Sentenza n. 2167/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’Amministrazione nel procedimento avente ad oggetto l’istanza di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Spagna ai sensi del d. lgs. 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal d. lgs. 28 gennaio 2016, n. 15; e per la condanna della P.A. all’adozione di un provvedimento espresso nel termine stabilito ex art. 117, comma 2, c.p.a. nonché per la nomina di un commissario ad acta incaricato di concludere il procedimento con l’adozione del provvedimento in caso di perdurante inerzia serbata dalla Amministrazione intimata;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza del 24 aprile 2025 di riconoscimento in Italia del titolo conseguito in Spagna per l'insegnamento di sostegno
Esito
Favorevole al ricorrente (docente qualificato all'estero)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sull'istanza di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Spagna ai sensi del d.lgs. 206/2007, come modificato dal d.lgs. 15/2016, nonché la condanna dell'Amministrazione a concludere il procedimento con un provvedimento espresso e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile. Il termine di quattro mesi previsto dall'art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007 per l'adozione del provvedimento di riconoscimento, decorrente dalla presentazione della documentazione completa, era scaduto alla data di proposizione del ricorso. La ricorrente ha quindi dedotto l'illegittimità del silenzio-inadempimento e la necessità di imporre all'Amministrazione l'esame della documentazione relativa al percorso formativo e ai titoli conseguiti in altro Stato membro dell'Unione europea.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente individuato nel Ministero dell'Istruzione, oggi denominato Ministero dell'Istruzione e del Merito, l'autorità competente a concludere il procedimento. Ha accertato la formazione del silenzio-inadempimento, rilevando che il termine legale di quattro mesi per il riconoscimento del titolo era decorso senza l'adozione di un provvedimento espresso. Il ricorso è stato pertanto accolto. Il Ministero è stato ordinato di provvedere sull'istanza entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza, tenendo conto dell'intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite dalla richiedente e verificando la coerenza e l'equivalenza della formazione estera rispetto ai requisiti europei per la qualifica di docente specializzato nell'insegnamento di sostegno. Il Ministero dovrà inoltre valutare, ove necessario, l'adozione di misure compensative proporzionate. In caso di ulteriore inerzia, il responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, con facoltà di delega, è stato nominato commissario ad acta e dovrà provvedere nell'ulteriore termine di 90 giorni. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro, oltre accessori di legge, a titolo di spese di lite.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Consente di chiedere l'accertamento dell'illegittimità del silenzio e la condanna dell'Amministrazione a provvedere, con possibile nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inerzia.
art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007
Impone all'autorità competente di adottare il provvedimento di riconoscimento del titolo professionale entro quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa.
d.lgs. 15/2016
Ha modificato il d.lgs. 206/2007 recependo la direttiva 2013/55/UE, nel quadro della disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali.
art. 14 direttiva 2005/36/CE
Consente, ove ricorrano i presupposti, l'imposizione di misure compensative opportune e proporzionate ai fini del riconoscimento della formazione professionale acquisita in altro Stato membro.
art. 6 d.l. 173/2022, convertito in l. 604/2022
Ha modificato la denominazione del Ministero dell'Istruzione in Ministero dell'Istruzione e del Merito.
Massime di principio
- Quando la documentazione completa è stata presentata, il procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro dell'Unione europea deve concludersi entro il termine di quattro mesi previsto dall'art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007; il suo inutile decorso determina silenzio-inadempimento.
- Nel giudizio avverso il silenzio, il giudice può ordinare all'Amministrazione di provvedere entro un termine congruo stabilito in sentenza e nominare sin d'ora un commissario ad acta, eventualmente con facoltà di delega, per il caso di ulteriore inerzia.
- Nel valutare una domanda di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro, l'autorità competente deve considerare complessivamente competenze, conoscenze e capacità acquisite, verificando che durata, livello e qualità della formazione non siano inferiori a quelli della formazione nazionale corrispondente.
- La valutazione dell'equivalenza della formazione estera deve precedere, ove necessario, l'adozione di misure compensative opportune e proporzionate; l'Amministrazione non può limitarsi a un esame parziale o meramente formale del titolo.
- Ai fini del riconoscimento di una qualifica professionale acquisita in altro Stato membro, l'autorità competente deve verificare se le conoscenze attestate dal diploma, le qualifiche e le esperienze professionali maturate nello Stato di origine o nello Stato ospitante soddisfino, anche parzialmente, le condizioni richieste per l'accesso all'attività professionale.
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