Sentenza n. 2128/2026 - Palermo, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non ammissione all’esame di Stato per l’a.s. 2025/2026 e verbale di scrutinio finale del consiglio di classe
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, pur avendo conseguito una media complessiva sufficiente, non era stata ammessa all’esame di Stato a causa delle insufficienze riportate in matematica e fisica. Con il primo motivo ha dedotto la violazione e l’erronea applicazione dell’art. 13 del d.lgs. n. 62/2017, come modificato dal d.l. n. 127/2025, convertito nella l. n. 164/2025, nonché dell’o.m. n. 54/2026, sostenendo che, in presenza di una votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o gruppo di discipline, il consiglio di classe avrebbe potuto deliberare l’ammissione con adeguata motivazione e che, nel caso concreto, avrebbe omesso tale deliberazione. Ha inoltre dedotto eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti, difetto di motivazione, illogicità, ingiustizia manifesta e irragionevolezza. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell’art. 193-ter del d.lgs. n. 297/1994, dei d.m. n. 80/2007 e n. 42/2007 e dell’o.m. n. 92/2007, sostenendo che durante l’anno scolastico non sarebbe stata attivata alcuna attività di recupero per le insufficienze riportate nel primo quadrimestre nel gruppo di matematica e fisica.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. In via cautelare, la ricorrente era stata ammessa con riserva alle prove dell’esame di Stato; dagli adempimenti istruttori è emerso che aveva superato l’esame con il voto di 69/100. Il TAR ha applicato il principio dell’assorbimento, secondo cui il positivo superamento dell’esame sostenuto a seguito dell’ammissione con riserva assorbe il precedente giudizio negativo di non ammissione. Il superamento dell’esame comporta infatti un apprezzamento globale e successivo del candidato, fondato su una circostanza nuova ed esterna rispetto al giudizio originario, e supera gli effetti dell’ammissione con riserva. Non è stata quindi esaminata la fondatezza delle censure sostanziali. Le spese sono state compensate tra le parti costituite e dichiarate irripetibili nei confronti dell’istituto scolastico non costituito.
Norme richiamate
art. 13 d.lgs. n. 62/2017
Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo.
La norma è stata invocata dalla ricorrente per sostenere che il consiglio di classe avrebbe dovuto valutare e motivare espressamente l’eventuale ammissione nonostante le insufficienze; il TAR non ha esaminato la censura nel merito per sopravvenuta improcedibilità.
art. 193-ter d.lgs. n. 297/1994
Invocato dalla ricorrente in relazione all’obbligo di attivazione degli interventi di recupero; la questione non è stata esaminata nel merito.
d.lgs. n. 62/2017, come modificato dal d.l. n. 127/2025, convertito nella l. n. 164/2025
Costituiva il quadro normativo contestato con riferimento alla non ammissione all’esame di Stato, ma non è stato applicato nella decisione di improcedibilità.
o.m. n. 54/2026
Invocata quale disciplina degli esami di Stato e dei presupposti di ammissione; la relativa censura non è stata scrutinata nel merito.
d.m. n. 80 del 3 ottobre 2007
Invocato in materia di recupero delle insufficienze; la relativa violazione non è stata esaminata.
d.m. n. 42 del 22 maggio 2007
Invocato in materia di recupero delle insufficienze; la relativa violazione non è stata esaminata.
o.m. n. 92/2007
Invocata in materia di attività di recupero; la relativa violazione non è stata esaminata.
artt. 55 e 60 c.p.a.
Hanno consentito la trattazione della domanda cautelare e la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, sussistendone i presupposti.
Massime di principio
- Quando uno studente non ammesso all’esame di Stato viene ammesso con riserva dal giudice amministrativo e supera positivamente l’esame, il ricorso contro l’originario giudizio di non ammissione diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- Il superamento dell’esame di Stato determina un nuovo e globale apprezzamento della preparazione del candidato, fondato su una circostanza sopravvenuta rispetto al giudizio di non ammissione, e assorbe gli effetti dell’ammissione con riserva alle prove d’esame.
- La sopravvenuta improcedibilità impedisce al giudice amministrativo di esaminare nel merito le censure rivolte contro il precedente giudizio di non ammissione.
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