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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23620/2023 del 02/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

I ricorrenti avevano agito per ottenere il risarcimento del danno asseritamente subito per la tardiva e incompleta trasposizione nell'ordinamento italiano delle direttive comunitarie sul riconoscimento di un compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari. La Corte d'appello aveva però rigettato la domanda ritenendo prescritto il diritto, assumendo come dies a quo il 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della L. n. 370/1999. Con il primo motivo di ricorso in Cassazione i medici denunciavano violazione di norme interne, convenzionali e unioniste, sostenendo che la decorrenza della prescrizione non potesse essere fissata a quella data e che l'incertezza sulla natura dell'azione, sulla giurisdizione e sul soggetto passivamente legittimato avrebbe impedito l'effettività del rimedio. Con il secondo motivo lamentavano omessa pronuncia e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, perché la Corte d'appello si era soffermata solo sulla prescrizione senza esaminare gli altri motivi di gravame, relativi al riconoscimento del diritto anche ai medici iscritti prima del 1982 e alla riconducibilità delle specializzazioni alla disciplina comunitaria.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta l'applicazione dell'orientamento consolidato secondo cui il diritto al risarcimento per tardiva e incompleta trasposizione delle direttive comunitarie sul compenso dei medici specializzandi si prescrive nel termine decennale decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della L. n. 370/1999. Ha escluso che le incertezze invocate dai ricorrenti su giurisdizione, natura dell'azione e legittimazione passiva potessero impedire la decorrenza della prescrizione, osservando che l'eventuale errore sul giudice poteva essere rimediato e che il debitore era individuabile nello Stato. Ha inoltre ritenuto inammissibile il secondo motivo per carenza di interesse, poiché l'intervenuta prescrizione del diritto rendeva comunque priva di utilità concreta la censura sull'omesso esame degli altri motivi di appello. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna solidale dei ricorrenti alle spese e al risarcimento ex art. 96 c.p.c., oltre all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    il ricorso per cassazione è inammissibile quando la decisione impugnata si è conformata alla giurisprudenza di legittimità e i motivi non offrono elementi per mutare l'orientamento consolidato

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato come parametro di deduzione dei motivi di ricorso

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per denunciare l'omessa pronuncia sul gravame

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    invocato per dedurre vizio di motivazione apparente o mancanza di decisione su capi di domanda

  • art. 100 c.p.c.

    l'interesse ad impugnare deve consistere in una utilità giuridica concreta derivante dall'eventuale accoglimento del ricorso

  • art. 2934 c.c.

    richiamato dai ricorrenti in tema di prescrizione estintiva

  • art. 2935 c.c.

    richiamato dai ricorrenti in tema di decorrenza della prescrizione

  • art. 2938 c.c.

    richiamato dai ricorrenti in tema di rilevabilità della prescrizione

  • art. 2947 c.c.

    richiamato come disciplina della prescrizione del risarcimento del danno da mancato recepimento di direttive comunitarie

  • art. 11 L. 19 ottobre 1999, n. 370

    ha reso definitivo l'inadempimento soggettivo residuo dello Stato e fa decorrere la prescrizione dal 27 ottobre 1999

  • art. 4, comma 43, L. 12 novembre 2011, n. 183

    richiamato dai ricorrenti come disposizione successiva che avrebbe chiarito la decorrenza della prescrizione, ma ritenuta non decisiva

  • art. 4, L. n. 260 del 1958

    l'evocazione in giudizio di un organo statale diverso non impedisce la corretta instaurazione del rapporto processuale ed è sanabile

  • art. 96 c.p.c.

    ha giustificato la condanna dei ricorrenti al risarcimento dei danni per lite temeraria, in considerazione del consolidamento giurisprudenziale

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002

    comporta l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso

  • art. 10 Cost.

    richiamato dai ricorrenti nel quadro delle censure sulle direttive comunitarie

  • art. 5 e art. 189 Trattato CEE

    richiamati dai ricorrenti in relazione all'obbligo di recepimento delle direttive

  • art. 19, comma 1, seconda parte, TUE

    richiamato dai ricorrenti in relazione alla tutela giurisdizionale effettiva

  • art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    richiamato dai ricorrenti in relazione al diritto a un ricorso effettivo

  • Direttiva CEE 82/76

    fonte comunitaria alla base della pretesa risarcitoria

  • Direttiva CEE 75/363

    fonte comunitaria alla base della pretesa risarcitoria

  • Direttiva CEE 93/16

    fonte comunitaria richiamata dai ricorrenti

Massime di principio

  • Il diritto al risarcimento del danno da tardiva o incompleta trasposizione delle direttive comunitarie sul compenso dei medici specializzandi decorre, per gli specializzandi interessati dalla normativa di sanatoria, dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della L. n. 370/1999.
  • L'individuazione della giurisdizione competente o l'incertezza sulla qualificazione dell'azione non impediscono la decorrenza della prescrizione, perché l'inerzia del danneggiato può essere interrotta anche con atti stragiudiziali e l'eventuale errore sul giudice è rimediabile.
  • La legittimazione passiva è riconducibile allo Stato; la chiamata in giudizio di un diverso organo statuale non esclude di per sé la corretta instaurazione del rapporto processuale, trattandosi di mera irregolarità sanabile.
  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a prospettare dissenso rispetto a un orientamento di legittimità consolidato senza confrontarsi in modo diretto e specifico con le sue ragioni.
  • L'interesse all'impugnazione richiede una concreta utilità giuridica dalla rimozione della sentenza impugnata: se una statuizione pregiudiziale, come la prescrizione, rende comunque inutile l'esame di ulteriori censure, queste sono inammissibili per difetto di interesse.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

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