Sentenza n. 449/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza) n. 54/2024, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Piemonte che aveva parzialmente annullato la nota regionale sul calcolo del fatturato annuo delle farmacie in regime di Servizio sanitario nazionale
Esito
Favorevole al resistente (farmacisti appellati)
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la nota regionale del 17 gennaio 2019, relativa al calcolo del fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale rilevante per l'applicazione degli sconti alle farmacie, con riferimento all'annualità 2018. Il TAR aveva escluso dal fatturato i ticket e gli sconti imposti dalla legge, ritenendo che i primi non fossero somme corrisposte dall'ASL alla farmacia e che i secondi costituissero costi a carico della farmacia; aveva invece ritenuto legittima l'inclusione della remunerazione per la distribuzione per conto e dei proventi derivanti dalla vendita di prodotti di assistenza integrativa per diabetici. La Regione Piemonte ha appellato sostenendo che il TAR avesse erroneamente interpretato la portata delle precedenti sentenze del TAR Piemonte nn. 675/2016 e 534/2022 e dei relativi annullamenti delle note regionali del 2009 e del 2017. Secondo la Regione, tali annullamenti avrebbero riguardato soltanto il calcolo del fatturato ai fini dello sconto aggiuntivo previsto dal decreto-legge n. 39 del 2009, senza incidere sulla disciplina generale dell'art. 1, comma 40, della legge n. 662 del 1996. La Regione sosteneva inoltre che la nota del 2019, riferita all'anno 2018, avesse recepito legittimamente le determinazioni regionali anteriori al 31 dicembre 2018, fatte salve dal nuovo comma 40-bis dell'art. 1 della legge n. 662 del 1996, e che pertanto ticket e prestazioni di assistenza integrativa dovessero concorrere al fatturato.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. La nota del 17 gennaio 2019, pur formalmente successiva al 31 dicembre 2018, riguardava l'annualità 2018 e poteva quindi avere soltanto valore ricognitivo della disciplina regionale vigente a quella data. Il richiamo operato dalla nota alla precedente nota regionale del 2017 non poteva produrre effetti, poiché quest'ultima era stata annullata dal TAR Piemonte con sentenza n. 534/2022, in quanto confermava i contenuti della nota del 2009, già parzialmente annullata con sentenza n. 675/2016. L'annullamento della nota del 2009, benché il giudizio fosse stato promosso in relazione allo sconto previsto dal decreto-legge n. 39 del 2009, ha inciso sulle modalità generali di calcolo del fatturato ogni volta che ricorreva la medesima nozione di fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale al netto dell'IVA, compresa quella prevista dall'art. 1, comma 40, della legge n. 662 del 1996. Ne consegue che, al 31 dicembre 2018, nella Regione Piemonte dovevano essere esclusi dal calcolo sia i ticket sia gli sconti imposti dalla legge. Il successivo comma 40-bis, introdotto dalla legge n. 145 del 2018, non modifica la conclusione per l'annualità 2018: la nuova disciplina uniforme decorre dal 1° gennaio 2019 e la clausola di salvaguardia delle determinazioni regionali anteriori non poteva operare per mantenere una disciplina già caducata dagli annullamenti giurisdizionali. La diversa inclusione prevista dal comma 40-bis per le annualità successive non è quindi dirimente. Le spese di lite sono state compensate in ragione della particolarità della controversia.
Norme richiamate
art. 1, comma 40, legge n. 662/1996
fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale al netto dell'IVA
La nozione rilevante per l'applicazione delle fasce di sconto alle farmacie, nella disciplina anteriore al 1° gennaio 2019, non comprende i ticket né gli sconti imposti dalla legge, che non rappresentano fatturato effettivamente imputabile alla farmacia nel rapporto di partecipazione alla spesa sanitaria pubblica.
art. 1, comma 40-bis, legge n. 662/1996
Fatte salve le determinazioni che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno assunto in materia fino alla data del 31 dicembre 2018, dal 1° gennaio 2019, al calcolo del fatturato annuo delle farmacie, in regime di Servizio sanitario nazionale, concorrono le seguenti voci
La disposizione ha introdotto dal 1° gennaio 2019 una disciplina uniforme del calcolo del fatturato, facendo salve per le annualità precedenti le sole determinazioni regionali effettivamente vigenti e valide al 31 dicembre 2018; non salva determinazioni già annullate dal giudice amministrativo.
art. 1, comma 551, lettera b), legge n. 145/2018
Ha aggiunto il comma 40-bis all'art. 1 della legge n. 662 del 1996, stabilendo la nuova disciplina uniforme del fatturato delle farmacie.
art. 13 decreto-legge n. 39/2009
La disposizione prevedeva lo sconto aggiuntivo cui si riferiva il contenzioso originario, ma l'identità della nozione di fatturato utilizzata rendeva rilevante l'annullamento della disciplina regionale anche ai fini dell'art. 1, comma 40, della legge n. 662 del 1996.
art. 1, comma 228, lettera a), legge n. 213/2023
Il Consiglio di Stato la richiama per rilevare che lo sconto disciplinato dall'art. 1, comma 40, della legge n. 662 del 1996 non trova più applicazione dal 1° marzo 2024.
Massime di principio
- Quando una stessa nozione normativa di fatturato è utilizzata per disciplinare più fattispecie di sconto applicabili alle farmacie, l'annullamento giudiziale della determinazione regionale che ne definisce il contenuto incide sulle modalità di calcolo riferibili a tutte le fattispecie che utilizzano quella medesima nozione, anche se il giudizio originario era stato promosso con riferimento a una sola di esse.
- Per l'annualità 2018, il fatturato annuo delle farmacie in regime di Servizio sanitario nazionale, al netto dell'IVA, non comprende i ticket né gli sconti imposti dalla legge quando tali voci siano state escluse dalla disciplina regionale vigente in seguito a un annullamento giurisdizionale.
- La clausola che fa salve le determinazioni regionali adottate fino al 31 dicembre 2018, prevista dal comma 40-bis dell'art. 1 della legge n. 662 del 1996, conserva soltanto determinazioni regionali effettivamente vigenti e valide a quella data e non può attribuire efficacia a disposizioni già annullate dal giudice amministrativo.
- La disciplina uniforme introdotta dal comma 40-bis dell'art. 1 della legge n. 662 del 1996 decorre dal 1° gennaio 2019 e non può essere applicata retroattivamente all'annualità 2018 per giustificare l'inclusione di voci che, secondo la disciplina regionale allora vigente, dovevano essere escluse.
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