Sentenza n. 542/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia - Catania che aveva respinto il ricorso contro il provvedimento prefettizio di conferma del divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante contestava la sentenza del TAR che aveva ritenuto legittimo il provvedimento prefettizio adottato ai sensi dell'art. 39 T.U.L.P.S. Il divieto originario era stato motivato dal deferimento per una violazione della normativa venatoria e dall'imputazione per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. In sede di riesame, l'interessato aveva dedotto il mutamento del quadro fattuale, evidenziando il mancato esercizio dell'azione penale per la violazione venatoria e l'assoluzione dal reato di resistenza, nonché la declaratoria di non doversi procedere per le lesioni per mancanza di querela. L'appello deduceva travisamento dei fatti e difetto di motivazione: il TAR avrebbe valorizzato minacce verbali non menzionate espressamente nei decreti prefettizi e la Prefettura avrebbe descritto erroneamente l'aggressione, affermando che l'interessato aveva ripetutamente colpito al volto la controparte con un casco. Venivano inoltre lamentate la mancata considerazione di una asserita valutazione favorevole della Questura e l'erronea rilevanza attribuita alla violazione venatoria.
La decisione
Il CGARS ha respinto l'appello e confermato la sentenza di primo grado. Ha affermato che, nell'adozione dei provvedimenti in materia di armi, l'autorità di pubblica sicurezza dispone di ampia discrezionalità e deve formulare un giudizio prognostico, cautelare e preventivo, sull'affidabilità del detentore, senza necessità di un accertamento di responsabilità penale. È sufficiente una valutazione probabilistica, secondo il criterio del più probabile che non, circa il rischio di abuso delle armi. L'esito assolutorio o di proscioglimento non vincola l'amministrazione, che può autonomamente valutare la materialità storica dei fatti. Nel caso concreto, la reazione violenta e sproporzionata a un banale diverbio stradale, accompagnata da minacce, dal tentativo di colpire la controparte con un casco e dalla colluttazione, costituiva un indice sintomatico di scarsa capacità di autocontrollo e di inaffidabilità nella custodia delle armi. Il richiamo alla sentenza penale consentiva di ricomprendere nella motivazione per relationem anche le minacce ivi accertate. L'imprecisione descrittiva relativa al casco non era invalidante, poiché non incideva sulla sostanza del giudizio: rilevavano l'intento aggressivo e la sproporzione della reazione, non l'effettivo raggiungimento del bersaglio. Anche la violazione della normativa venatoria poteva essere considerata quale ulteriore indice di inosservanza delle regole sull'uso delle armi. Il profilo relativo alla condotta violenta era ritenuto dirimente e assorbente rispetto alle ulteriori doglianze. Le spese del grado sono state compensate.
Norme richiamate
art. 39 T.U.L.P.S.
Consente l'adozione del divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti quando la valutazione dell'autorità di pubblica sicurezza evidenzi l'inaffidabilità del soggetto.
art. 11 T.U.L.P.S.
Richiamato quale base della valutazione dell'autorità di pubblica sicurezza sui requisiti di affidabilità in materia di armi.
art. 43 T.U.L.P.S.
Richiamato quale ulteriore disposizione fondante la valutazione dell'affidabilità del soggetto che detiene armi.
art. 337 c.p.
Reato per il quale l'interessato era stato assolto nel procedimento penale, senza che ciò impedisse all'amministrazione di valutare autonomamente la materialità della condotta.
artt. 582 e 585 c.p.
Disposizioni relative alle lesioni contestate; il procedimento si era concluso con una declaratoria di non doversi procedere per mancanza di querela, circostanza non ostativa alla valutazione amministrativa dei fatti storici.
art. 703 c.p.
Disposizione relativa alla violazione venatoria considerata dall'amministrazione quale ulteriore indice di inosservanza delle regole sull'uso delle armi.
Massime di principio
- Il divieto prefettizio di detenzione di armi ha natura cautelare e preventiva, non sanzionatoria, e può essere adottato sulla base di un giudizio prognostico di inaffidabilità del soggetto, senza che sia necessario un accertamento definitivo di responsabilità penale.
- Ai fini della valutazione di affidabilità nella detenzione di armi è sufficiente un giudizio probabilistico, fondato sul criterio del più probabile che non, circa la capacità del soggetto di abusare delle armi o di custodirle correttamente.
- L'assoluzione o il proscioglimento in sede penale non vincolano l'autorità amministrativa, che può valutare autonomamente la materialità storica e la valenza sintomatica delle condotte ai fini della prevenzione del rischio di abuso delle armi.
- Una condotta violenta e sproporzionata, anche se posta in essere in occasione di un singolo e banale diverbio e priva di conseguenze penali definitive, può costituire un indice sufficiente di scarsa capacità di autocontrollo e di inaffidabilità nella detenzione e custodia delle armi.
- Il richiamo espresso a una sentenza penale può integrare una motivazione per relationem, consentendo all'amministrazione di valorizzare i fatti storici ivi accertati, anche se non tutti sono riprodotti testualmente nel provvedimento amministrativo.
- Un'imprecisione descrittiva nella ricostruzione di una condotta aggressiva non determina l'illegittimità del divieto quando non altera la sostanza del giudizio prognostico e restano accertati elementi autonomamente sufficienti a dimostrare l'inaffidabilità del detentore.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 29 lug 2026Sentenza n. 946/2026 - Bari, Sezione 1
- Sentenza · 29 lug 2026Sentenza n. 1664/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 29 lug 2026Sentenza n. 1665/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 29 lug 2026Sentenza n. 1666/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 29 lug 2026Sentenza n. 1667/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 29 lug 2026Sentenza n. 1668/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →