L.R. Lombardia 4/2026
Disposizioni inerenti alla formazione in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e modifiche all'articolo 60 quater della l.r. 33/2009
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge lombarda istituisce un elenco regionale dei soggetti abilitati a erogare formazione e aggiornamento su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, disciplina una piattaforma informatica per il tracciamento dei corsi e prevede sanzioni. Modifica inoltre la l.r. 33/2009 destinando parte degli introiti sanzionatori a formazione, sensibilizzazione e gestione della piattaforma. Le disposizioni operative entrano in vigore dopo atti attuativi e specifiche tempistiche.
Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, elenco regionale dei soggetti formatori e modifiche alla disciplina sanitaria regionale
Formazione in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
La legge della Regione Lombardia interviene sulla disciplina dei corsi di formazione e aggiornamento previsti dal d.lgs. 81/2008, con l’obiettivo di rafforzare prevenzione, vigilanza e controllo nei luoghi di lavoro. La disciplina si applica nel territorio regionale e non riguarda alcune tipologie di corsi espressamente escluse.
Ambito di applicazione ed esclusioni
La legge concerne i corsi di formazione o di aggiornamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro disciplinati dal d.lgs. 81/2008, nel rispetto della normativa statale e delle competenze regionali. Sono esclusi:
- i corsi sulla prevenzione incendi di cui all’art. 46 del d.lgs. 81/2008;
- i corsi abilitanti per generatori a vapore di cui all’art. 73-bis del d.lgs. 81/2008;
- la formazione professionale per addetti alla rimozione e bonifica dell’amianto;
- i corsi regolati da disposizioni statali che non attribuiscono specifiche competenze regionali.
Elenco regionale dei soggetti formatori
Presso la struttura regionale competente in materia di sanità è istituito l’elenco regionale dei soggetti formatori in tema di salute e sicurezza sul lavoro, articolato in tre sezioni:
- soggetti formatori istituzionali;
- soggetti formatori accreditati;
- altri soggetti formatori.
I soggetti formatori istituzionali includono quelli individuati dall’accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 e, in particolare, ASST, AREU, Fondazioni IRCCS di diritto pubblico e Polis-Lombardia. Tali soggetti sono iscritti di diritto nell’elenco.
I soggetti formatori accreditati sono quelli accreditati al sistema regionale di istruzione, formazione e lavoro, purché in possesso di ulteriori requisiti, tra cui:
- esperienza triennale nella formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro, salvo i corsi per lavoratori, dirigenti o preposti per i quali basta l’accreditamento regionale;
- assenza di liquidazione giudiziale o altre procedure concorsuali;
- assenza, nei due anni precedenti la domanda, di sanzioni per gravi violazioni dell’allegato I al d.lgs. 81/2008.
Gli altri soggetti formatori sono quelli previsti dall’accordo Stato-Regioni, con ulteriori requisiti analoghi di esperienza triennale e assenza di recenti sanzioni per gravi violazioni. L’elenco ricomprende anche le strutture formative o di servizio direttamente emanate da tali soggetti, esclusi i fondi interprofessionali.
L’iscrizione abilita all’erogazione di corsi e aggiornamenti nel territorio regionale. L’elenco è pubblicato sul sito della Regione.
Modalità attuative dell’elenco
Entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale, sentito il Comitato regionale di coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, deve definire:
- le modalità di iscrizione nell’elenco;
- le modalità di tenuta e aggiornamento;
- le modalità di verifica del mantenimento dei requisiti.
Nello stesso contesto è istituito un Tavolo tecnico permanente per definire cronoprogramma attuativo, piattaforma e piano mirato regionale, da condividere nel Comitato.
Piattaforma informatica per tracciamento e vigilanza
Per le finalità di vigilanza e controllo è istituita presso la struttura regionale competente una piattaforma informatica interoperabile con il Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL). La piattaforma raccoglie le informazioni sui corsi e consente l’accesso:
- alle ATS, per programmazione e controllo;
- all’Ispettorato nazionale del lavoro, previa intesa.
Devono inserire nella piattaforma la comunicazione di avvio di ciascun corso, con elenco allievi e calendario, nonché la comunicazione conclusiva entro trenta giorni dalla fine del corso:
- i soggetti formatori istituzionali;
- i soggetti formatori accreditati;
- gli altri soggetti formatori iscritti nelle sezioni II e III;
- i datori di lavoro che formano direttamente i propri lavoratori, preposti e dirigenti, alle condizioni previste dall’accordo Stato-Regioni.
Entro sei mesi dall’entrata in vigore la Giunta regionale definisce caratteristiche della piattaforma, elementi minimi degli attestati, contenuti e tempi delle comunicazioni, modalità di attivazione e trattamento dei dati personali, nel rispetto del GDPR e del Codice privacy.
Regime sanzionatorio
Sono previste sanzioni amministrative per le principali violazioni:
- esercizio dell’attività formativa senza iscrizione nelle sezioni II o III dell’elenco: da 5.000 a 30.000 euro e divieto di nuova iscrizione fino a dodici mesi;
- omissione o ritardo nelle comunicazioni alla piattaforma: da 500 a 3.000 euro per corso e sospensione dell’iscrizione fino a sei mesi;
- rilascio di attestati non generati dalla piattaforma: da 100 a 600 euro per attestato; tali attestati non sono validi ai fini della legge;
- dichiarazioni non veritiere sui requisiti: revoca dell’iscrizione, con possibilità di nuova domanda dopo dodici mesi.
Le sanzioni sono irrogate dalle ATS. Gli introiti sono ripartiti tra le ATS e impiegati secondo la disciplina regionale sulla sanità, come modificata dalla legge.
Modifiche alla l.r. 33/2009
La legge modifica l’art. 60-quater della l.r. 33/2009 per destinare parte degli introiti sanzionatori a finalità ulteriori:
- la quota destinata alla formazione e aggiornamento professionale del personale dipendente è riformulata;
- la percentuale per iniziative di formazione e aggiornamento passa dal 2% al 4% e include anche sensibilizzazione della popolazione, studi e ricerche su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- è prevista un’ulteriore quota, non superiore al 4%, per finanziare la piattaforma informatica e la sua continuità gestionale.
Decorrenza e regime transitorio
Alcune disposizioni si applicano solo dopo gli atti attuativi regionali:
- le norme su iscrizione nell’elenco, uso della piattaforma e alcune sanzioni decorrono trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione delle deliberazioni regionali attuative previste per elenco e piattaforma;
- le sanzioni per mancato invio delle comunicazioni e per attestati non generati dalla piattaforma si applicano trascorsi sei mesi dalla data di attivazione della piattaforma.
Monitoraggio e valutazione
Il Comitato regionale monitora l’attuazione della legge per coordinare le politiche regionali in materia di formazione su salute e sicurezza sul lavoro. Il Consiglio regionale esercita una clausola valutativa sulla base di una relazione biennale della Giunta, che deve riferire su:
- stato di attuazione del tracciamento e della piattaforma;
- composizione e distribuzione dell’elenco dei soggetti formatori;
- numero di corsi, partecipanti e attestati;
- attività sanzionatoria e uso delle risorse;
- iniziative finanziate;
- criticità e misure correttive. I soggetti pubblici e privati coinvolti devono fornire i dati necessari.
Copertura finanziaria
La legge quantifica in 1.200.000 euro annui le spese per le attività dell’art. 60-quater della l.r. 33/2009 come modificato. La copertura per il triennio 2026-2028 è assicurata dalle risorse del bilancio regionale, con successivo rinvio alla legge annuale di bilancio. È inoltre prevista la copertura mediante gli introiti delle sanzioni amministrative correlate.
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