Cassazione Penale, Sentenza n. 29707/2022 del 26/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino del 28/10/2021 che confermava la condanna del ricorrente per il reato continuato di usura (art. 644 c.p.). I motivi di impugnazione denunciavano: (i) violazione di legge e vizi della motivazione per non aver disposto la rinnovazione parziale del dibattimento e per l'eccessiva fiducia sui "quadernetti" e sulla perizia contabile; (ii) carenza di motivazione in ordine al dolo specifico del reato di usura e alla tracciabilità delle transazioni nonché alla presunta episodicità del superamento dei tassi soglia; (iii) mancanza di specificità della contestazione della responsabilità penale; (iv) violazione di legge e vizi della motivazione sulla quantificazione della pena e sul diniego delle attenuanti generiche, deducendo che non si era tenuto conto dell'incensuratezza e della personalità del ricorrente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo reiterativo e manifestamente infondato perché la Corte territoriale ha adeguatamente motivato il rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria e la valutazione probatoria delle annotazioni contabili (i "quadernetti"). Il secondo motivo è stato ritenuto, in parte, inammissibile per carenza di specifica deduzione in appello (art. 606, comma 3) ma, comunque, infondato perché la condotta e la contabilità parallela dimostravano la consapevolezza dell'attività usuraria. Il terzo motivo è stato dichiarato aspecifico e dunque inammissibile per genericità. Il quarto motivo è stato considerato reiterativo e infondato: la Corte territoriale ha dato motivazione sufficiente per escludere le attenuanti generiche e per la determinazione della pena. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende per la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 644 cod. pen.
Norma che sanziona il reato di usura; la sentenza conferma la qualificazione dei fatti come usura continuata a carico dell'imputato.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Indica i motivi di ricorso per cassazione richiamati dal ricorrente (violazione di legge e vizi di motivazione); la Corte ha valutato tali censure e le ha dichiarate, in massima parte, infondate o reiterative.
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Limita la possibilità di introdurre in cassazione questioni non dedotte con espresso motivo nel giudizio di appello; la Corte ha richiamato questa limitazione per dichiarare inammissibile parte delle doglianze non dedotte in appello.
art. 581, comma 1, lett. c) e art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Norme richiamate in giurisprudenza per la declaratoria di inammissibilità dei motivi aspecifici o cumulativi; la Corte ha applicato tale principio per il terzo motivo, ritenuto generico.
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena; la Corte ha ritenuto congrua la motivazione della Corte d'appello sul diniego delle attenuanti e sulla commisurazione della pena, richiamando gli elementi valutati.
art. 616 c.p.p.
Prevede la condanna al versamento di somme alla Cassa delle ammende in caso di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha applicato tale disposizione e fissato la somma in euro 3.000.
Massime di principio
- In cassazione i motivi devono essere specifici: deduzioni generiche, cumulative o prive di puntuale riferimento ai capi di decisione sono inammissibili.
- Le doglianze non sollevate con sufficiente specificità nel giudizio di appello possono essere precluse in cassazione (limiti posti dall'art. 606, comma 3 c.p.p.).
- La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale richiede la dimostrazione della necessità dell'ulteriore accertamento; il rigetto motivato di una richiesta di perizia è difficilmente censurabile in sede di legittimità se la Corte ha esposto ragioni logiche e congrue.
- La contabilità "parallela" e annotazioni contabili possono avere efficacia probatoria: il giudice di merito è legittimato a confrontare dette risultanze con altra documentazione e con le dichiarazioni, e la valutazione è sindacabile in Cassazione solo per vizi logici o di legge.
- In tema di dolo per reati economico-finanziari, occorre nella fase di gravame una precisa contestazione probatoria: questioni generiche sulla tracciabilità o sulla episodicità dei tassi devono essere articolate concretamente per essere efficaci in cassazione.
- La decisione sul riconoscimento delle attenuanti generiche e sulla misura della pena è un giudizio di fatto riservato al merito; la motivazione può essere sintetica purché dia conto degli elementi considerati ai sensi dell'art. 133 c.p.
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