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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40557/2022 del 26/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente deduceva, con primo motivo, la nullità della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello, poiché la notificazione era stata eseguita solo al difensore domiciliatario mentre l'imputato, noto essere detenuto per altra causa, non aveva ricevuto la copia dell'atto presso il luogo di detenzione; ciò nonostante la Corte distrettuale aveva ritenuto sufficiente la notifica al difensore. Con un secondo motivo si contestava la negazione delle attenuanti generiche e la contraddittorietà della motivazione della Corte d'appello che, pur riconoscendo casualità ed estemporaneità della condotta e un grado ridotto di violenza, ne aveva comunque ravvisato la gravità oggettiva valorizzando anche la presenza di più persone, elemento già considerato come aggravante (presunta violazione del divieto di doppia valorizzazione degli stessi fatti).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: la notifica dell'atto non era stata fatta all'imputato detenuto e, benché la notifica al difensore fosse intervenuta, l'organo giudicante era a conoscenza dello stato di detenzione e avrebbe dovuto eseguire la notifica personale nel luogo di detenzione. La nullità è qualificata come nullità a regime intermedio, suscettibile di sanatoria ai sensi dell'art. 184 cod. proc. pen., ma nel caso di specie la nullità era stata tempestivamente eccepita dal difensore alla prima udienza e non si era verificata alcuna sanatoria né era stata rinnovata la notifica in vista dell'udienza di rinvio. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo. La seconda doglianza è stata assorbita dalla decisione sulla nullità procedurale.

Norme richiamate

  • art. 184 cod. proc. pen.

    L'art. 184 disciplina la sanatoria delle nullità. La Corte ha ritenuto che la nullità della notifica all'imputato detenuto è una nullità a regime intermedio suscettibile di sanatoria ai sensi di tale norma, ma la sanatoria non si verifica se la nullità è tempestivamente eccepita e non è stata comunque eliminata.

  • Sez. U. n. 12778 del 27/02/2020 (Rv. 278869)

    Principio di diritto secondo cui le notificazioni all'imputato detenuto devono essere eseguite mediante consegna personale della copia nell'istituto o nel luogo di detenzione, anche se l'imputato ha eletto domicilio altrove e anche se è detenuto 'per altra causa'. Tale principio si applica al caso di specie e giustifica l'obbligo di notifica personale.

  • artt. 624-bis e 625, secondo comma, n. 5 cod. pen.

    Norme sostanziali relative alla fattispecie di reato per la quale l'imputato era stato condannato in sede di merito; nella sentenza di cassazione sono richiamate come riferimento alla vicenda penale, ma la decisione della Suprema Corte è incentrata su profili processuali di nullità della notifica.

Massime di principio

  • Se l'imputato risulta detenuto negli atti, la notificazione di atti processuali (compresa la citazione a giudizio) va sempre eseguita mediante consegna personale nel luogo di detenzione; la notifica al solo difensore non è sufficiente.
  • La nullità della notifica all'imputato detenuto è una nullità 'intermedia' suscettibile di sanatoria ai sensi dell'art. 184 c.p.p., ma la sanatoria non opera se la nullità viene tempestivamente eccepita e non è stato raggiunto lo scopo sostanziale dell'atto.
  • L'eccezione di nullità deve essere sollevata al primo momento utile (es. prima udienza) da parte del difensore per evitare la perdita della relativa tutela; se tempestivamente sollevata e non sanata, può determinare l'annullamento con rinvio.
  • La successiva partecipazione del detenuto al processo non è di per sé sufficiente a ritenere raggiunto lo scopo sostanziale della notificazione, quando l'imputato non abbia mai ricevuto la conoscenza certa delle facoltà processuali esercitabili a seguito di regolare notifica.
  • In fatto di valutazione delle attenuanti e aggravanti, la Corte deve evitare la duplicazione di valutazioni sullo stesso elemento fattuale (evitare doppia valorizzazione) e motivare coerentemente l'apprezzamento della gravità e delle circostanze attenuanti o aggravanti.

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