Sentenza n. 2115/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lombardia n. 2002/2023, relativa all'ordinanza comunale di demolizione e agli atti prefettizi volti alla demolizione delle opere realizzate per il nuovo impianto sciistico
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e associazione controinteressata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la sentenza del TAR che aveva in parte respinto e in parte dichiarato inammissibili i ricorsi proposti contro l'ordinanza di demolizione del Comune di Livigno e contro gli atti della Prefettura di Sondrio diretti all'esecuzione della demolizione. L'appellante ha dedotto, in primo luogo, la necessità di sospendere il giudizio in attesa della definizione dei giudizi di ottemperanza relativi a precedenti sentenze sul progetto. Nel merito ha sostenuto che il TAR avrebbe confuso l'assentibilità dell'intero progetto con la legittimità della demolizione delle sole opere effettivamente realizzate; che avrebbe considerato strumenti urbanistici e paesaggistici sopravvenuti invece di quelli vigenti al momento della domanda; che l'impianto sarebbe stato autorizzato e i lavori eseguiti legittimamente; che il giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Lombardia n. 801/2013 avrebbe imposto la rinnovazione del procedimento e impedito l'applicazione della disciplina sopravvenuta; che il Consiglio dei Ministri avrebbe potuto superare i dissensi espressi in conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14-quater l. 241/1990; e che i ritardi amministrativi e giudiziari avrebbero leso la certezza del diritto, il legittimo affidamento e i principi costituzionali, eurounitari e convenzionali. Sono state inoltre contestate la competenza della Prefettura, l'inesistenza di un valido titolo e la negazione del legittimo affidamento.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto irrilevante, ai fini della sospensione, la pendenza del ricorso per cassazione contro la successiva sentenza resa in ottemperanza, poiché la questione decisiva era già stata definita con efficacia di giudicato dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 4062/2017. Tale sentenza aveva accertato che l'intervento non costituiva un mero adeguamento funzionale e tecnologico, bensì una nuova opera, caratterizzata da diverso tracciato, maggiore capacità e dimensioni, nonché da collocazione in area sottoposta a plurimi vincoli ambientali e in parte ricadente in un SIC. L'esecuzione del giudicato imponeva quindi la demolizione delle opere realizzate per il nuovo impianto non consentito, e non il riesame della domanda autorizzatoria. Il Collegio ha escluso che potesse essere nuovamente rimessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la questione dell'assentibilità dell'intervento. Ha inoltre negato il legittimo affidamento, poiché la società, quale operatore economico professionale autore del progetto, conosceva o avrebbe dovuto conoscere le differenze strutturali tra i due impianti e i vincoli gravanti sull'area. Le censure formali e procedurali sono state ritenute infondate. La società appellante è stata condannata al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 4.000 per ciascuna delle tre parti costituite vittoriose, oltre oneri di legge.
Norme richiamate
art. 14-quater l. 241/1990
La disposizione non consentiva, nel caso concreto, di riaprire la questione dell'assentibilità dell'intervento mediante una nuova rimessione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, essendo la natura nuova dell'opera e la sua incompatibilità con i vincoli già accertate con giudicato.
art. 142, comma 1, lett. d), d.lgs. 42/2004
La disposizione è richiamata nel contesto dei vincoli paesaggistici gravanti sull'area dell'impianto.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato nell'epigrafe processuale quale disposizione applicata al procedimento.
Massime di principio
- Quando una sentenza passata in giudicato ha accertato che un intervento costituisce una nuova opera non autorizzata e incompatibile con i vincoli ambientali o paesaggistici, l'esecuzione del giudicato può imporre la demolizione delle opere realizzate in attuazione del progetto, senza che l'amministrazione sia tenuta a riesaminare la domanda originaria come se si trattasse di un mero adeguamento dell'opera preesistente.
- La pendenza di un ricorso per cassazione contro una successiva decisione resa in sede di ottemperanza non determina pregiudizialità necessaria rispetto a un giudizio concernente gli atti esecutivi della demolizione, quando le questioni decisive siano già state definite da un precedente giudicato amministrativo.
- Il giudicato amministrativo che accerta la natura sostanzialmente nuova di un intervento e la sua interferenza con aree vincolate preclude la riproposizione della medesima questione di assentibilità mediante una nuova conferenza di servizi o una nuova rimessione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
- Il legittimo affidamento dell'operatore professionale non è tutelabile quando l'illegittimità dell'intervento deriva da caratteristiche progettuali e vincoli territoriali che l'operatore, secondo l'ordinaria competenza e diligenza professionale, conosceva o avrebbe dovuto conoscere.
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