Sentenza n. 690/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Bergamo che riconosceva il beneficio della carta elettronica del docente
Esito
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Bergamo, passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto il diritto al beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 e ordinato al Ministero di mettere a disposizione la carta elettronica del docente, o altro beneficio equipollente, per gli anni scolastici indicati nella sentenza. La ricorrente ha depositato la sentenza conforme e il certificato di passaggio in giudicato, ma non ha fornito prova valida della notificazione del titolo all’Amministrazione, poiché i file delle notifiche prodotti risultavano privi di contenuto. Nel corso del giudizio il Ministero ha dichiarato di avere disposto il pagamento delle somme riconosciute con la sentenza in data 4 dicembre 2025. La ricorrente ha successivamente confermato l’avvenuta esecuzione, contestando tuttavia la data dell’accredito e deducendo che, alla data del 19 dicembre 2025, le somme non risultavano ancora disponibili. Ha quindi chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, la compensazione delle spese e il rimborso del contributo unificato.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere perché la pretesa azionata in ottemperanza è stata integralmente soddisfatta in sede amministrativa. Il Collegio ha rilevato che l’adempimento tardivo confermava la fondatezza della pretesa della ricorrente, non contestata dal Ministero. Tuttavia, non essendo stata provata né la data effettiva dell’accredito né la data di notificazione della sentenza all’Amministrazione, non è stato possibile verificare se il pagamento fosse intervenuto dopo la notificazione del ricorso o prima della scadenza del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Tale carenza probatoria ha giustificato la compensazione delle spese di lite. Il TAR ha comunque disposto la restituzione alla ricorrente del contributo unificato.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza, promosso per ottenere l’esecuzione del giudicato e degli altri titoli esecutivi nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 114 c.p.a.
È richiamato quale norma regolatrice del giudizio di ottemperanza.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Quando, nel corso del giudizio, la pretesa del ricorrente è integralmente soddisfatta, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere senza pronunciarsi ulteriormente sull’oggetto della controversia.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima che possa procedersi all’esecuzione forzata nei confronti dell’amministrazione; nel caso concreto la mancata prova della notificazione ha impedito il controllo sul suo rispetto.
art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio della carta elettronica del docente riconosciuto dal giudice ordinario.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l’amministrazione esegue integralmente il titolo durante il processo e la parte ricorrente conferma il soddisfacimento della pretesa, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
- L’adempimento dell’amministrazione intervenuto dopo la proposizione del giudizio conferma la fondatezza della pretesa azionata, ma non determina necessariamente la condanna alle spese se non è possibile provare la data della notificazione del titolo e quella dell’effettivo adempimento.
- Nel giudizio di ottemperanza, la verifica del rispetto del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 richiede la prova della notificazione del titolo esecutivo e della data effettiva di esecuzione; la produzione di file di notifica privi di contenuto non consente tale verifica.
- Anche quando dichiara la cessazione della materia del contendere, il giudice può disporre la restituzione del contributo unificato alla parte ricorrente, compensando al contempo le spese di lite.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 19 mag 2026Sentenza n. 1125/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 19 mag 2026Sentenza n. 1126/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 19 mag 2026Sentenza n. 1127/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 19 mag 2026Sentenza n. 1128/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 19 mag 2026Sentenza n. 1117/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 19 mag 2026Sentenza n. 1118/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →