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Sentenza

Sentenza del 12/04/2017 n. 9482 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La P. s.r.l. aveva impugnato le cartelle di pagamento relative ai periodi d’imposta 1996, 1998, 1999 e 2000, sostenendo di non averle mai ricevute e deducendo quindi la decadenza dell’Amministrazione e del concessionario dal potere di riscossione coattiva. La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto tardiva e inammissibile la produzione, da parte dell’Agenzia delle Entrate con l’atto di appello, delle copie delle relate di notifica. L’Agenzia ha quindi impugnato la sentenza per violazione degli articoli 32 e 58 del D.Lgs. n. 546/1992.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo rituale la produzione in appello delle relate di notifica delle cartelle. Ai sensi dell’articolo 58, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, nel processo tributario è possibile produrre nuovi documenti anche in appello, purché entro il termine previsto dall’articolo 32, comma 1, cioè fino a venti giorni liberi prima dell’udienza. La sentenza della Commissione tributaria regionale è stata cassata e la causa rinviata alla stessa Commissione, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58, comma 2

    Consente alle parti di produrre nuovi documenti nel giudizio d’appello tributario, anche oltre i limiti ordinariamente previsti dall’articolo 345 c.p.c., purché la produzione avvenga nel rispetto del termine processuale applicabile.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 32, comma 1

    Il deposito dei documenti deve avvenire entro venti giorni liberi prima dell’udienza. Tale termine è stato ritenuto applicabile anche alla produzione documentale in appello tramite il richiamo alle regole del giudizio di primo grado.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 61

    Richiama, per il giudizio d’appello tributario, le disposizioni relative al giudizio di primo grado, rendendo applicabile anche il termine dell’articolo 32, comma 1.

  • Art. 360 c.p.c., n. 3

    È stato invocato dall’Agenzia delle Entrate per denunciare la violazione o falsa applicazione delle norme processuali tributarie.

Massime di principio

  • Nel processo tributario la produzione di nuovi documenti in appello è generalmente ammessa, purché il deposito avvenga entro il termine di venti giorni liberi prima dell’udienza.
  • La documentazione comprovante la notifica delle cartelle, come le relate di notifica, può essere prodotta anche in grado d’appello se sono rispettati i termini processuali.
  • La mancata produzione del documento in primo grado non comporta automaticamente l’inammissibilità della sua produzione in appello nel processo tributario.
  • Quando una commissione tributaria dichiara tardiva una produzione documentale effettuata in appello senza verificare il rispetto del termine dell’articolo 32, la decisione può essere cassata per violazione degli articoli 32 e 58 del D.Lgs. n. 546/1992.
  • La cassazione della sentenza con rinvio non definisce necessariamente il merito della controversia: il giudice di rinvio dovrà valutare le relate di notifica e stabilire se le cartelle siano state validamente notificate e se la pretesa esattiva sia fondata.

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