Cassazione Civile, Ordinanza n. 33270/2023 del 29/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da una pluralità di cessioni di crediti relativi a prestazioni sanitarie rese da una congregazione religiosa in favore del Servizio sanitario regionale. In appello la Corte di Roma aveva ritenuto dovute alla società Ubi Factor, quale cessionaria di alcuni crediti vantati verso la Regione Lazio, somme corrispondenti a prestazioni rese alla Regione; aveva invece negato, per inefficacia della cessione all’INPS e per inammissibilità di una domanda nuova, la pretesa di Unicredit Factoring volta a far valere altri crediti asseritamente ceduti. La società ricorrente principale ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell’art. 345 c.p.c., sostenendo che la Corte d’appello avesse erroneamente qualificato come nuova la domanda di condanna proposta in appello nei confronti di ASL Roma 1 e Regione Lazio, mentre essa sarebbe stata già sostanzialmente proposta in primo grado; in subordine, ha sostenuto che, comunque, la domanda di accertamento della titolarità dei crediti era rimasta immutata nei due gradi. Con il secondo motivo ha dedotto l’omesso esame di fatti decisivi, lamentando che la Corte d’appello non avesse adeguatamente considerato le circostanze relative all’individuazione dei crediti potenzialmente sovrapposti, né le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, dalle quali, a suo dire, sarebbe emerso l’esatto ammontare dei crediti azionabili. L’INPS, con ricorso incidentale, ha dedotto la violazione di norme previdenziali e dell’art. 100 c.p.c., sostenendo che l’atto ricognitivo del 14 gennaio 2010, stipulato con il consenso della congregazione, avrebbe perfezionato la cessione dei crediti alla previdenza e che la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere invalida/inefficace tale cessione; ha inoltre contestato il rilievo della prescrizione di parte dei crediti contributivi e ha richiamato l’art. 8 del d.P.R. n. 818/1957 per sostenere che i contributi indebitamente versati oltre cinque anni restano acquisiti alle gestioni previdenziali. La Regione Lazio, con ricorso incidentale, ha censurato la sentenza per violazione delle norme sul sistema di budget sanitario, sostenendo che la Corte d’appello avesse indebitamente incluso nell’importo dovuto a Ubi Factor somme extra budget per gli anni 2007 e 2008, ritenendo inopponibili i tetti di spesa agli ospedali classificati.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il ricorso principale di Unicredit Factoring s.p.a., il ricorso incidentale dell’INPS e il ricorso incidentale della Regione Lazio. Ha quindi confermato la decisione di merito nei limiti in cui era stata impugnata in cassazione. La Corte ha ritenuto inammissibili i motivi della società ricorrente principale perché, sul primo, la censura si risolveva in una mera critica dell’interpretazione della domanda offerta dal giudice di merito, senza specifica deduzione della violazione dei canoni ermeneutici; sul secondo, perché veniva prospettato un omesso esame di elementi istruttori e di circostanze di fatto già considerate dalla Corte territoriale, con richiesta sostanziale di nuova valutazione del merito. Il ricorso incidentale dell’INPS è stato dichiarato inammissibile sia perché non venivano censurate tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata, sia perché la doglianza sull’art. 8 d.P.R. n. 818/1957 introduceva una questione non trattata in sentenza senza adeguata allegazione di previa deduzione. Anche il ricorso incidentale della Regione Lazio è stato dichiarato inammissibile per genericità e incompletezza, poiché non era stato specificato il parametro normativo del budget applicabile al caso. La Corte ha inoltre condannato Unicredit Factoring e gli altri ricorrenti incidentali alle spese, con compensazione integrale tra INPS e Regione Lazio, e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 345 c.p.c.
La censura sulla novità della domanda in appello è scrutinabile in cassazione solo se si deduce specificamente la violazione dei canoni ermeneutici applicati dal giudice di merito; non basta contestare in fatto l’interpretazione della domanda.
art. 360, n. 4, c.p.c.
È il parametro invocato per la dedotta violazione dell’art. 345 c.p.c.
art. 360, n. 5, c.p.c.
Il vizio è configurabile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo, non per il mancato apprezzamento di singoli elementi istruttori o per una richiesta di rivalutazione del merito.
art. 1, comma 9, d.l. n. 688/1985 conv. in l. n. 11/1986
È richiamato dall’INPS a sostegno della validità della cessione/compensazione di crediti contributivi, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.
art. 6, comma 26, d.l. n. 536/1987 conv. in l. n. 48/1988
Norma invocata dall’INPS nel ricorso incidentale, senza superare il vaglio di ammissibilità.
art. 2, comma 6, l. n. 262/1989
Richiamata dall’INPS nel ricorso incidentale.
art. 4, comma 12, l. n. 412/1991
Richiamata dall’INPS nel ricorso incidentale.
art. 100 c.p.c.
Richiamato dall’INPS, ma la censura è stata ritenuta inammissibile per mancata impugnazione di tutte le rationes decidendi.
art. 8 del d.P.R. n. 818/1957
La questione è stata dichiarata inammissibile perché nuova in cassazione e non adeguatamente allegata quanto alla sua previa deduzione nei gradi di merito.
artt. 8-quinquies e 8-octies d.lgs. n. 502/1992
Richiamati dalla Regione Lazio per contestare l’inclusione di somme extra budget; la censura è stata reputata inammissibile per genericità e mancanza di specificazione del parametro di budget.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 70 R.D. n. 2440/1923
Richiamato nella ricostruzione della sentenza d’appello come disciplina ritenuta non applicabile nel caso concreto dalla Corte territoriale.
art. 9, allegato E, l. n. 2248/1865
Richiamato nella ricostruzione della sentenza d’appello come disposizione ritenuta non applicabile nel caso concreto dalla Corte territoriale.
Massime di principio
- In sede di legittimità, la censura relativa all’interpretazione della domanda giudiziale è ammissibile solo se il ricorrente denuncia specificamente la violazione dei canoni legali di ermeneutica o un vizio motivazionale nei limiti consentiti; non è sufficiente opporre una diversa lettura del contenuto della domanda.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non può essere utilizzato per sollecitare la rivalutazione di prove, CTU o singoli elementi istruttori già considerati, anche se non analiticamente esaminati uno per uno.
- Per censurare una decisione di merito non basta colpire una sola ratio decidendi se la sentenza si fonda su più ragioni autonome e ciascuna idonea a sorreggerla: occorre impugnare tutte le rationes poste a base della decisione.
- Le questioni nuove in cassazione sono inammissibili se non risulta, dal ricorso, l’avvenuta deduzione nei gradi di merito e l’indicazione specifica dell’atto processuale in cui ciò sarebbe avvenuto.
- Una censura di genericità o incompletezza normativa è inammissibile quando il ricorrente non indichi il parametro applicabile al caso concreto o non specifichi in modo completo gli elementi necessari a rendere verificabile il motivo.
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