Sentenza n. 4240/2026 - Napoli, Sezione 3
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla Sentenza n. 697/2024 del Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro in esito al giudizio RG n. 7577/2023, pubblicata in data 30/1/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il beneficio della Carta elettronica per gli anni scolastici indicati
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, n. 697/2024, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a erogarle il beneficio economico annuo di euro 500,00 tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, relativamente agli anni 2017/2018, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. Dedotta l’inerzia dell’Amministrazione, la ricorrente ha chiesto: l’assegnazione di un termine per adempiere; la fissazione della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.; la nomina di un Commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inadempimento. Il ricorso non è stato proposto anche dal difensore antistatario per la parte relativa alle spese di lite liquidate nel giudizio presupposto.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando la sussistenza dei presupposti dell’ottemperanza: il passaggio in giudicato della sentenza azionata, comprovato dalla certificazione di cancelleria, e l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al dispositivo della sentenza entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, se anteriore, limitatamente alla posizione della ricorrente e con esclusione delle spese di lite del giudizio presupposto, poiché il difensore antistatario, titolare di un autonomo credito, non aveva proposto il ricorso per ottemperanza. Ha nominato quale Commissario ad acta il Prefetto di Roma, con facoltà di delega, stabilendo che intervenga in caso di ulteriore inerzia entro il termine indicato in motivazione e ponendo a carico del Ministero l’eventuale compenso commissariale, liquidato in euro 500,00. Ha inoltre applicato la penalità di mora, pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrenti dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfacimento, oppure fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere. Il Ministero è stato condannato anche alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, con attribuzione al difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente di promuovere il giudizio di ottemperanza e attribuisce al giudice il potere di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un Commissario ad acta e disporre, su richiesta, una penalità di mora ai sensi del comma 4, lett. e).
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora può essere fissata dal giudice dell’ottemperanza per il ritardo nell’esecuzione, nella specie in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso infruttuoso del termine previsto per l’adempimento delle amministrazioni pubbliche costituisce, unitamente al giudicato, presupposto per l’azione di ottemperanza.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile quando il provvedimento giurisdizionale azionato è passato in giudicato e sia inutilmente decorso il termine previsto dalla legge per l’adempimento dell’amministrazione debitrice.
- In presenza di un giudicato non adempiuto, il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’amministrazione un termine per l’esecuzione integrale del comando giudiziale e nominare sin d’ora un Commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dall’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfacimento o alla scadenza del termine assegnato per adempiere.
- Il difensore antistatario, titolare di un autonomo credito per le spese di lite distratte in suo favore, deve proporre autonomamente il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della parte del giudicato relativa a tale credito; il cliente non è legittimato a farla valere in sua vece.
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