Cassazione Penale, Sentenza n. 17151/2022 del 02/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di rimessione ex art. 46 c.p.p. per trasferimento del procedimento penale carico della ricorrente (n. 4251/17) avanti al Tribunale di Messina, per presunta "grave situazione locale" nel distretto di Corte d'Appello di Catania. La ricorrente denuncia conflitti interpersonali con numerosi colleghi della Sesta Sezione civile del Tribunale di Catania (tra cui Acagnino, Di Marco, Gallucci), fatti disciplinari poi archiviati a suo favore ma sfociati in denunce reciproche; asserisce che il P.M. Francesco Massara ha sistematicamente archiviato i procedimenti a carico dei colleghi e invece ha richiesto il suo rinvio a giudizio, e che in quella sezione vi sono assegnazioni di procedure esecutive favorevoli a professionisti legati a giudici, oltre a indebite partecipazioni di Riscossione Sicilia S.p.a. nelle esecuzioni. Sostiene che tali vicende, unite all'appartenenza delle parti a correnti associative (MD, Unicost, Area), configurino un concreto pericolo per l'imparzialità dell'ambiente giudiziario e quindi giustifichino la deroga alla competenza territoriale.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza e indeducibilità dei rilievi. La Corte ha rilevato che la richiesta non ha descritto con la necessaria precisione una "grave situazione locale" ai sensi dell'art. 45 c.p.p.: le circostanze denunciate attengono prevalentemente a comportamenti di singoli magistrati (P.M. e G.i.p.) e a rapporti interpersonali nella Sezione Civile di Catania, non a un pregiudizio che investa l'ufficio giudiziario nel suo complesso. Le critiche sono essenzialmente una negazione degli addebiti e non forniscono fatti idonei a dimostrare una colleganza di interessi tale da determinare un legittimo sospetto generale; in ogni caso, profili di possibile parzialità riguardanti singoli magistrati sarebbero rimediabili con astensione o ricusazione. Conseguentemente, il processo resta davanti al giudice naturale (GUP di Messina). La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 46 cod. proc. pen.
Regola la procedura della richiesta di rimessione per conflitto di competenza per motivo di legittimo sospetto; richiede che la domanda individui e descriva con precisione la "grave situazione locale" che giustifica la deroga.
art. 45 cod. proc. pen.
Definisce il concetto di "grave situazione locale" e il "legittimo sospetto" che può giustificare la traslazione del procedimento ad altro ufficio giudiziario; va interpretato restrittivamente, richiedendo fatti concreti e significativi che investano l'ufficio nel suo complesso.
art. 11 cod. proc. pen.
Stabilisce i criteri di competenza territoriale e le deroghe per motivi di imparzialità; la norma consente spostamenti solo quando il sospetto riguarda l'ufficio giudiziario nel suo complesso e non quando riguarda singoli magistrati, per i quali sono disponibili strumenti diversi (ricusazione, astensione).
Massime di principio
- Per ottenere il trasferimento del procedimento per "grave situazione locale" è necessario descrivere fatti concreti, precisi e verificabili che dimostrino un pregiudizio diffuso che investa l'intero ufficio giudiziario, non soltanto conflitti o comportamenti di singoli magistrati.
- Allegazioni generiche, allusive o basate su appartenze a correnti associative non sono sufficienti a fondare un legittimo sospetto che giustifichi la translatio judicii.
- Quando la presunta parzialità riguarda singoli giudici o pubblici ministeri, gli strumenti appropriati sono la ricusazione o l'astensione; il trasferimento del processo ad altro ufficio è misura estrema riservata a situazioni che compromettono l'ufficio nel suo complesso.
- La domanda di rimessione deve essere formulata con elementi fattuali dettagliati e non con mere affermazioni di trattamenti sfavorevoli o decisioni processuali avverse.
- La mancata dimostrazione di una colleganza di interessi tra i magistrati coinvolti comporta l'inammissibilità della richiesta di deroga alla competenza territoriale.
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