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Regolamento

R.R. Lombardia 1/2026

Modifiche al r.r. 28 novembre 2011, n. 6 (Disciplina dell'attività di acconciatore in attuazione dell'art. 21 bis della legge regionale 16 dicembre 1989, n. 73 'Disciplina istituzionale dell'artigianato lombardo'), al r.r. 22 marzo 2016, n. 5 (Disciplina dell'attività di estetista in attuazione dell'art. 21 bis della l.r. 73/89) e al r.r. 1 febbraio 2018, n. 5 (Regolamento regionale per l'esercizio dell'attività di tintolavanderia)

Normativa regionaleR.R. Lombardia 1/2026

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento regionale lombardo semplifica il subingresso nelle attività di acconciatore, estetista e tintolavanderia: il subingresso passa a comunicazione telematica al SUAP, con uso della modulistica unica regionale. Per l’estetista si disciplina anche la ripresa dell’attività dopo l’anno di proroga e la cessazione tramite comunicazione. In vigore dal 12 febbraio 2026, nell’ambito della Lombardia.

Modifiche al regime amministrativo per acconciatori, estetisti e tintolavanderie in Lombardia

Modifiche al regime amministrativo per acconciatori, estetisti e tintolavanderie

Il regolamento regionale della Lombardia del 12 febbraio 2026, n. 1 interviene sui regolamenti regionali che disciplinano l’attività di acconciatore, estetista e tintolavanderia. L’obiettivo è semplificare gli adempimenti amministrativi collegati al subingresso nelle relative attività artigianali.

Ambito di applicazione

Le modifiche riguardano esclusivamente il territorio della Regione Lombardia e incidono su:

  • regolamento regionale 28 novembre 2011, n. 6, per l’attività di acconciatore;
  • regolamento regionale 22 marzo 2016, n. 5, per l’attività di estetista;
  • regolamento regionale 1 febbraio 2018, n. 5, per l’attività di tintolavanderia.

Il testo fornito non contiene ulteriori norme transitorie generali né disposizioni finanziarie o sanzionatorie.

Regime amministrativo per l’avvio e il subingresso

Per tutte e tre le attività viene confermato che l’avvio resta soggetto a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA). La novità principale riguarda il subingresso, che non richiede la SCIA ma una comunicazione.

In particolare:

  • l’avvio dell’attività di acconciatore è soggetto a SCIA;
  • il subingresso nell’attività di acconciatore è soggetto a comunicazione;
  • l’avvio dell’attività di estetista è soggetto a SCIA;
  • il subingresso nell’attività di estetista è soggetto a comunicazione;
  • l’avvio dell’attività di tintolavanderia è soggetto a SCIA;
  • il subingresso nell’attività di tintolavanderia è soggetto a comunicazione.

Modalità di presentazione al SUAP

La SCIA e la comunicazione devono essere presentate per via telematica allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del comune in cui si esercita l’attività.

La disciplina si basa quindi su un canale unico telematico comunale per la gestione degli adempimenti relativi all’avvio e al subingresso.

Modulistica unica regionale

Per la presentazione sia della SCIA sia della comunicazione deve essere utilizzata la modulistica unica regionale.

Disposizioni specifiche per l’attività di estetista

Per l’attività di estetista viene inoltre integrata la disciplina sulla proroga dell’attività e sulla ripresa successiva:

  • al termine dell’anno di proroga, la ripresa dell’attività è soggetta a comunicazione al SUAP;
  • la cessazione dell’attività è soggetta a comunicazione ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11.

Decorrenza ed efficacia pratica

Il regolamento è del 12 febbraio 2026 ed è applicabile nell’ordinamento regionale lombardo. Dato il contenuto, esso ha natura modificativa e si inserisce nei testi coordinati dei regolamenti settoriali richiamati.

Utilità attuale

L’atto non appare obsoleto: introduce regole procedurali ancora utili per la gestione del subingresso e degli adempimenti telematici nelle attività artigianali disciplinate in Lombardia.

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