Sentenza n. 10054/2026 - Roma, Sezione 5
per il riconoscimento dei sei scatti stipendiali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancato riconoscimento dei sei scatti stipendiali nella liquidazione del trattamento di fine servizio
Esito
Favorevole al ricorrente (personale in quiescenza)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti, appartenenti alle forze di polizia civili e/o militari, cessati dal servizio a domanda dopo aver compiuto almeno 55 anni di età e maturato oltre 35 anni di servizio, hanno chiesto l'accertamento del diritto al ricalcolo del trattamento di fine servizio mediante inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e dall'art. 1911 del d.lgs. n. 66/2010. Hanno dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, dell'art. 1, comma 15-bis, come sostituito dall'art. 11 della legge n. 231/1990, dell'art. 1911 del d.lgs. n. 66/2010 e dell'art. 12 delle preleggi. L'INPS ha eccepito l'inammissibilità del ricorso collettivo, l'infondatezza della pretesa e, in subordine, la prescrizione quinquennale. Il TAR ha inoltre esaminato la generica eccezione di incostituzionalità prospettata dall'Istituto.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto ammissibile il ricorso collettivo, poiché i ricorrenti si trovavano nella medesima situazione sostanziale: appartenenza alle forze di polizia civili o militari, pensionamento a domanda dopo il compimento dei 55 anni e con almeno 35 anni di servizio. Ha riconosciuto il diritto ai sei scatti stipendiali figurativi ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, ritenendo applicabile l'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 anche al personale collocato in quiescenza a domanda che possieda i requisiti anagrafici e contributivi previsti. Il termine entro il quale presentare la domanda di pensionamento non è stato considerato perentorio, poiché la disposizione non prevede espressamente una decadenza e la sua formulazione non consente di desumerla. Il richiamo all'art. 1911, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010 conferma la perdurante applicazione dell'art. 6-bis ai fini del trattamento di fine rapporto per le forze di polizia a ordinamento militare, senza escludere il personale di polizia a ordinamento civile. L'eccezione di incostituzionalità è stata ritenuta generica e comunque infondata alla luce della giurisprudenza richiamata, non potendo un'interpretazione costituzionalmente orientata attribuire alla legge un contenuto contrario a quello espresso. L'eccezione di prescrizione è stata respinta: il termine quinquennale decorre dalla conoscenza effettiva della liquidazione errata, individuata nell'emissione dell'ultimo ordinativo di pagamento del TFS o nella comunicazione del prospetto di liquidazione, e non dalla cessazione dal servizio. Il pagamento rateale assume natura interruttiva del riconoscimento del debito, sicché la prescrizione decorre dall'ultima tranche. L'INPS è stato quindi obbligato a rideterminare l'indennità di buonuscita includendo nella base di calcolo i sei scatti stipendiali. Sono stati riconosciuti soltanto gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria. L'Istituto è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.000, oltre accessori e rimborso del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. n. 387/1987
Al personale ... che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ... ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita ... sei scatti ciascuno del 2,50 per cento ... Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile.
La disposizione attribuisce i sei scatti anche al personale delle forze di polizia collocato in quiescenza a domanda, purché abbia compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile. Il termine per presentare la domanda di quiescenza non è perentorio e il suo mancato rispetto non determina decadenza in assenza di un'espressa previsione.
art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010
Continua ad applicarsi l'articolo 6 bis, d.l. 387/1987 ai soli fini del trattamento di fine rapporto.
La norma conferma la perdurante applicazione dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 ai fini del trattamento di fine rapporto per le forze di polizia a ordinamento militare, nel quadro del regime applicabile alle forze di polizia.
art. 12 preleggi
Il criterio interpretativo è richiamato a sostegno della lettura combinata delle disposizioni sui sei scatti stipendiali.
art. 16, comma 6, l. n. 412/1991
Sulle somme derivanti dalla rideterminazione del trattamento spettano gli interessi legali senza cumulo con la rivalutazione monetaria.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
Concorre a fondare il riconoscimento dei soli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati insieme alla disciplina nazionale per la tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 spetta, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, anche al personale delle forze di polizia collocato in quiescenza a domanda, quando abbia compiuto 55 anni di età e maturato almeno 35 anni di servizio utile.
- Il termine previsto dall'art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 per presentare la domanda di collocamento in quiescenza non può essere qualificato come perentorio né può comportare decadenza dal beneficio in assenza di un'espressa previsione normativa chiara e univoca.
- La prescrizione quinquennale del diritto alla riliquidazione del trattamento di fine servizio decorre dalla conoscenza effettiva dell'erronea liquidazione, coincidente con l'emissione dell'ultimo ordinativo di pagamento o con la comunicazione del prospetto di liquidazione, e non dalla cessazione dal servizio.
- Il pagamento rateale del trattamento di fine servizio ha efficacia interruttiva quale riconoscimento del debito; pertanto, il termine prescrizionale decorre dall'ultima tranche del pagamento.
- Un ricorso collettivo è ammissibile quando tutti i ricorrenti condividono la medesima situazione sostanziale e fanno valere una pretesa fondata sui medesimi presupposti fattuali e giuridici.
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