Sentenza del 12/04/2021 n. 470 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Imposta di registro - applicazione - sentenza di primo grado - liquidazione provvisoria - è tale. Imposta di registro - sentenza di primo grado - appello - conciliazione giudiziale - efficacia novativa - debenza dell'imposta - non sussiste - solve et repete - non si applica. Solve et repete - compatibilità con buona fede e collaborazione - non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'amministrazione aveva richiesto il versamento di un'imposta di registro liquidata provvisoriamente da una sentenza di primo grado. Pendente l'appello le parti hanno concluso una conciliazione giudiziale con efficacia novativa che ha fatto venir meno il presupposto impositivo. Si discuteva se l'amministrazione potesse comunque esigere il pagamento (solve et repete) e poi procedere al rimborso una volta accertata l'assenza del presupposto.
La decisione
Il giudice ha ritenuto che, quando le parti concludono una conciliazione giudiziale con efficacia novativa che elimina il presupposto dell'imposta, l'obbligo tributario viene meno e l'Amministrazione non può richiedere il versamento dell'imposta liquidata provvisoriamente. Il principio del "solve et repete" non è applicabile per giustificare l'esazione in tali casi. Inoltre è stato affermato che è contrario al principio di collaborazione e buona fede che l'Amministrazione richieda il pagamento e successivamente ne chieda il rimborso per sopravvenuta assenza del presupposto impositivo.
Norme richiamate
Conciliazione giudiziale con efficacia novativa
La conciliazione con efficacia novativa sostituisce o modifica l'obbligazione originaria; se tale novazione fa venire meno il presupposto impositivo, l'imposta non è dovuta.
Solve et repete (regola dell'esazione e rimborso successivo)
Non può giustificare l'esazione dell'imposta quando è intervenuta una novazione che elimina il presupposto d'imposta; non vale a preludere all'obbligo di pagamento in presenza di fatti che sopravvengono e annullano la base imponibile.
Principio di collaborazione e buona fede tra Amministrazione e contribuente
Impedisce comportamenti dell'Amministrazione che richiedano il pagamento di imposte già liquidate e successivamente richiedano il rimborso per sopravvenuta assenza del presupposto; la PA deve comportarsi secondo buona fede e cooperazione.
Massime di principio
- Se, durante il giudizio di appello, le parti raggiungono una conciliazione giudiziale con efficacia novativa che elimina il presupposto dell'imposta, l'imposta non è dovuta e l'Amministrazione non può pretendere il versamento.
- La regola del 'solve et repete' non legittima l'esazione quando sopravvengono fatti (es. novazione/conciliazione) che estinguono o modificano l'obbligazione tributaria.
- L'Amministrazione deve rispettare il principio di cooperazione e buona fede: non è coerente richiedere pagamenti per poi avviare rimborsi in ragione di circostanze sopravvenute che annullano il presupposto impositivo.
- In situazioni analoghe il contribuente può opporsi all'ingiunzione di pagamento e far valere la novazione/conciliazione come causa di estinzione dell'obbligo tributario.
- Una liquidazione provvisoria disposta in primo grado non impedisce che successivi accordi novativi tra le parti facciano venir meno la base imponibile; va valutata la situazione sopravvenuta prima di agire per l'esazione.
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