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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40751/2025 del 18/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello contestando, in sintesi: a) estinzione per prescrizione dei reati commessi fino al marzo 2016; b) illegittima assunzione di prove ex art. 507 c.p.p. (escussione di testi del P.M. non depositati in lista); c) inutilizzabilità delle videoriprese per vizi nella acquisizione/conservazione e mancata perizia; d) vizi di qualificazione del fatto (in particolare la configurazione dell'aggravante di cui all'art. 640, comma 2, n.1, per avere la persona offesa la qualifica di ente pubblico) e carenza/mancata valutazione delle attenuanti generiche; e) difetti di motivazione e di specificità nella ricostruzione delle condotte individuali e nella liquidazione delle statuizioni civili.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili come manifestamente infondati, generici e non consentiti. In particolare: - ha confermato la legittimità dell'esercizio, da parte del giudice di merito, del potere/dovere previsto dall'art. 507 c.p.p. di disporre d'ufficio l'acquisizione di testi assenti per inerzia del P.M.; - ha ritenuto insufficienti le censure generiche sull'utilizzabilità delle videoriprese in assenza di prova concreta di manomissione e di specifica incidenza sul risultato probatorio; - ha affermato la correttezza della qualificazione dell'ente (Ato Me 4 Spa) come soggetto pubblico secondo i criteri di cui all'art. 3 del d.lgs. 163/2006; - ha giudicato generiche e aspecifiche le doglianze sulle attenuanti e sulla prescrizione, rilevando l'onere di allegazione del calcolo dei termini e delle sospensioni; - ha confermato la pienezza della motivazione dei giudici di merito circa la sussistenza degli elementi probatori (confronto video/contabilità e dichiarazioni). Sono state condannate le parti ricorrenti alle spese processuali, a sanzioni pecuniarie per la Cassa delle ammende e, per Furnari, alla rifusione delle spese civili della parte costituita.

Norme richiamate

  • art. 507 cod. proc. pen.

    Il giudice ha il potere-dovere, anche d'ufficio e non solo eccezionalmente, di disporre l'assunzione di nuovi mezzi di prova (anche testi indicati dal P.M. per inerzia), purché motivi adeguatamente il suo esercizio; la loro assunzione non determina automaticamente nullità se non rientra nelle ipotesi dell'art. 178 c.p.p.

  • art. 157 cod. pen.

    Riguarda la prescrizione: la sua eccezione richiede una compiuta e specifica allegazione del calcolo dei termini e delle eventuali sospensioni; il mero conteggio cronologico privo di dettagli è insufficiente.

  • art. 640 cod. pen., comma 2, n. 1

    L'aggravante per essersi commesso il reato ai danni di un 'ente pubblico' può applicarsi anche quando l'ente ha struttura privatistica, se ricorrono i requisiti normativamente indicati (rif. d.lgs. 163/2006, art.3).

  • d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 3

    a) la personalità giuridica; b) l'istituzione dell'ente per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale; c) il finanziamento della attività in modo maggioritario da parte dello Stato, degli enti pubblici territoriali o di altri organismi di diritto pubblico, oppure la sottoposizione della gestione al controllo di questi ultimi o la designazione da parte dello Stato, degli enti pubblici territoriali o di altri organismi di diritto pubblico, di più della metà dei membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza

    Fornisce i criteri oggettivi per qualificare enti a struttura privatistica come 'pubblici' ai fini dell'aggravante; la Corte li applica per escludere l'eccezione difensiva.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Le attenuanti generiche richiedono l'emersione di elementi di positività concreti e specifici; censure generiche in cassazione non sono idonee a far rivedere la valutazione di merito.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Le cause di non punibilità sopravvenute dopo la sentenza impugnata non possono essere rilevate in cassazione se il ricorso viene dichiarato inammissibile e si è formato il giudicato materiale o sostanziale.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    La Corte può condannare i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e comminare una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso temerario o colposo.

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    Limita la cognizione della Corte di cassazione ai motivi di ricorso effettivamente dedotti e impone che le censure siano specifiche; motivi nuovi o aspecifici vengono dichiarati non consentiti o generici.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Riferimento all'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento): la Corte ha ritenuto utilizzabili le dichiarazioni rese da soggetti coinvolti in procedimenti collegati, ove vi sia sentenza di applicazione della pena irrevocabile.

Massime di principio

  • Il giudice del merito può e deve, nell'interesse della verità e a pena di nullità della decisione, disporre d'ufficio l'assunzione di prove ai sensi dell'art. 507 c.p.p., anche quando il P.M. non ha adempiuto agli obblighi di indicazione dei testi; la difesa deve contestare specificamente la necessità o la modalità di tale integrazione per ottenere rilievo.
  • L'inutilizzabilità della prova informatica (videoriprese) non si presume per la sola mancanza di formalismi tecnici (es. codice hash): la difesa deve allegare e provare concrete alterazioni o l'incidenza negativa sull'esito probatorio, non limitarsi a generici sospetti.
  • Per ritenere una società formalmente privatistica 'ente pubblico' ai fini dell'aggravante di truffa occorre valutare i requisiti oggettivi (art.3 d.lgs. 163/2006): personalità giuridica, finalità di interesse generale non commerciale e rapporto finanziario/di controllo con soggetti pubblici.
  • Le eccezioni di prescrizione richiedono un calcolo dettagliato e documentato dei termini e dei periodi di sospensione/interruzione; in mancanza la censura appare generica e inammissibile in cassazione.
  • Richieste di valutazione delle attenuanti generiche devono essere sostenute con elementi di fatto concreti e specifici già nei gradi precedenti; in cassazione non sono ammesse deduzioni generiche o novative.
  • Le statuizioni civili provvisorie (provvisionale) sono di natura discrezionale e difficilmente sindacabili in cassazione se non � dimostrabile un vizio grave; la quantificazione delle spese della parte civile segue parametri e va criticata in modo specifico.

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