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Sentenza

Sentenza n. 59/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 1006/2024 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, pubblicata in data 17.07.2024.

Giustizia amministrativa202501190

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 1006/2024 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore esecutante)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito per ottenere l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, divenuta definitiva, come attestato dalla cancelleria il 21 febbraio 2025. La sentenza era stata notificata al Ministero anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione, ma l'Amministrazione è rimasta inadempiente. Il Ministero, pur intimato, non si è costituito in giudizio.

La decisione

Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso, accertando la perdurante inadempienza del Ministero rispetto alle statuizioni contenute nella sentenza passata in giudicato. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della pronuncia, detraendo quanto eventualmente già corrisposto. Per l'eventuale ulteriore inadempienza, il TAR ha nominato sin d'ora un commissario ad acta, individuato nel Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna o in un funzionario da questi delegato, con termine di novanta giorni per gli adempimenti sostitutivi e facoltà di subdelega. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000, oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato, fissando un termine e predisponendo, in caso di ulteriore inadempimento, misure sostitutive mediante commissario ad acta.

Massime di principio

  • Quando una sentenza passata in giudicato non venga eseguita dall'amministrazione, dopo la notificazione rilevante ai fini del termine dilatorio per l'esecuzione, il creditore può ottenere in sede di ottemperanza un ordine giudiziale di esecuzione entro un termine determinato.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'ulteriore inadempimento dell'amministrazione e fissando il termine per l'esercizio dei poteri sostitutivi.
  • L'ordine di esecuzione del giudicato deve essere attuato tenendo conto di quanto eventualmente già corrisposto dall'amministrazione, che deve essere detratto dalle prestazioni dovute.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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