L.R. Lombardia 7/2026
Politiche regionali in materia di artigianato
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Lombardia definizione, requisiti, iscrizione, controlli, sanzioni e misure di sostegno per le imprese artigiane, incluse qualità artigiana, accesso al credito, digitalizzazione e passaggio generazionale. Abroga la disciplina previgente e salva i procedimenti pendenti e gli effetti già prodotti. Parte delle misure è finanziata per il triennio 2026-2028.
Politiche regionali lombarde per l’artigianato
Politiche regionali in materia di artigianato
La legge disciplina, per la Regione Lombardia, l’assetto istituzionale e gli interventi di sostegno al settore artigiano. Definisce requisiti e forme dell’impresa artigiana, ripartisce funzioni tra Regione, Camere di commercio e comuni, introduce il riconoscimento di “Qualità artigiana” e prevede misure economiche, promozionali e sanzionatorie.
Finalità e obiettivi generali
La Regione interviene nel rispetto del principio di sussidiarietà per:
- favorire lo sviluppo e la valorizzazione delle imprese artigiane, anche tradizionali e artistiche, in chiave economica e sociale del territorio lombardo;
- avvicinare i giovani alle professioni artigiane e sostenere il passaggio generazionale;
- valorizzare il capitale umano e la collaborazione tra imprese, anche in filiera;
- incentivare investimenti per efficienza energetica e migliore gestione dei rifiuti;
- promuovere la conoscenza dei prodotti artigianali e la partecipazione a fiere internazionali, nazionali e regionali.
Funzioni istituzionali e amministrative
La Regione esercita funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo. In particolare programma e coordina iniziative per lo sviluppo delle imprese artigiane con rilevante presenza sul territorio e può sostenerle con contributi nei limiti delle risorse disponibili. Inoltre attua forme di concertazione con le organizzazioni regionali più rappresentative del settore.
Le Camere di commercio gestiscono le attività amministrative relative ad annotazione, modificazione e cancellazione delle imprese artigiane nella sezione speciale del registro delle imprese e possono avvalersi dell’istruttoria dei comuni per accertamenti e controlli. I comuni svolgono le verifiche e irrogano le sanzioni previste dalla legge.
Nozione di imprenditore e impresa artigiana
L’imprenditore artigiano è chi esercita personalmente, professionalmente e come titolare l’impresa, assumendone responsabilità, oneri e rischi e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.
La legge esclude restrizioni generali all’accesso all’attività artigiana, salvi i limiti delle normative statali e regionali di settore. Per alcune attività che richiedono specifica preparazione e responsabilità verso gli utenti, sono richiesti requisiti tecnico-professionali previsti dalla normativa di settore:
- nel caso di impresa individuale, il requisito deve essere posseduto dal titolare;
- nelle società artigiane, da almeno uno dei soci che svolgano prevalente lavoro personale;
- nelle società in accomandita semplice, da ciascun socio accomandatario.
È artigiana l’impresa che, entro i limiti dimensionali fissati dalla legge e con attività prevalente di produzione di beni o prestazione di servizi, sia esercitata da imprenditore artigiano. Sono escluse, salvo attività solo strumentali e accessorie, le imprese agricole, di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni, ausiliarie di queste ultime e quelle di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
L’impresa può operare in luogo fisso, presso l’abitazione dell’imprenditore o di un socio, in locali appositi, in altra sede designata dal committente oppure in forma ambulante o di posteggio, salvo divieti di settore. L’imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana.
Forme societarie ammesse
L’impresa artigiana può essere individuale o societaria. In forma societaria è ammessa anche la cooperativa, con esclusione delle società per azioni e delle accomandite per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci, o uno dei due soci, svolga prevalentemente lavoro personale nel processo produttivo e che il lavoro sia preminente sul capitale.
È ammessa anche la società a responsabilità limitata se la maggioranza dei soci, o uno dei due soci, svolga prevalentemente lavoro personale e detenga la maggioranza del capitale sociale e degli organi deliberanti.
Sono inoltre artigiane la società a responsabilità limitata unipersonale e la società in accomandita semplice, purché il socio unico o ciascun accomandatario eserciti personalmente e professionalmente l’impresa, svolga prevalentemente il proprio lavoro nel processo produttivo e non sia socio unico di altra S.r.l. né socio di altra S.a.s.
Limiti dimensionali e computo del personale
La legge consente l’impresa artigiana con dipendenti entro limiti differenziati per tipologia di attività:
- fino a 18 dipendenti per imprese non in serie, elevabili a 22 se le unità aggiuntive sono apprendisti;
- fino a 9 dipendenti per imprese che lavorano in serie ma non totalmente automatizzate, elevabili a 12 se le unità aggiuntive sono apprendisti;
- fino a 32 dipendenti per lavorazioni artistiche, tradizionali e abbigliamento su misura, elevabili a 40 se le unità aggiuntive sono apprendisti;
- fino a 8 dipendenti per imprese di trasporto;
- fino a 10 dipendenti per imprese edili, elevabili a 14 se le unità aggiuntive sono apprendisti.
Nel calcolo non si computano, per due anni, gli apprendisti stabilizzati a tempo indeterminato secondo la disciplina richiamata; non si computano inoltre i lavoratori a domicilio entro il limite di un terzo dei dipendenti non apprendisti e le persone con disabilità fisiche, psichiche o sensoriali. Sono invece computati i familiari che lavorano professionalmente e prevalentemente nell’impresa, i soci che svolgono prevalente lavoro personale e tutti i dipendenti, qualunque sia la mansione.
Iscrizione nel registro delle imprese, efficacia costitutiva e divieti d’uso improprio
Le imprese artigiane in possesso dei requisiti sono annotate nella sezione speciale del registro delle imprese presso la Camera di commercio competente. L’annotazione ha carattere costitutivo ed è condizione essenziale per ottenere agevolazioni dedicate.
Il Conservatore può procedere d’ufficio ad annotazione e cancellazione quando l’impresa ometta le comunicazioni dovute. L’annotazione avviene secondo il meccanismo richiamato dal decreto-legge n. 7/2007, con trasmissione all’INPS per gli effetti previdenziali e assicurativi.
La disciplina si applica anche a consorzi, società consortili e confidi che esercitino attività artigiana. Inoltre:
- nessuna impresa può usare in insegna, ditta, marchio o denominazione riferimenti all’artigianato se non è annotata come artigiana;
- nessun prodotto o servizio può essere presentato come artigianale se non proviene da imprese annotate come artigiane.
Ricorsi amministrativi
Contro i provvedimenti del Conservatore in materia di annotazione, modificazione e cancellazione è ammesso ricorso amministrativo alla competente direzione della Giunta regionale. Il ricorso va proposto entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. Le modalità operative per la decisione sono stabilite dalla Giunta.
Consulta tecnica per l’artigianato
È istituita, senza oneri per la finanza regionale, la Consulta tecnica per l’artigianato, per favorire la partecipazione delle associazioni di rappresentanza del settore alla programmazione regionale. La Consulta formula proposte sulle funzioni previste dalla legge e pareri sulla normativa di settore. Composizione, durata e funzionamento sono demandati alla Giunta regionale.
Sostegno alle produzioni tipiche e al passaggio generazionale
La Regione sostiene, mediante gli strumenti della legge, le produzioni artigianali tipiche riconosciute ai sensi della normativa statale sul made in Italy. Sostiene inoltre iniziative per il passaggio generazionale dell’impresa artigiana, la continuità gestionale, l’inserimento lavorativo dei giovani e l’avvicinamento alla professione artigiana.
Riconoscimento “Qualità artigiana”
La Regione promuove l’artigianato di qualità e istituisce il riconoscimento di “Qualità artigiana”, nel rispetto della normativa statale ed europea. Il riconoscimento valorizza qualità delle materie prime e dei processi, qualità e peculiarità dei prodotti e sostenibilità ambientale delle pratiche produttive.
La Giunta regionale, sentita la Consulta tecnica per l’artigianato, definisce con deliberazione requisiti, criteri e modalità di conferimento, nonché le modalità di identificazione e utilizzo del riconoscimento. Se occorre modificare requisiti e criteri, la commissione consiliare competente rende parere in sede consultiva.
Interventi per accesso al credito, digitalizzazione e sostenibilità
La Giunta regionale promuove l’accesso al credito delle imprese artigiane attraverso:
- fondi regionali di garanzia, controgaranzia e cogaranzia;
- fondi rotativi per finanziamenti anche agevolati;
- contributi per abbattimento dei tassi di interesse;
- sostegno ai consorzi fidi regionali;
- patrimonializzazione;
- convenzioni con il sistema finanziario e creditizio.
Per rafforzare la competitività del settore, la Giunta concede contributi per:
- sviluppo e digitalizzazione dei sistemi organizzativi;
- creazione di canali digitali e iniziative di comunicazione per la promozione dell’artigianato;
- digitalizzazione dei rapporti di fornitura nella filiera;
- interventi integrati di eco-innovazione;
- partecipazione a fiere internazionali in Italia anche tramite voucher.
Valorizzazione delle imprese con “Qualità artigiana”
Per le imprese che ottengono il riconoscimento, la Regione promuove:
- iniziative di comunicazione e diffusione della conoscenza delle attività artigianali, anche per avvicinare i giovani;
- spazi ed eventi, anche tramite accordi pubblico-privato, per presentazione e vendita dei prodotti artigianali di qualità.
Aiuti di Stato e disciplina applicativa
Con deliberazione della Giunta regionale sono adottati gli adempimenti connessi agli obblighi in materia di aiuti di Stato per le misure previste dalla legge, nel quadro della normativa regionale richiamata sulla partecipazione della Regione alla formazione e attuazione del diritto dell’Unione europea.
Sanzioni e controlli
Sono previste sanzioni amministrative per:
- uso non consentito di riferimenti all’artigianato nella ditta, ragione sociale, denominazione, insegna, marchio o definizione/commercializzazione: da 250 a 2.500 euro per ogni episodio o prodotto;
- esercizio dell’attività artigiana senza annotazione nel registro: da 250 a 2.500 euro;
- dichiarazioni non veritiere per annotazione, modificazione o cancellazione: da 500 a 2.500 euro, salve le responsabilità penali.
Se non sono rispettati i requisiti statali di settore, il comune può applicare, oltre alle sanzioni pecuniarie previste da quella normativa, la sospensione temporanea dell’attività fino a 20 giorni e, in caso di reiterazione, il divieto di prosecuzione.
Le sanzioni sono irrogate dai comuni nel cui territorio è accertata la violazione, secondo la legge n. 689/1981 e la disciplina regionale sul procedimento amministrativo e sul potere sanzionatorio. Le somme introitate restano al bilancio comunale, anche a copertura delle spese di riscossione.
Abrogazioni, transitorio ed efficacia delle disposizioni pregresse
La legge abroga la previgente disciplina regionale lombarda sull’artigianato e altre disposizioni collegate espressamente indicate. Restano validi i provvedimenti adottati in base alla precedente legge del 1989, con salvezza degli effetti prodotti e dei rapporti giuridici già sorti.
Ai procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore si applicano, fino alla conclusione, le disposizioni vigenti in quel momento.
Copertura finanziaria
Per il riconoscimento di “Qualità artigiana” e la valorizzazione dell’artigianato di qualità sono stanziati complessivamente 400.000 euro per ciascuna annualità del triennio 2026-2028, a valere sulla missione 14, programma 1, titolo I del bilancio regionale 2026-2028. Per gli esercizi successivi al 2028 si provvede con la legge annuale di bilancio.
Gli interventi relativi a produzioni tipiche, passaggio generazionale, accesso al credito e digitalizzazione non comportano oneri aggiuntivi per il bilancio regionale, poiché trovano copertura nella programmazione comunitaria PR FESR 2021-2027 e nelle ulteriori risorse vincolate già stanziate per finalità analoghe.
Obsolescenza
La legge è una disciplina organica e attuale del settore artigiano lombardo, con effetti pratici destinati a proiettarsi nel tempo; non risulta obsoleta alla data considerata.
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