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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39717/2023 del 02/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione con due motivi principali: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, contestando che la Corte territoriale, pur riconoscendo le circostanze attenuanti generiche, ha vanificato la loro funzione partendo dalla pena al massimo edittale; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per mancata attivazione del procedimento previsto dall'art. 545-bis c.p.p. e per mancata applicazione della disciplina introdotta dal D.lgs. 10/10/2022, n.150 (art. 20-bis c.p.), nonostante la difesa avesse documentato un percorso di ravvedimento e reinserimento sociale.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Sul primo motivo la Corte di Cassazione ha ritenuto che l'obbligo motivazionale del giudice di merito fosse rispettato: la Corte d'appello ha adeguatamente motivato la scelta di applicare una pena prossima al massimo edittale richiamando i precedenti penali dell'imputato (quattro condanne per guida in stato di ebbrezza e una per rifiuto di sottoporsi ad accertamenti) e ha comunque riconosciuto le circostanze attenuanti generiche calibrando la pena finale. Sul secondo motivo il ricorso è stato ritenuto aspecifico: la Corte territoriale ha comunque preso in considerazione la nuova disciplina (legge n.150/2022) ma ha escluso l'idoneità della pena sostitutiva alla luce dei precedenti penali e della revoca di una sanzione sostitutiva precedente, quindi ha negato la prognosi favorevole richiesta dalla difesa. Per tali ragioni il ricorso è inammissibile e il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 500 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • D.lgs. 30 aprile 1992, n.285 - Codice della strada

    Norma del reato contestato (guida in stato di ebbrezza). Usata per identificare la fattispecie penale per la quale l'imputato è stato dichiarato responsabile.

  • Codice penale

    Richiamato come criterio normativo per la determinazione della pena; la Corte ha applicato i criteri dell'art. 133 nell'ambito del potere discrezionale di determinare la pena, motivando adeguatamente la scelta di una pena prossima al massimo edittale.

  • Codice di procedura penale

    Norma procedurale richiamata dal ricorrente per la gestione di misure alternative; la Corte ha rilevato che la disciplina è stata considerata ma che il giudice di merito ha escluso l'applicabilità per ragioni di merito legate ai precedenti penali.

  • D.lgs. 10/10/2022, n.150

    art. 1, comma 1, lett. a) (introduzione dell'art. 20-bis nel codice penale)

    Norma modificativa che ha introdotto l'art. 20-bis; la Corte territoriale ha valutato la nuova disposizione ma, esercitando il suo potere discrezionale, ha ritenuto che la sostituzione della pena non fosse opportuna nella fattispecie data la situazione personale e i precedenti dell'imputato.

  • Legge 24 novembre 1981, n.689

    Usata come parametro per valutare la prognosi di rispetto delle prescrizioni e l'idoneità di pene sostitutive: la Corte ha ritenuto che, alla luce dei precedenti e della revoca di una precedente sanzione sostitutiva, non sussistessero i presupposti favorevoli previsti dall'art. 58.

  • Corte Costituzionale

    sentenza 13 giugno 2000, n.186

    Richiamata circa la possibilità di condannare al pagamento a favore della Cassa delle Ammende anche in assenza di colpa grave del ricorrente; nel caso concreto la Corte ha ritenuto equo il pagamento di euro 500 data la novità della questione e l'assenza di dolo nel proporre il ricorso.

Massime di principio

  • La scelta del giudice di merito sulla determinazione della pena è discrezionale: quando la pena è fissata in misura prossima al massimo edittale il giudice deve dare una motivazione specifica e adeguata; se tale motivazione è presente, la Cassazione non sindaca la scelta sul merito.
  • I precedenti penali e la revoca di sanzioni sostitutive sono fattori che possono impedire il riconoscimento di una prognosi favorevole ai fini dell'applicazione di misure alternative o sostitutive introdotte da successivi interventi normativi.
  • L'entrata in vigore di nuove norme che prevedono strumenti di sostituzione della pena non impone la loro automatica applicazione: il giudice di merito valuta discrezionalmente l'idoneità dell'istituto rispetto alla funzione rieducativa e preventiva e alla personalità dell'imputato.
  • I motivi di ricorso generici o aspecifici sono suscettibili di inammissibilità: la difesa deve confrontarsi concretamente con le ragioni poste a fondamento del giudizio di merito.
  • In caso di ricorso inammissibile non soggetto a colpa grave del ricorrente, è possibile la condanna al pagamento di somme in favore della Cassa delle Ammende in misura valutata equa dal giudice, oltre alle spese processuali.

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