di sanificazione e vernici antivegetative per navi, galleggianti e unità da diporto provenienti da bacini estranei, aggiorna il regime sanzionatorio e rafforza le tutele della fauna ittica locale. Le modifiche agli artt. 108 e all’allegato C bis decorrono solo dal 60° giorno successivo all’ultima legge regionale o provinciale di analogo contenuto sulla navigazione del Garda.
Modifiche al testo unico regionale su trasporti e pesca, con nuove regole per la navigazione e sanificazione nel Lago di Garda
Modifiche alla disciplina regionale dei trasporti e della pesca nel Lago di Garda
La legge interviene su due testi unici regionali della Lombardia: il testo unico in materia di trasporti e quello in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale. L’obiettivo principale è rafforzare la tutela del Lago di Garda sotto il profilo della navigazione, della prevenzione biologica e della protezione della fauna ittica locale.
Navigazione sul Lago di Garda: sanificazione e protezione anti-invasiva
Viene integrato l’articolo 108 della l.r. 11/2009 prevedendo, per le navi, i galleggianti e le unità da diporto provenienti da qualsiasi bacino acqueo estraneo al Lago di Garda, l’obbligo di:
- sanificare;
- applicare la vernice antivegetativa su ogni opera viva dello scafo e sull’unità di propulsione motore visibile a occhio nudo.
Le modalità di effettuazione, certificazione e dimostrazione della sanificazione sono demandate all’allegato C bis della legge. Il comitato permanente d’intesa previsto dall’articolo 94, oppure, fino alla sua istituzione, l’Autorità Interregionale del Garda, può inoltre adottare ulteriori prescrizioni tecniche rispetto a quelle del punto 3.1 dell’allegato C bis, con tempestiva comunicazione agli enti competenti.
Regime sanzionatorio
È sostituito l’articolo 119 della l.r. 11/2009, con un sistema di sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni sugli articoli da 103 a 115.
Sono previste:
- sanzione da euro 414,00 a euro 2.066,00 per la regola generale;
- applicazione del massimo della sanzione per le violazioni degli articoli 105, 108, 109 e dell’allegato C bis;
- riduzione della sanzione alla metà se il fatto è commesso con l’impiego di un natante da diporto;
- sanzione da euro 276,00 a euro 1.377,00 per le violazioni degli articoli 116 e 117.
Per l’irrogazione si applicano la l. 689/1981 e le leggi regionali vigenti in materia.
Allegato tecnico sulla sanificazione
La legge inserisce nella l.r. 11/2009 il nuovo allegato C bis, coincidente con l’allegato A della stessa legge. Tale allegato contiene la disciplina tecnica richiamata per la sanificazione e per la relativa prova documentale.
Tutela della pesca e fauna ittica
La l.r. 31/2008 viene integrata per rafforzare la tutela dell’attività piscatoria e degli interessi alieutici locali.
In particolare:
- la Regione promuove la difesa degli interessi alieutici locali contrastando l’ingresso di organismi alloctoni dannosi alla fauna ittica territoriale;
- per il Lago di Garda, ai fini della tutela dell’attività piscatoria, si applicano anche le disposizioni della l.r. 11/2009 in materia di trasporti;
- la Regione persegue la sostenibilità ambientale della pesca sul Lago di Garda e sugli altri laghi lombardi mediante una gestione che assicuri equilibrio dei popolamenti ittici e valorizzazione/incremento delle risorse ittiche nell’interesse alieutico ed economico.
Coordinamento con altra normativa regionale
La legge conferma, nei limiti richiamati, l’abrogazione già disposta dall’articolo 64, commi 1 e 6, della l.r. 6/2012, estendendone l’effetto anche alle modifiche e integrazioni introdotte con questa legge.
Clausola finanziaria
Dall’attuazione della legge non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Gli adempimenti sono svolti con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.
Entrata in vigore ed efficacia differita
La legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale regionale. Tuttavia, l’efficacia delle modifiche agli articoli 1 e 2 è differita al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore dell’ultima legge regionale o provinciale di analogo contenuto sulla navigazione del Lago di Garda. Il Presidente della Regione dà notizia di tale ultima entrata in vigore con apposita pubblicazione sul Bollettino ufficiale regionale.
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