Sentenza n. 14708/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento, previa sospensione degli effetti, - del decreto prot. n. 38712 del 23.09.2024 del Ministero dell'Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con il quale l'Amministrazione resistente ha rigettato l'istanza presentata da parte ricorrente per il riconoscimento dell’abilitazione all’insegnamento conseguita in Romania per la Scuola Secondaria di II grado relativamente alle classi di concorso A026 - Matematica e A047 - Scienze Matematiche Applicate; - nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, anche non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego parziale del riconoscimento dell'abilitazione all'insegnamento conseguita in Romania per la classe di concorso A026 - Matematica
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, in possesso di una laurea italiana in Scienze statistiche demografiche e sociali e di un percorso abilitante Nivel I e Nivel II conseguito in Romania, aveva chiesto il riconoscimento del titolo per le classi di concorso A026 - Matematica e A047 - Scienze Matematiche Applicate. Il Ministero aveva riconosciuto il titolo per la classe A047, ma lo aveva negato per la classe A026, ritenendo che il medesimo titolo non potesse essere utilizzato per più ambiti disciplinari senza determinare una disparità di trattamento rispetto ai docenti formati in Italia. Il ricorrente ha dedotto, in primo luogo, la violazione degli artt. 16, comma 2, e 17, comma 2, del d.lgs. n. 206/2007, per la mancata richiesta tempestiva di integrazioni documentali e per il mancato attivarsi del soccorso istruttorio e dell'interlocuzione con l'autorità rumena. Ha inoltre denunciato la violazione dei principi affermati dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato nelle sentenze nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 2022, nonché carenze motivazionali ed eccesso di potere, sostenendo che il Ministero non avesse esaminato concretamente il percorso formativo estero né valutato eventuali misure compensative ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. n. 206/2007. Infine, ha dedotto la contraddittorietà dell'azione amministrativa e la violazione dell'art. 3 Cost., assumendo che ad altri docenti con titoli analoghi fosse stata riconosciuta l'abilitazione per entrambe le classi di concorso.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego parziale, ritenendo infondate le censure relative al termine di trenta giorni per la richiesta di documenti: tale termine ha natura sollecitatoria e l'Amministrazione può richiedere documentazione anche successivamente, ove utile e nella disponibilità dell'interessato. Il ricorso è stato invece ritenuto fondato quanto alla mancata interlocuzione con l'autorità rumena e all'insufficienza della motivazione. Il Ministero non aveva indicato una specifica previsione normativa, una determinazione generale o una comprovata prassi che imponesse di limitare a una sola classe di concorso il riconoscimento del titolo estero. Inoltre, non aveva previamente verificato presso l'autorità rumena se il titolo consentisse l'insegnamento in più classi di concorso. Solo dopo tale verifica l'Amministrazione avrebbe potuto valutare l'eventuale esigenza di evitare una discriminazione inversa nei confronti dei titoli conseguiti in Italia e, se necessario, individuare misure compensative quantitative o qualitative proporzionate. Il richiamo astratto alla parità di trattamento e alla disparità rispetto ai docenti formati in Italia non era quindi sufficiente a sostenere un rigetto, neppure parziale. L'annullamento è stato disposto con salvezza degli ulteriori provvedimenti amministrativi. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 16, comma 2, d.lgs. n. 206/2007
Il termine per la richiesta di ulteriore documentazione ha natura meramente sollecitatoria; l'Amministrazione può chiedere documenti utili anche dopo la sua scadenza.
art. 17, comma 2, d.lgs. n. 206/2007
È richiamato dal ricorrente in relazione agli obblighi procedimentali di acquisizione e valutazione della documentazione necessaria al riconoscimento del titolo estero.
art. 22 d.lgs. n. 206/2007
L'Amministrazione deve valutare, ove necessario, misure compensative quantitative o qualitative adeguate e proporzionate dopo avere concretamente comparato la formazione estera con i requisiti nazionali.
art. 14 direttiva 2005/36/CE
opportune e proporzionate misure compensative
Consente misure compensative per esigenze essenziali connesse all'adeguatezza dell'insegnamento, purché siano fondate su una disciplina normativa o su una valutazione concreta e proporzionata.
direttiva 2005/36/CE
principio del mutuo riconoscimento delle qualifiche professionali e di libera circolazione dei lavoratori
Il titolo professionale riconosciuto idoneo all'insegnamento nello Stato d'origine deve, in linea di principio, essere considerato idoneo negli altri Stati membri per un livello corrispondente, salva la verifica di esigenze essenziali e di eventuali misure compensative.
art. 3 Cost.
È richiamato dal ricorrente in relazione alla dedotta disparità di trattamento rispetto ad altri docenti con titoli analoghi; la sentenza decide il ricorso principalmente sulla base delle carenze motivazionali e istruttorie.
Massime di principio
- Nel procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale estera, il richiamo astratto all'esigenza di evitare una discriminazione inversa rispetto ai titoli conseguiti nello Stato ospitante non è sufficiente a giustificare un diniego, anche parziale: l'Amministrazione deve indicare la specifica base normativa, la determinazione generale o la comprovata prassi sulla quale fonda la limitazione del riconoscimento.
- Prima di negare il riconoscimento di una qualifica professionale estera per una determinata classe di concorso sul presupposto che il titolo sia già stato riconosciuto per un'altra classe, l'Amministrazione deve verificare, anche mediante interlocuzione con l'autorità competente dello Stato d'origine, l'ambito abilitante effettivo del titolo secondo l'ordinamento di provenienza.
- Solo dopo avere accertato che il titolo estero abiliti nello Stato d'origine a più classi o ambiti disciplinari, l'Amministrazione può valutare se limitare il riconoscimento per evitare effetti discriminatori rispetto ai titoli nazionali; tale limitazione deve essere sostenuta da una disciplina generale o da una prassi costante e deve accompagnarsi, ove necessario, alla valutazione di misure compensative adeguate e proporzionate.
- Le misure compensative previste per il riconoscimento delle qualifiche professionali estere devono essere individuate sulla base di una valutazione concreta del percorso formativo e delle differenze rilevanti, non mediante il rigetto apodittico dell'istanza fondato sul solo confronto astratto con il sistema nazionale.
- Il termine previsto per la richiesta di ulteriore documentazione nel procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali estere ha natura sollecitatoria e la sua scadenza non impedisce all'Amministrazione di richiedere successivamente documenti utili che siano nella disponibilità dell'interessato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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