Cassazione Penale, Sentenza n. 40751/2025 del 18/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello contestando, in sintesi: a) estinzione per prescrizione dei reati commessi fino al marzo 2016; b) illegittima assunzione di prove ex art. 507 c.p.p. (escussione di testi del P.M. non depositati in lista); c) inutilizzabilità delle videoriprese per vizi nella acquisizione/conservazione e mancata perizia; d) vizi di qualificazione del fatto (in particolare la configurazione dell'aggravante di cui all'art. 640, comma 2, n.1, per avere la persona offesa la qualifica di ente pubblico) e carenza/mancata valutazione delle attenuanti generiche; e) difetti di motivazione e di specificità nella ricostruzione delle condotte individuali e nella liquidazione delle statuizioni civili.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili come manifestamente infondati, generici e non consentiti. In particolare: - ha confermato la legittimità dell'esercizio, da parte del giudice di merito, del potere/dovere previsto dall'art. 507 c.p.p. di disporre d'ufficio l'acquisizione di testi assenti per inerzia del P.M.; - ha ritenuto insufficienti le censure generiche sull'utilizzabilità delle videoriprese in assenza di prova concreta di manomissione e di specifica incidenza sul risultato probatorio; - ha affermato la correttezza della qualificazione dell'ente (Ato Me 4 Spa) come soggetto pubblico secondo i criteri di cui all'art. 3 del d.lgs. 163/2006; - ha giudicato generiche e aspecifiche le doglianze sulle attenuanti e sulla prescrizione, rilevando l'onere di allegazione del calcolo dei termini e delle sospensioni; - ha confermato la pienezza della motivazione dei giudici di merito circa la sussistenza degli elementi probatori (confronto video/contabilità e dichiarazioni). Sono state condannate le parti ricorrenti alle spese processuali, a sanzioni pecuniarie per la Cassa delle ammende e, per Furnari, alla rifusione delle spese civili della parte costituita.
Norme richiamate
art. 507 cod. proc. pen.
Il giudice ha il potere-dovere, anche d'ufficio e non solo eccezionalmente, di disporre l'assunzione di nuovi mezzi di prova (anche testi indicati dal P.M. per inerzia), purché motivi adeguatamente il suo esercizio; la loro assunzione non determina automaticamente nullità se non rientra nelle ipotesi dell'art. 178 c.p.p.
art. 157 cod. pen.
Riguarda la prescrizione: la sua eccezione richiede una compiuta e specifica allegazione del calcolo dei termini e delle eventuali sospensioni; il mero conteggio cronologico privo di dettagli è insufficiente.
art. 640 cod. pen., comma 2, n. 1
L'aggravante per essersi commesso il reato ai danni di un 'ente pubblico' può applicarsi anche quando l'ente ha struttura privatistica, se ricorrono i requisiti normativamente indicati (rif. d.lgs. 163/2006, art.3).
d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 3
a) la personalità giuridica; b) l'istituzione dell'ente per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale; c) il finanziamento della attività in modo maggioritario da parte dello Stato, degli enti pubblici territoriali o di altri organismi di diritto pubblico, oppure la sottoposizione della gestione al controllo di questi ultimi o la designazione da parte dello Stato, degli enti pubblici territoriali o di altri organismi di diritto pubblico, di più della metà dei membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza
Fornisce i criteri oggettivi per qualificare enti a struttura privatistica come 'pubblici' ai fini dell'aggravante; la Corte li applica per escludere l'eccezione difensiva.
art. 62-bis cod. pen.
Le attenuanti generiche richiedono l'emersione di elementi di positività concreti e specifici; censure generiche in cassazione non sono idonee a far rivedere la valutazione di merito.
art. 129 cod. proc. pen.
Le cause di non punibilità sopravvenute dopo la sentenza impugnata non possono essere rilevate in cassazione se il ricorso viene dichiarato inammissibile e si è formato il giudicato materiale o sostanziale.
art. 616 cod. proc. pen.
La Corte può condannare i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e comminare una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso temerario o colposo.
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Limita la cognizione della Corte di cassazione ai motivi di ricorso effettivamente dedotti e impone che le censure siano specifiche; motivi nuovi o aspecifici vengono dichiarati non consentiti o generici.
art. 444 cod. proc. pen.
Riferimento all'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento): la Corte ha ritenuto utilizzabili le dichiarazioni rese da soggetti coinvolti in procedimenti collegati, ove vi sia sentenza di applicazione della pena irrevocabile.
Massime di principio
- Il giudice del merito può e deve, nell'interesse della verità e a pena di nullità della decisione, disporre d'ufficio l'assunzione di prove ai sensi dell'art. 507 c.p.p., anche quando il P.M. non ha adempiuto agli obblighi di indicazione dei testi; la difesa deve contestare specificamente la necessità o la modalità di tale integrazione per ottenere rilievo.
- L'inutilizzabilità della prova informatica (videoriprese) non si presume per la sola mancanza di formalismi tecnici (es. codice hash): la difesa deve allegare e provare concrete alterazioni o l'incidenza negativa sull'esito probatorio, non limitarsi a generici sospetti.
- Per ritenere una società formalmente privatistica 'ente pubblico' ai fini dell'aggravante di truffa occorre valutare i requisiti oggettivi (art.3 d.lgs. 163/2006): personalità giuridica, finalità di interesse generale non commerciale e rapporto finanziario/di controllo con soggetti pubblici.
- Le eccezioni di prescrizione richiedono un calcolo dettagliato e documentato dei termini e dei periodi di sospensione/interruzione; in mancanza la censura appare generica e inammissibile in cassazione.
- Richieste di valutazione delle attenuanti generiche devono essere sostenute con elementi di fatto concreti e specifici già nei gradi precedenti; in cassazione non sono ammesse deduzioni generiche o novative.
- Le statuizioni civili provvisorie (provvisionale) sono di natura discrezionale e difficilmente sindacabili in cassazione se non � dimostrabile un vizio grave; la quantificazione delle spese della parte civile segue parametri e va criticata in modo specifico.
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