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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11592/2025 del 21/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

NON DETERMINABILE

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il procedimento trae origine dall'applicazione, da parte del G.i.p. del Tribunale di Catania, della custodia cautelare in carcere per due episodi di concorso in tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso/agevolazione mafiosa. In sede di riesame il Tribunale ha annullato il titolo cautelare per il capo 1 per difetto di gravità indiziaria e ha escluso anche l'aggravante mafiosa contestata per il capo 2, ma ha mantenuto la misura ritenendo sussistenti esigenze cautelari, in particolare il pericolo di reiterazione. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge e falsa applicazione degli artt. 416-bis.1 c.p., 51, comma 3-bis, c.p.p. e 27 c.p.p., sostenendo che, venuti meno sia il reato/capo che radicava la competenza distrettuale sia l'aggravante mafiosa, il G.i.p. distrettuale di Catania avrebbe dovuto essere dichiarato incompetente e gli atti trasmessi al G.i.p. territorialmente competente di Ragusa; in via subordinata, avrebbe dovuto essere applicato l'art. 27 c.p.p. con trasmissione degli atti e durata massima di venti giorni della misura. Il P.G. ha chiesto il rigetto, richiamando un orientamento favorevole alla tesi della permanenza della competenza distrettuale nonostante l'esclusione della gravità indiziaria sul reato/aggravante qualificante.

La decisione

La Corte non decide nel merito del ricorso ma rileva l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale interno tra sezioni semplici sulla questione se, nel procedimento cautelare, l'esclusione della gravità indiziaria del reato o dell'aggravante che radica la competenza distrettuale faccia venir meno la competenza del G.i.p. distrettuale e imponga l'applicazione dell'art. 27 c.p.p. oppure no. Ritenendo la questione di massima e contrastata, dispone la rimessione alle Sezioni Unite per l'enunciazione del principio di diritto.

Norme richiamate

  • art. 416-bis.1 c.p.

    aggravante mafiosa richiamata come titolo che radica la competenza distrettuale e la cui esclusione incide sul thema decidendum sulla competenza del G.i.p. cautelare

  • art. 51, comma 3-bis, c.p.p.

    norma che individua i reati attribuiti alla competenza del G.i.p. distrettuale; la questione è se la sua operatività venga meno quando l'aggravante/reato qualificante sia escluso in sede cautelare

  • art. 328, comma 1-bis, c.p.p.

    richiamato quale base della competenza funzionale del G.i.p. distrettuale per i procedimenti rientranti nel catalogo dell'art. 51, comma 3-bis, c.p.p.

  • art. 309 c.p.p.

    disciplinante il riesame avverso l'ordinanza applicativa della misura cautelare

  • art. 27 c.p.p.

    norma evocata come meccanismo di trasmissione degli atti al giudice competente con ultrattività provvisoria della misura per venti giorni, in caso di incompetenza del giudice che l'ha applicata

  • art. 291, comma 2, c.p.p.

    richiamato come norma che impone al giudice dell'impugnazione cautelare di verificare la sussistenza di tutte le condizioni per l'adozione del provvedimento restrittivo, ivi inclusa la competenza del giudice genetico

  • art. 274 c.p.p.

    richiamato in relazione alle esigenze cautelari, in particolare all'urgenza di salvaguardare una delle esigenze previste dalla norma

  • art. 25 Cost.

    evocato a sostegno del principio del giudice naturale precostituito per legge

  • art. 111 Cost.

    richiamato in funzione di continuità del controllo di legalità sulle misure coercitive

  • art. 12 c.p.p.

    menzionato nel ragionamento sulla competenza per connessione

  • art. 16 c.p.p.

    menzionato nel ragionamento sulla competenza per connessione

  • art. 23, comma 2, c.p.p.

    richiamato come limite alla possibilità del giudice di riqualificare il fatto evitando la competenza del giudice superiore

  • art. 335 c.p.p.

    richiamato nella ricostruzione dell'orientamento secondo cui la competenza distrettuale permane finché il procedimento pende anche per il reato qualificante iscritto nel registro

  • art. 292 c.p.p.

    richiamato insieme agli artt. 317 e 321 c.p.p. quale disciplina che il giudice competente deve applicare entro venti giorni ex art. 27 c.p.p.

  • art. 317 c.p.p.

    richiamato nella sequenza procedurale conseguente alla trasmissione degli atti ex art. 27 c.p.p.

  • art. 321 c.p.p.

    richiamato nella sequenza procedurale conseguente alla trasmissione degli atti ex art. 27 c.p.p.

Massime di principio

  • Nel procedimento cautelare, una parte della giurisprudenza ritiene che la competenza del G.i.p. distrettuale si determini sulla base della contestazione formulata dal pubblico ministero e resti ferma anche se il tribunale del riesame escluda la gravità indiziaria del reato o dell'aggravante qualificante, perché la verifica della competenza va compiuta in limine litis sulla descrizione del fatto, senza dipendere dall'esito del vaglio indiziario.
  • Un diverso orientamento afferma invece che, quando il riesame esclude il titolo di reato o l'aggravante che radica la competenza distrettuale, il giudice dell'impugnazione cautelare deve dichiarare l'incompetenza del giudice genetico e, se sussiste urgenza di almeno una esigenza cautelare, mantenere provvisoriamente la misura ai sensi dell'art. 27 c.p.p., trasmettendo gli atti al giudice competente.
  • Il principio di perpetuatio iurisdictionis è utilizzabile solo quando la competenza si sia già stabilizzata nella fase del giudizio; non può essere automaticamente trasposto alla fase delle indagini preliminari e del procedimento cautelare, caratterizzati da imputazione ancora provvisoria e suscettibile di modifiche.
  • Nel controllo sulla misura cautelare, la verifica della competenza del giudice che ha emesso il provvedimento genetico e la verifica della gravità indiziaria/esigenze cautelari sono profili distinti, ma strettamente connessi: la soluzione del problema dipende da quale valore attribuire alla riqualificazione del fatto operata in sede di riesame rispetto al radicamento della competenza funzionale.
  • Quando il tema investe la competenza funzionale del giudice che ha applicato la misura, il giudice dell'impugnazione cautelare deve comunque confrontarsi con la disciplina dell'art. 291, comma 2, c.p.p. e con la necessità di un controllo tempestivo da parte del giudice naturale, bilanciando tutela della libertà personale ed esigenze cautelari collettive.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCustodia cautelareEsigenze cautelari
RamiProcesso penaleMisure cautelari
IstitutiNe bis in idem

Testo integrale

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