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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2882/2024 del 23/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente deduceva violazione degli artt. 157 e 161 c.p.p., sostenendo che il decreto di fissazione del giudizio di appello era stato notificato all'imputato tramite il difensore anziché al domicilio dichiarato il 15/03/2021, con conseguente nullità assoluta della notifica e mancata conoscenza dell'appello. Si lamentava inoltre che la difesa non aveva potuto eccepire tale nullità in appello perché il difensore era stato sostituito, ai sensi dell'art. 97, comma 4 c.p.p., e che la nullità era stata sollevata per la prima volta in cassazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Dai documenti è emerso che il ricorrente aveva nominato un difensore quale procuratore speciale e che il decreto di fissazione dell'appello era stato notificato al difensore, ai sensi dell'art. 157, comma 8‑bis, c.p.p. La notifica ravvisata era qualificata come vizio intermedio (non una omissione assoluta) e pertanto doveva essere eccepita tempestivamente in appello. Il difensore non ha partecipato all'udienza né ha sollevato la nullità in quella sede; per tale ragione si è applicato l'art. 182 c.p.p. (chi ha concorso a dar causa alla nullità non può eccepirla). Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato infondato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 157 cod. proc. pen.

    La Corte ha ritenuto valida la notificazione al difensore quale modalità prevista dall'art. 157, comma 8‑bis; tale notifica può sostituire quella al domicilio dichiarato quando ricorrono i presupposti normativi

  • art. 161 cod. proc. pen.

    Richiamata nelle doglianze del ricorrente in ordine alle regole sulle notificazioni e sul domicilio, ma la Corte ha dato prevalenza all'applicazione dell'art. 157 comma 8‑bis come modalità valida nella fattispecie

  • art. 97 cod. proc. pen.

    L'art. 97, comma 4 consente la sostituzione del difensore in udienza; nella vicenda la Corte di appello ha nominato difensore d'ufficio per la trattazione dell'appello, evento che non ha esonerato il difensore nominato dal proprio obbligo di partecipare e di eccepire tempestivamente eventuali nullità

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Richiamato per distinguere la nullità per omissione della notificazione (nullità assoluta) dalle altre forme di vizio della notificazione; la Corte ha precisato che qui non si è in presenza di notifica omessa

  • art. 180 cod. proc. pen.

    Riferimento generale alle fattispecie di nullità delle notificazioni; la decisione distingue le nullità assolute dalle nullità intermedie disciplinate da tali articoli

  • art. 181 cod. proc. pen.

    Come sopra: riferito al regime delle nullità relative alle notificazioni e agli effetti della loro eccepibilità

  • art. 182 cod. proc. pen.

    Applicata dalla Corte: le nullità previste non possono essere eccepite da chi ha concorso a darvi causa; il difensore del ricorrente, avendo conoscenza dell'udienza e non avendo sollevato la nullità, ha perso il diritto di eccepirla successivamente

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese del procedimento in caso di rigetto del ricorso; la Corte l'ha applicato condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali

Massime di principio

  • La mancata notificazione dell'atto (omessa) costituisce nullità assoluta rilevabile in ogni stato e grado; viceversa i vizi di forma nella notificazione che non implicano omissione pura sono nullità intermedie che devono essere eccepite tempestivamente
  • La notificazione al difensore, se prevista dalla norma (es. art. 157, comma 8‑bis c.p.p.) e ove il difensore sia stato legittimamente nominato procuratore speciale, può essere valida e sostituire la notifica al domicilio dichiarato
  • Se il difensore ha effettiva conoscenza dell'udienza e non eccepisce sul vizio della notificazione in quella sede, perde il diritto a sollevare la nullità in sede successiva (applicazione art. 182 c.p.p.)
  • La sostituzione del difensore in udienza (art. 97, comma 4) non elimina l'onere di chi ha nominato un procuratore speciale di far valere tempestivamente le eccezioni processuali; la mancata partecipazione/azione del difensore può comportare la decadenza dalla contestazione della nullità
  • In situazioni simili è cruciale agire immediatamente: verificare le modalità di notifica dagli atti, partecipare all'udienza di appello tramite il difensore nominato o, in sua assenza, eccepire la nullità immediatamente per non incorrere nella preclusione

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