Risoluzione n. 172 del 13/07/2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce quando si applica l’inversione contabile nei rapporti di appalto, subappalto e fornitura con posa in opera, anche in presenza di ATI. Esclude il reverse charge per le forniture con posa in opera e lo ammette solo per prestazioni effettivamente rese in subappalto nel settore costruzioni, con attenzione alla sostanza del rapporto e non al solo nomen iuris.
Reverse charge nel settore edile ex art. 17, comma 6, d.P.R. 633/1972
Reverse charge nel settore edile: chiarimenti operativi
La risoluzione esamina l’applicazione del regime dell’inversione contabile nel settore edile, introdotto dall’art. 1, comma 44, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha modificato l’art. 17, comma 6, del d.P.R. n. 633 del 1972. Il documento si concentra su diversi schemi contrattuali prospettati da ALFA S.p.A., distinguendo tra appalto, subappalto, fornitura con posa in opera e rapporti in ambito ATI.
Quesito posto dalla società
ALFA S.p.A. svolge principalmente attività di produzione, commercializzazione e posa in opera di prodotti siderurgici, oltre a opere e lavori stradali e relativi alla sicurezza della viabilità. Le attività risultano classificate nei codici ATECOFIN 2004 28110 e 45250. La società chiede chiarimenti sul trattamento IVA in cinque ipotesi contrattuali, nelle quali compaiono rapporti diretti con committenti, appalti, subappalti e associazioni temporanee di imprese.
I casi esaminati riguardano in sintesi:
- contratti di fornitura con posa in opera stipulati direttamente da ALFA con il committente, con successivo affidamento della posa a terzi;
- contratti d’appalto tra terzi e affidamento a ALFA di prestazioni che ALFA a sua volta subappalta;
- fattispecie in cui il subappaltatore abbia un codice attività non coerente con l’attività concretamente svolta;
- operazioni effettuate tramite ATI, sia con fatturazione diretta delle imprese associate sia con mera fornitura di beni da parte della capogruppo.
Orientamento della contribuente
La società istante riteneva, in via generale, che:
- la fornitura con posa in opera fosse soggetta a IVA ordinaria;
- il reverse charge operasse invece per i subappalti, anche quando il contratto fosse qualificato convenzionalmente come subappalto;
- ai fini dell’inversione contabile rilevasse l’attività effettivamente svolta dal soggetto, non il solo codice attività comunicato;
- nelle ATI non si applicasse il reverse charge se il rapporto fosse da qualificare come fornitura con posa in opera;
- in alcune ipotesi l’ATI dovesse emettere fattura con reverse charge nei confronti dell’appaltatore.
Principi richiamati dall’Agenzia
L’Agenzia richiama innanzitutto la circolare n. 37/E del 29 dicembre 2006, che ha individuato il settore edile facendo riferimento alla sezione F della tabella ATECOFIN 2004. Il reverse charge si applica alle prestazioni rese da subappaltatori nell’ambito di lavori edili, quando il committente sia un’impresa del comparto edilizio che opera come appaltatore o a sua volta come subappaltatore.
Sono invece escluse dal regime:
- le prestazioni rese direttamente in forza di contratti d’appalto nei confronti di imprese di costruzione o ristrutturazione;
- le forniture di beni con posa in opera, poiché la posa assume normalmente funzione accessoria rispetto alla cessione del bene.
Per qualificare il rapporto non rileva il solo nome attribuito dalle parti al contratto, ma occorre guardare alla comune intenzione e agli effetti sostanziali, secondo l’art. 1362 c.c.
L’Agenzia richiama anche la circolare n. 19/E del 4 aprile 2007, che ha chiarito il trattamento delle società consorziate e degli organismi associativi con funzione esterna, secondo cui le imprese associate non possono fatturare direttamente in reverse charge se il soggetto collettivo è fiscalmente autonomo; viceversa, le prestazioni dei consorziati al consorzio assumono la stessa valenza delle prestazioni del consorzio verso terzi.
Risposta ai casi prospettati
Caso A
La società ALFA che fattura direttamente al committente deve emettere fattura con IVA secondo la regola ordinaria. Anche i lavori affidati a terzi, pur qualificati contrattualmente come subappalto, non ricadono nel reverse charge se il rapporto sostanziale è una fornitura con posa in opera. Di conseguenza, il terzo deve fatturare con IVA ordinaria.
Caso B
Non si applica il reverse charge né alle prestazioni rese da ALFA all’impresa appaltatrice né a quelle rese dalla società Y direttamente ad ALFA. L’intero schema resta infatti nell’ambito della fornitura con posa in opera, esclusa dall’inversione contabile.
Caso C
Per le prestazioni rese da ALFA all’impresa appaltatrice in esecuzione di contratto di appalto, la fattura va emessa senza IVA ai sensi dell’art. 17, sesto comma, lett. a), del d.P.R. n. 633/1972. Quanto al subappaltatore che non ha comunicato formalmente un’attività rientrante nella sezione F ATECOFIN 2004, l’Agenzia afferma che, se in concreto svolge un’attività riconducibile a tale sezione, il reverse charge si applica comunque. Resta però fermo l’obbligo del soggetto di comunicare l’effettiva attività esercitata ex art. 35, comma 3, del d.P.R. n. 633/1972.
Casi D ed E
Per le ipotesi con ATI l’Agenzia sottolinea che il mandato, di per sé, non crea un autonomo soggetto giuridico: l’ATI è normalmente trasparente sul piano civilistico e fiscale, salvo che le imprese associate agiscano in modo unitario e indistinto perdendo autonomia gestionale. Se manca una soggettività autonoma dell’ATI, ciascuna impresa resta soggetta alle ordinarie regole fiscali.
Nel caso D, il rapporto tra appaltatore e ATI capogruppo ALFA è qualificato come fornitura con posa in opera; manca quindi il presupposto oggettivo per il reverse charge e si applica la fatturazione con IVA ordinaria.
Nel caso E, il reverse charge può operare solo per le prestazioni rese dalla società Y. ALFA, che svolge una mera fornitura di beni, resta fuori dal meccanismo dell’inversione contabile. Il principio già espresso per i consorzi dalla circolare n. 19/E del 2007 si applica alle ATI solo se esse assumono una soggettività giuridica autonoma nei termini sopra indicati.
Conclusione operativa
La risoluzione delimita in modo rigoroso l’ambito del reverse charge nel settore edile:
- opera per i subappalti edili effettivi;
- non opera per appalti diretti né per forniture con posa in opera;
- si fonda sulla sostanza economico-giuridica del rapporto, non sulla sola denominazione contrattuale;
- nei casi di ATI occorre verificare se l’organismo abbia o meno autonomia soggettiva, perché da tale verifica dipendono gli obblighi di fatturazione e l’applicabilità dell’inversione contabile.
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