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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29356/2021 del 21/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dal diniego di rimborso dell'IVA 1989, avverso il quale la società contribuente aveva proposto ricorso innanzi al giudice tributario. Il primo giudice aveva rigettato il ricorso; in appello la CTR della Calabria ha dichiarato inammissibile l'impugnazione ritenendo non rituale la notifica del gravame all'Agenzia delle entrate, perché l'avviso di ricevimento della raccomandata contenente l'appello non risultava sottoscritto dalla parte pubblica e quindi, a suo avviso, mancava prova della conoscenza dell'impugnazione. La società ha proposto ricorso per cassazione con un motivo unico, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 16, 20 e 53 del d.lgs. 546/1992, degli artt. 32 e 33 del d.m. 9 aprile 2001 sulle condizioni generali del servizio postale, e dell'art. 21 della delibera 385/13/CONS, sostenendo che la CTR avrebbe erroneamente escluso l'idoneità probatoria della notifica, nonostante la raccomandata fosse stata spedita come "invio multiplo" e ciò fosse attestato dall'ufficiale postale mediante barratura della relativa casella.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondata la censura. Ha osservato che, essendo la raccomandata con avviso di ricevimento contenente l'appello qualificata come "invio multiplo" dall'attestazione dell'ufficiale postale, trovava applicazione l'art. 33 del d.m. 9 aprile 2001, secondo cui, per gli invii multipli diretti allo stesso destinatario, la prova della consegna è fornita dall'operatore postale, poiché la sottoscrizione di ciascun avviso contestualmente alla consegna è impraticabile. Di conseguenza, la barratura della casella relativa all'invio multiplo costituiva prova idonea della consegna, sicché la CTR aveva errato nel dichiarare inammissibile l'appello per asserita irritualità della notifica. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 16 d.lgs. 546/1992

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme regolate per sostenere la ritualità della notifica dell'appello nel processo tributario.

  • art. 20 d.lgs. 546/1992

    Richiamato dalla ricorrente quale norma processuale tributaria asseritamente violata dalla CTR.

  • art. 53 d.lgs. 546/1992

    Richiamato dalla ricorrente per contestare la declaratoria di inammissibilità dell'appello per vizio di notifica.

  • art. 32 d.m. 9 aprile 2001

    Richiamato dalla ricorrente nel quadro della disciplina del servizio postale applicabile alla notificazione a mezzo posta.

  • art. 33 d.m. 9 aprile 2001

    "Il destinatario di un invio a firma con avviso di ricevimento deve sottoscrivere anche l'avviso. Se la sottoscrizione e' rifiutata, la prova della consegna e' fornita dall'operatore postale, quale incaricato di pubblico servizio. Analogamente, la prova della consegna e' fornita dall'operatore postale nel caso di invii multipli diretti allo stesso destinatario, per i quali la sottoscrizione di ciascun avviso di ricevimento contestualmente alla consegna risulti impraticabile"

    Per gli invii multipli diretti allo stesso destinatario la prova della consegna è validamente fornita dall'operatore postale; la barratura della casella di invio multiplo implica attestazione della consegna e rende superflua la sottoscrizione dell'avviso di ricevimento da parte del destinatario.

  • art. 21 delibera 385/13/CONS

    Richiamato dalla ricorrente tra le condizioni generali di servizio del servizio universale postale.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la notificazione dell'atto di impugnazione a mezzo posta è idoneamente provata anche quando la raccomandata con avviso di ricevimento sia qualificata come "invio multiplo" dall'operatore postale, se la relativa attestazione risulti dall'avviso.
  • Per gli invii multipli diretti allo stesso destinatario, la mancata sottoscrizione dell'avviso di ricevimento da parte del destinatario non comporta invalidità o inefficacia della notifica, poiché la prova della consegna può essere fornita dall'operatore postale.
  • Il giudice di merito viola la disciplina postale applicabile se esige, in presenza di invio multiplo attestato, una sottoscrizione dell'avviso di ricevimento che la normativa considera impraticabile e non necessaria ai fini probatori.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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