Sentenza n. 4710/2026 - Milano, Sezione 4
per l’annullamento previa sospensione cautelare - del provvedimento comunicato con raccomandata in data 26 ottobre 2022 con il quale Aler Milano, ai sensi dell’articolo 21 del R.R. n.4/2017, ha respinto la istanza del ricorrente di subentro nella assegnazione dell’unità abitativa sita in via Teano 36 a Milano. - per quanto occorrer possa, del provvedimento comunicato con raccomandata in data 26 ottobre 2022 con il quale Aler Milano ha negato alla madre del ricorrente, l’autorizzazione all’ampliamento del nucleo familiare ai sensi dell’articolo 18 del R.R. n.4/2017, con riferimento all’unità abitativa sita in via Teano 36 a Milano, in favore del ricorrente - di tutti gli atti ad essi presupposti, antecedenti e susseguenti, comunque connessi, anche non noti al ricorrente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse, prendendo atto della dichiarazione congiunta delle parti e provvedendo in conformità al principio dispositivo, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. L’istanza cautelare era già stata respinta con ordinanza n. 176/2023. Spese compensate, come concordemente richiesto dalle parti.
Atto impugnato: diniego della domanda di subentro nell’assegnazione di un alloggio ERP e, in via subordinata, diniego alla madre dell’autorizzazione all’ampliamento del nucleo familiare in favore del ricorrente
Esito
Favorevole al resistente (ente gestore ERP)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego, comunicato il 26 ottobre 2022, della propria istanza di subentro nell’assegnazione dell’alloggio sito a Milano, via Teano 36, adottato da ALER Milano ai sensi dell’art. 21 del R.R. Lombardia n. 4/2017. Ha inoltre impugnato, per quanto occorrer potesse, il contestuale diniego alla madre dell’autorizzazione all’ampliamento del nucleo familiare in suo favore, ai sensi dell’art. 18 del medesimo regolamento, nonché gli atti presupposti e connessi. Il testo non espone i singoli motivi di illegittimità dedotti. Nel corso del giudizio le parti hanno dichiarato congiuntamente il sopravvenuto difetto d’interesse alla decisione.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Al Collegio non resta che prendere atto della dichiarazione congiunta delle parti di sopravvenuta carenza di interesse e, in ossequio al principio dispositivo, provvedere in conformità, dichiarando il ricorso improcedibile ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lett. c) cod. proc. amm.
La dichiarazione congiunta delle parti circa la sopravvenuta carenza d’interesse comporta la declaratoria d’improcedibilità del ricorso.
Massime di principio
- Quando le parti dichiarano congiuntamente che è sopravvenuta la carenza d’interesse alla decisione, il giudice può prenderne atto e dichiarare il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., in applicazione del principio dispositivo.
Come è indicizzato
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