Cassazione Penale, Sentenza n. 39717/2023 del 02/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione con due motivi principali: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, contestando che la Corte territoriale, pur riconoscendo le circostanze attenuanti generiche, ha vanificato la loro funzione partendo dalla pena al massimo edittale; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per mancata attivazione del procedimento previsto dall'art. 545-bis c.p.p. e per mancata applicazione della disciplina introdotta dal D.lgs. 10/10/2022, n.150 (art. 20-bis c.p.), nonostante la difesa avesse documentato un percorso di ravvedimento e reinserimento sociale.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Sul primo motivo la Corte di Cassazione ha ritenuto che l'obbligo motivazionale del giudice di merito fosse rispettato: la Corte d'appello ha adeguatamente motivato la scelta di applicare una pena prossima al massimo edittale richiamando i precedenti penali dell'imputato (quattro condanne per guida in stato di ebbrezza e una per rifiuto di sottoporsi ad accertamenti) e ha comunque riconosciuto le circostanze attenuanti generiche calibrando la pena finale. Sul secondo motivo il ricorso è stato ritenuto aspecifico: la Corte territoriale ha comunque preso in considerazione la nuova disciplina (legge n.150/2022) ma ha escluso l'idoneità della pena sostitutiva alla luce dei precedenti penali e della revoca di una sanzione sostitutiva precedente, quindi ha negato la prognosi favorevole richiesta dalla difesa. Per tali ragioni il ricorso è inammissibile e il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 500 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
D.lgs. 30 aprile 1992, n.285 - Codice della strada
Norma del reato contestato (guida in stato di ebbrezza). Usata per identificare la fattispecie penale per la quale l'imputato è stato dichiarato responsabile.
Codice penale
Richiamato come criterio normativo per la determinazione della pena; la Corte ha applicato i criteri dell'art. 133 nell'ambito del potere discrezionale di determinare la pena, motivando adeguatamente la scelta di una pena prossima al massimo edittale.
Codice di procedura penale
Norma procedurale richiamata dal ricorrente per la gestione di misure alternative; la Corte ha rilevato che la disciplina è stata considerata ma che il giudice di merito ha escluso l'applicabilità per ragioni di merito legate ai precedenti penali.
D.lgs. 10/10/2022, n.150
art. 1, comma 1, lett. a) (introduzione dell'art. 20-bis nel codice penale)
Norma modificativa che ha introdotto l'art. 20-bis; la Corte territoriale ha valutato la nuova disposizione ma, esercitando il suo potere discrezionale, ha ritenuto che la sostituzione della pena non fosse opportuna nella fattispecie data la situazione personale e i precedenti dell'imputato.
Legge 24 novembre 1981, n.689
Usata come parametro per valutare la prognosi di rispetto delle prescrizioni e l'idoneità di pene sostitutive: la Corte ha ritenuto che, alla luce dei precedenti e della revoca di una precedente sanzione sostitutiva, non sussistessero i presupposti favorevoli previsti dall'art. 58.
Corte Costituzionale
sentenza 13 giugno 2000, n.186
Richiamata circa la possibilità di condannare al pagamento a favore della Cassa delle Ammende anche in assenza di colpa grave del ricorrente; nel caso concreto la Corte ha ritenuto equo il pagamento di euro 500 data la novità della questione e l'assenza di dolo nel proporre il ricorso.
Massime di principio
- La scelta del giudice di merito sulla determinazione della pena è discrezionale: quando la pena è fissata in misura prossima al massimo edittale il giudice deve dare una motivazione specifica e adeguata; se tale motivazione è presente, la Cassazione non sindaca la scelta sul merito.
- I precedenti penali e la revoca di sanzioni sostitutive sono fattori che possono impedire il riconoscimento di una prognosi favorevole ai fini dell'applicazione di misure alternative o sostitutive introdotte da successivi interventi normativi.
- L'entrata in vigore di nuove norme che prevedono strumenti di sostituzione della pena non impone la loro automatica applicazione: il giudice di merito valuta discrezionalmente l'idoneità dell'istituto rispetto alla funzione rieducativa e preventiva e alla personalità dell'imputato.
- I motivi di ricorso generici o aspecifici sono suscettibili di inammissibilità: la difesa deve confrontarsi concretamente con le ragioni poste a fondamento del giudizio di merito.
- In caso di ricorso inammissibile non soggetto a colpa grave del ricorrente, è possibile la condanna al pagamento di somme in favore della Cassa delle Ammende in misura valutata equa dal giudice, oltre alle spese processuali.
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