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Risoluzione

Risoluzione n. 171 del 13/07/2007

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che gli odontoiatri, medici e dentisti organizzati in forma individuale o associata non sono esclusi dagli obblighi introdotti dalla legge finanziaria 2007 per le strutture sanitarie private. Tali soggetti rientrano nell'ambito della norma quando operano come strutture private che mettono a disposizione locali ai professionisti e quando i compensi derivano da prestazioni rese dal professionista in rapporto diretto con il paziente.

Applicabilita' degli obblighi di riscossione accentrata agli odontoiatri/medici dentisti

Applicabilita' agli odontoiatri/medici dentisti degli obblighi della finanziaria 2007

La risoluzione esamina l'ambito applicativo dei commi da 38 a 42 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con particolare riferimento a odontoiatri, medici dentisti e medici organizzati in forma individuale o associata. Il chiarimento richiesto riguarda se tali soggetti possano essere esclusi dalla nozione di "struttura sanitaria privata" e quindi dagli obblighi di riscossione accentrata e comunicazione telematica dei compensi.

Quesito posto dall'associazione

L'Associazione Nazionale Dentisti chiede di escludere i medici/dentisti/odontoiatri, sia in forma individuale sia associata, dalla categoria delle strutture sanitarie private. Secondo il quesito, tali soggetti presenterebbero caratteristiche proprie, legate a modalita' organizzative, tipologia di attivita' e tipologia di pazienti, tali da distinguerli dagli altri operatori interessati dalla normativa della finanziaria 2007.

Quadro normativo richiamato

La risoluzione richiama l'articolo 1, commi da 38 a 42, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha introdotto, a decorrere dal 1 marzo 2007, l'obbligo della riscossione accentrata dei compensi per attivita' di lavoro autonomo mediche e paramediche svolte nell'ambito di strutture sanitarie private.

In particolare, il comma 38 prevede che le strutture sanitarie private debbano:

  • incassare il compenso in nome e per conto del prestatore di lavoro autonomo e riversarlo contestualmente al medesimo;
  • registrare nelle scritture contabili obbligatorie, ovvero in apposito registro, il compenso incassato per ciascuna prestazione di lavoro autonomo resa nell'ambito della struttura.

Il comma 39 dispone inoltre che le strutture sanitarie comunichino telematicamente all'Agenzia delle entrate l'ammontare dei compensi complessivamente riscossi per ciascun percipiente.

Finalita' della norma

La Direzione evidenzia che la ratio della disciplina e' quella di favorire la tracciabilita' e la trasparenza dei pagamenti. L'obbligo nasce quindi come misura di controllo dei flussi economici relativi alle prestazioni sanitarie e paramediche rese all'interno di strutture private.

Nozione di struttura sanitaria privata

Per stabilire se gli odontoiatri/medici/dentisti organizzati in forma individuale o associata siano esclusi dagli obblighi, la risoluzione richiama quanto gia' chiarito nella circolare 15 marzo 2007, n. 13.

Secondo tale interpretazione, sono soggetti interessati:

  • le strutture sanitarie private che mettono a disposizione o concedono in affitto ai professionisti i locali della struttura aziendale per l'esercizio di attivita' di lavoro autonomo mediche o paramediche;
  • le societa', gli istituti, le associazioni, i centri medici e diagnostici e ogni altro ente o soggetto privato, in qualsiasi forma organizzati, che operano nel settore dei servizi sanitari e veterinari.

La risoluzione sottolinea che la normativa riguarda l'attivita' svolta nel campo sanitario e veterinario da qualsiasi soggetto organizzato, indipendentemente dalla modalita' organizzativa.

Ambito applicativo delle prestazioni

La Direzione precisa che rientrano nell'ambito della norma tutti i compensi correlati alle prestazioni di natura sanitaria rese dal professionista in esecuzione di un rapporto intrattenuto direttamente con il paziente.

Restano invece esclusi:

  • le prestazioni rese direttamente dalla struttura sanitaria al paziente, per il tramite del professionista, quando la struttura e' parte del rapporto contrattuale instaurato con il cliente;
  • le prestazioni rese in regime di intramoenia, poiche' in tale caso il medico opera in un rapporto assimilabile al lavoro dipendente.

Conclusione della risoluzione

Alla luce dell'interpretazione gia' fornita dalla Direzione, gli odontoiatri, medici e dentisti organizzati in studi individuali o associati non possono essere esclusi dall'ambito applicativo della disposizione esaminata. Pertanto, se operano nelle condizioni previste dalla norma, restano soggetti agli obblighi di riscossione accentrata, registrazione e comunicazione telematica dei compensi previsti dalla finanziaria 2007.

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