Cassazione Penale, Ordinanza n. 29451/2026 del 03/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda i ricorsi per cassazione proposti da due imputati avverso la sentenza della Corte d'appello che ne aveva confermato la responsabilità per concorso in estorsione. Nel ricorso di uno degli imputati, i primi tre motivi contestavano l'affermazione di responsabilità, deducendo difetto di elemento soggettivo, mancanza di contributo causale e violazioni di legge; la Corte rileva però che tali doglianze si risolvono integralmente in censure di merito, perché mirano a una diversa lettura delle prove e non evidenziano specifici vizi di motivazione, contraddittorietà, manifesta illogicità o travisamento della prova. I motivi ulteriori del medesimo ricorso, insieme ai primi due motivi dell'altro ricorso, riguardavano il diniego delle circostanze attenuanti generiche, il mancato riconoscimento dell'attenuante del fatto di lieve entità, la quantificazione della pena e la mancata concessione delle generiche: anche tali censure sono dichiarate prive di specificità, perché non si confrontano con la motivazione della sentenza d'appello e chiedono in sostanza una nuova valutazione del fatto, inammissibile in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto inammissibili le censure sulla responsabilità perché formulate come richiesta di rivalutazione del compendio probatorio, estranea al giudizio di legittimità; ha inoltre ritenuto generiche e non specifiche le doglianze sulle attenuanti e sulla pena, perché non confrontate con la motivazione della Corte d'appello. Conseguentemente ha condannato entrambi i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma ... in favore della Cassa delle ammende
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
art. 192 c.p.p.
Richiamato solo in via implicita nel riferimento alla valutazione delle fonti probatorie e alla loro rilettura, che resta riservata al giudice di merito; non è oggetto di una specifica massima autonoma nel testo.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentita una nuova valutazione del compendio probatorio né una diversa ricostruzione del fatto rispetto a quella operata dai giudici di merito, salvo che la censura evidenzi specifici vizi di motivazione, contraddittorietà, manifesta illogicità o travisamento della prova.
- Le doglianze che attaccano l'affermazione di responsabilità limitandosi a contrapporre una lettura alternativa delle prove sono inammissibili perché versate in fatto.
- Le censure relative al diniego delle attenuanti generiche, al mancato riconoscimento di attenuanti speciali e alla determinazione della pena devono confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata; in mancanza, sono prive di specificità e inammissibili.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, di regola, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che non emerga assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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