Sentenza n. 6285/2026 - Roma, Sezione 2B
per l'annullamento della determinazione dirigenziale numero rep. CD/3180/2025 dell’11/12/2025 protocollo CD/168985/2025 dell’11/12/2025 con cui Roma Capitale ha ingiunto la demolizione delle opere ivi indicate.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ingiunzione di demolizione di tre manufatti qualificati come opere di ristrutturazione edilizia pesante, costituiti da coperture con strutture metalliche fisse e vetrate laterali scorrevoli, per una superficie complessiva di circa 90 mq
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l’ingiunzione di demolizione adottata da Roma Capitale ai sensi dell’art. 33 d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 16 l.r. n. 15/2008. Ha dedotto eccesso di potere, sostenendo che le opere consistessero in tre pergotende retraibili, destinate esclusivamente a proteggere il cortile privato dagli agenti atmosferici, con laterali costituiti da vetrate amovibili. Secondo la ricorrente, le strutture sarebbero rientrate nell’attività edilizia libera; in subordine, la copertura sarebbe stata già assentita con permesso di costruire. La ricorrente ha inoltre contestato la valutazione delle vetrate e richiamato precedenti del Consiglio di Stato relativi a strutture di modeste dimensioni, con coperture retrattili e chiusure laterali amovibili.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondati i motivi. Ha escluso che i manufatti potessero essere qualificati come pergotende o opere di edilizia libera, valorizzando la superficie complessiva di circa 90 mq, la significativa consistenza delle strutture metalliche fisse e il fatto che la struttura di sostegno, anziché la tenda, svolgesse la funzione principale. La qualificazione è stata ritenuta coerente con l’art. 6, comma 1, lett. b-bis), d.P.R. n. 380/2001 e con la circostanza che la stessa ricorrente aveva richiesto un permesso di costruire per le coperture. Il giudice ha considerato le vetrate nel loro collegamento strutturale con le coperture, applicando il principio secondo cui l’abuso edilizio deve essere valutato complessivamente e non mediante la scomposizione atomistica delle singole opere. Ha inoltre ritenuto provato che le vetrate scorressero su binari e non fossero realmente amovibili, e che l’insieme dei manufatti avesse creato nuova volumetria e ampliato surrettiziamente la superficie dell’attività di somministrazione, come desunto anche dalla presenza di tavolini e sedute. Le dimensioni, la consistenza strutturale, la non amovibilità delle chiusure e la funzionalità dell’opera hanno escluso la mera precaria delimitazione dello spazio esterno e hanno giustificato la qualificazione come ristrutturazione edilizia pesante, con conseguente legittimità dell’ingiunzione demolitoria. I precedenti del Consiglio di Stato invocati dalla ricorrente sono stati ritenuti non pertinenti per la diversa consistenza, dimensione e amovibilità delle opere. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite, liquidate in euro 2.000, oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
art. 33 d.P.R. n. 380/2001
La qualificazione delle opere come ristrutturazione edilizia pesante rende applicabile la sanzione demolitoria prevista per gli interventi eseguiti in assenza o in difformità dal titolo edilizio.
art. 6, comma 1, lett. b-bis), d.P.R. n. 380/2001
La nozione richiamata dal giudice attribuisce alla tenda, e non alla struttura fissa di sostegno, la funzione principale propria della pergotenda; quando invece prevale una struttura fissa significativa, l’opera non rientra nell’edilizia libera.
art. 16 l.r. n. 15/2008
È indicata quale ulteriore base normativa dell’ingiunzione di demolizione adottata da Roma Capitale.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, sentite le parti nella camera di consiglio.
Massime di principio
- La qualificazione di un manufatto come pergotenda e, conseguentemente, come intervento di edilizia libera, richiede che la tenda costituisca l’elemento principale dell’opera e che la struttura di sostegno non presenti una consistenza fissa e autonoma tale da assumere una funzione edilizia prevalente.
- La valutazione della natura e dell’impatto edilizio di un’opera deve essere compiuta considerando unitariamente tutte le componenti funzionalmente e strutturalmente collegate, senza scomporre coperture, strutture di sostegno e chiusure laterali al fine di escludere la sottoposizione a titolo edilizio o a sanzione demolitoria.
- La presenza di vetrate scorrevoli su binari, quando esse siano imponenti e strutturalmente connesse alla copertura, non equivale di per sé ad amovibilità e può concorrere alla trasformazione stabile dello spazio esterno.
- Dimensioni significative, strutture fisse, chiusure laterali non effettivamente amovibili e destinazione dell’opera all’ampliamento stabile di un’attività di somministrazione costituiscono elementi idonei a escludere la precaria delimitazione dello spazio esterno e a ricondurre l’intervento alla ristrutturazione edilizia soggetta a titolo abilitativo e, se realizzata abusivamente, a demolizione.
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