Cassazione Penale, Sentenza n. 22551/2024 del 04/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza del GUP che aveva dichiarato il non luogo a procedere per incapacità irreversibile dell'imputato per il reato di atti persecutori nei confronti di A. E. Sosteneva violazione di legge (art.72-bis c.p.p.) e vizio motivazionale: secondo il ricorrente la sentenza ha applicato erroneamente l'art.72-bis ritenendo il proscioglimento possibile, mentre dalla perizia (art.70 c.p.p.) risultava che l'imputato era autore del fatto e socialmente pericoloso, dunque configurabile l'applicazione di una misura di sicurezza (art.202 c.p.). Criticava inoltre l'argomentazione del GUP che riteneva superflua una nuova misura di sicurezza perché l'imputato era già sottoposto a misura in altro procedimento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Procuratore generale per inammissibilità/soglia di ricorribilità in cassazione: dopo la modifica introdotta dalla legge 23/6/2017 n.103 (art.1, comma 38) l'art.428 c.p.p. ha reso la sentenza di non luogo a procedere appellabile, impedendo la ricorribilità immediata in Cassazione 'per saltum' salvo espressa previsione legislativa. La Corte ha quindi ritenuto che la questione sostanziale sulle misure di sicurezza non potesse essere esaminata in Cassazione con il ricorso proposto e ha confermato la decisione del GUP (rigetto del ricorso). Inoltre la sentenza richiama la necessità di interpretare l'espressione "sentenza di primo grado" nell'art.569 c.p.p. in senso restrittivo.
Norme richiamate
art.72-bis c.p.p.
Invocato dal ricorrente come norma che condizionerebbe il proscioglimento alla mancata sussistenza dei presupposti per l'applicazione di misure di sicurezza; la Corte non si è pronunciata sul merito dell'applicazione della norma perché ha ritenuto inammissibile il ricorso in Cassazione
art.70 c.p.p.
Richiamato come base per la perizia disposta d'ufficio; la perizia è stata utilizzata dal ricorrente per sostenere la pericolosità sociale dell'imputato
art.202 c.p.
Citato dal ricorrente per richiamare la funzione delle misure di sicurezza applicabili alle persone socialmente pericolose che abbiano commesso reato; la Corte non è entrata nel merito della valutazione sulla sussistenza della misura
art.1, comma 38, legge 23 giugno 2017 n.103
Interpretato come modifica dell'art.428 c.p.p. che ha reintrodotto l'appellabilità della sentenza di non luogo a procedere, incidendo sulla possibilità di ricorso immediato in Cassazione
art.428 c.p.p.
Dopo la modifica normativa è stata intesa dalla Corte come la norma che rende la sentenza di non luogo a procedere appellabile (e non soggetta a ricorso per cassazione 'per saltum')
art.569 c.p.p.
L'espressione 'sentenza di primo grado' contenuta in questa norma è stata interpretata in senso restrittivo dalla Corte: il ricorso per cassazione 'per saltum' non è ammesso per la sentenza di non luogo a procedere risultante dall'udienza preliminare, salvo esplicita previsione normativa
art.425 c.p.p.
Richiamato come norma che disciplina la sentenza di non luogo a procedere emessa al termine dell'udienza preliminare; la natura di tale pronuncia è stata ritenuta diversa dalla sentenza che definisce il primo grado di giudizio
art.311, comma 2, c.p.p.
Citerato dalla Corte come esempio di norma nella quale il legislatore ha espressamente previsto la ricorribilità immediata per Cassazione quando intendeva estenderla
art.26 d.P.R. 22 settembre 1988 n.448
Richiamato nella giurisprudenza citata riguardo a pronunce di non luogo a procedere per difetto di imputabilità del minore; la Corte segnala distinguo tra precedenti interpretazioni
art.52 d.lgs.196/03
Richiamato in relazione all'obbligo di oscuramento delle generalità e dei dati identificativi nelle decisioni che trattano questioni attinenti alla capacità
Massime di principio
- Dopo la legge 23/6/2017 n.103 la sentenza di non luogo a procedere in udienza preliminare è appellabile: il ricorso immediato per cassazione 'per saltum' non è ammesso se non vi è espressa previsione normativa.
- Se si intende contestare la decisione di non luogo a procedere per questioni di merito (es. necessità di misura di sicurezza), il rimedio processuale corretto è l'appello e non il ricorso per cassazione immediato, salvo casi tassativamente previsti dalla legge.
- Quando un ricorrente fonda il gravame su norme (es. art.72-bis c.p.p.) che richiedono valutazioni tecnico-peritali (capacità, pericolosità sociale), tali questioni vanno affrontate nelle sedi di merito o in appello; la Corte di legittimità non decide il merito se dichiara inammissibile il rimedio.
- La presenza di una misura di sicurezza già applicata in altro procedimento non rende automaticamente inutile l'applicazione di una misura per un nuovo reato: la valutazione di congruità e coordinamento tra provvedimenti è di merito e richiede valutazioni specifiche.
- In impugnazioni concernenti l'incapacità e la pericolosità è necessario prevedere l'oscuramento dei dati personali ai sensi della normativa sulla protezione dei dati sensibili.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 4 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 22289/2024 del 04/06/2024
- Sentenza penale · 4 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 22290/2024 del 04/06/2024
- Sentenza penale · 4 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 22291/2024 del 04/06/2024
- Sentenza penale · 4 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 22293/2024 del 04/06/2024
- Sentenza penale · 4 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 22295/2024 del 04/06/2024
- Sentenza penale · 4 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 22296/2024 del 04/06/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →