Cassazione Penale, Sentenza n. 913/2024 del 10/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Prosperi impugna l'ordinanza che ha rigettato il riesame del decreto di sequestro preventivo sulla somma di €66.678,27 presente su conto corrente a lui intestato. Il ricorso deduce due censure principali: (1) carenza di "fumus commissi delicti" in quanto, secondo il ricorrente, i documenti contrattuali in suo possesso indicano la cessione di "ottone placcato" mentre la querela ed altri documenti riferiscono un semilavorato in oro a 14 carati; inoltre viene denunciato un presunto errore di calcolo relativo alla "calatura" (608,04/1000) che, secondo il ricorrente, ridurrebbe il valore del materiale non prezioso e travolgerebbe la conclusione del Tribunale; (2) assenza del periculum in mora: la condotta successiva all'operazione dimostrerebbe la buona fede dell'imputato e l'assenza di concreto e attuale pericolo che la disponibilità delle somme possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato (tra l'altro l'importo sarebbe riconducibile a società clienti dell'acquirente).
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Motiva che i due mezzi di impugnazione attengono a censure di merito e a valutazioni di fatto (travisamento del fatto, errori di calcolo, valutazione del periculum) che non sono sindacabili in questa sede: il ricorso per cassazione avverso ordinanze in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge (art. 325 c.p.p.) e non per critiche di fatto. La Corte ritiene adeguata la motivazione del Tribunale e non ravvisa violazione di legge. Conseguentemente dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 321 c.p.p.
Norma codicistica che disciplina il decreto di sequestro preventivo; la Corte ricorda che il riesame/impugnazione deve valutare fumus e periculum ma che le questioni di fatto non sono sindacabili in cassazione salvo violazione di legge.
art. 606 lett. b) e lett. e) c.p.p.
Richiamate come rubriche dei motivi di cassazione denunciati (violazione di legge e vizio di motivazione); la Corte osserva che le doglianze mirano a valutazioni di fatto e alla motivazione di merito, che non costituiscono profili idonei a sostenere il ricorso in cassazione se non interviene un vero e proprio vizio di legge o una totale assenza di motivazione.
art. 325 c.p.p.
La Corte ricorda che il ricorso in Cassazione contro ordinanze in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge; quindi le censure esclusivamente di merito sono inammissibili.
art. 616 c.p.p.
Norma applicata per le conseguenze dell'inammissibilità: condanna alle spese e possibilità di infliggere una sanzione (qui euro 3.000) per profili di colpa nella proposizione del ricorso.
art. 23 co. 8 D.L. n. 137/20
Richiamato per indicare che il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto ai sensi della disposizione, procedura ammessa per la trattazione.
Massime di principio
- In Cassazione contro ordinanze di sequestro preventivo si puo' impugnare soltanto la violazione di legge (art. 325 c.p.p.); questioni di fatto e valutazioni probatorie non sono sindacabili se non quando emergano errores iudicandi o totali carenze della motivazione.
- Le contestazioni su "fumus" e "periculum" fondate su valutazioni documentali o calcoli tecnici che implicano accertamenti di fatto devono essere discusse nel grado di merito (istruttoria/riesame), non nella sede di legittimità, salvo che non sia dimostrabile un vero e proprio vizio giuridico.
- Il difetto di motivazione integra violazione di legge solo se manchi del tutto o sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza; argomentazioni lunghe o dettagliate del giudice di merito escludono l'assorbimento della critica in Cassazione.
- La proposizione di ricorsi manifestamente diretti a rinnovare valutazioni di fatto può comportare non solo l'inammissibilità ma anche la condanna alle spese e una sanzione per colpa (art. 616 c.p.p.).
- Se si vuole impugnare il sequestro per carenza di pericolo di reiterazione o di dispersione del denaro, occorre dimostrare elementi obiettivi e giuridicamente rilevanti che configurino un errore di diritto del giudice di merito, non solo dedurre argomentazioni alternative interpretative dei documenti.
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