Cassazione Civile, Ordinanza n. 10125/2024 del 15/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto rituale la rinuncia al ricorso per revocazione e, conseguentemente, ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c. Le spese sono state compensate in base all'accordo tra le parti.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia originaria riguardava un avviso di liquidazione relativo a tasse ipotecarie e catastali pretese dall'Ufficio in misura proporzionale su una compravendita soggetta ad IVA avente ad oggetto un immobile strumentale non ultimato e un immobile ad uso uffici in corso di costruzione ma già utilizzato. Il notaio aveva autoliquidato le imposte in misura fissa. Dopo un primo esito favorevole solo parziale in primo grado e la riforma in appello, il notaio aveva proposto ricorso per cassazione, respinto con sentenza n. 22757/2016. Avverso tale sentenza egli ha poi proposto ricorso per revocazione deducendo tre errori di fatto revocatori: omesso esame del terzo motivo del precedente ricorso per cassazione; erronea affermazione, basata sulla circolare n. 12/E del 1.3.2007, secondo cui il bene strumentale in corso di costruzione sarebbe tassato in misura fissa solo se ceduto tra imprese edili; erronea considerazione che non fosse stata censurata l'affermazione della CTR secondo cui l'acquirente dovesse considerarsi utilizzatore finale. Successivamente ha rinunciato al ricorso con atto sottoscritto dalla parte e da uno dei difensori, con adesione dell'Avvocatura dello Stato alla compensazione delle spese.
Norme richiamate
art. 391 bis c.p.c.
È richiamato come base normativa del ricorso per revocazione avverso la sentenza di cassazione per errore di fatto.
art. 395 n. 4 c.p.c.
È richiamato quale norma che contempla l'errore di fatto revocatorio dedotto dal ricorrente.
art. 391 c.p.c.
È applicato a seguito della rituale rinuncia al ricorso, determinando l'estinzione del processo.
circolare n. 12/E dell'1.3.2007
È menzionata come fonte interpretativa richiamata nel motivo di revocazione, ma il giudizio si è arrestato per rinuncia senza esame nel merito.
Massime di principio
- La rinuncia rituale al ricorso per revocazione, se validamente sottoscritta dalle parti e dai difensori, determina l'estinzione del processo.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, la Corte può disporre la compensazione delle spese se vi è accordo tra le parti.
- Il ricorso per revocazione contro sentenza di cassazione può essere fondato sull'errore di fatto revocatorio, ma la Corte non esamina i motivi se interviene una rituale rinuncia.
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