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Sentenza

Sentenza n. 14526/2026 - Roma, Sezione 3T

per l’annullamento 1) della determinazione 14 dicembre 2022, 2022-D337-00238, del dirigente generale del dipartimento salute e politiche sociali della provincia autonoma di Trento, che ha determinato gli oneri di ripiano posti a carico delle aziende fornitrici della spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, come indicato nell’allegato A, ai sensi dell’art. 9-ter d.l. 78/2015, del d.m. 6 luglio 2022 del Ministero della salute di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze (pubblicato il 15 settembre 2022), dell’art. 18 d.l. 115/2022 e del d.m. 6 ottobre 2022 del Ministero della salute (pubblicato il 26 ottobre 2022); 2) di ogni altro atto conseguente, comunque connesso e/o presupposto, ivi compresi: il d.m. 6 luglio 2022, pubblicato il 15 settembre 2022, che ha certificato il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, calcolato con riferimento ai dati di costo, rilevati a consuntivo per ciascuno dei predetti anni come risultanti dal modello Ce consolidato regionale nella voce «BA0210 - Dispositivi medici» del modello di rilevazione del conto economico; il decreto ministeriale 6 ottobre 2022, pubblicato il 26 ottobre 2022, di adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018; la circolare del Ministero della salute 29 luglio 2019, prot. 22413; l’Accordo Stato-Regioni 7 novembre 2019 Rep. atti n. 181/CSR; l’Intesa Stato-Regioni in data 28 settembre 2022 e tutti gli eventuali atti adottandi e adottati a sensi dell’art. 18 d.l. 9 agosto 2022 n. 115, convertito dalla l. 21 settembre 2022, n. 142;

Giustizia amministrativa202303750

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione della Provincia autonoma di Trento sugli oneri di ripiano del pay-back per dispositivi medici relativi agli anni 2015-2018, nonché i presupposti decreti ministeriali e gli ulteriori atti connessi

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ha impugnato gli atti provinciali e ministeriali relativi all'applicazione del pay-back sanitario sui dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Nel corso del giudizio, dopo le sentenze della Corte costituzionale del 22 luglio 2024, nn. 139 e 140, e l'entrata in vigore dell'art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025, la ricorrente ha versato alla Provincia autonoma di Trento la quota ridotta del debito prevista dalla nuova disciplina e ha chiesto la cessazione della materia del contendere, subordinatamente l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

La decisione

Il TAR non ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché l'art. 7, comma 1, d.l. 95/2025 collega tale effetto all'accertamento dell'avvenuto versamento da parte della Regione o della Provincia autonoma, mediante provvedimento pubblicato e comunicato alla segreteria del TAR Lazio. Poiché nel caso concreto non risultava effettuata alcuna comunicazione da parte degli enti regionali o provinciali e non si erano quindi integrati gli estremi previsti dalla disposizione per la cessazione della materia del contendere, il Collegio ha accolto la domanda subordinata e ha dichiarato il ricorso improcedibile. Le spese di lite sono state compensate in ragione della pronuncia in rito.

Norme richiamate

  • art. 9-ter d.l. 78/2015

    Costituisce la base normativa degli obblighi di ripiano posti a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici per il superamento del tetto di spesa.

  • d.m. 6 luglio 2022

    Ha certificato il superamento del tetto di spesa nazionale e regionale per dispositivi medici negli anni 2015-2018, sulla base dei dati risultanti dal modello Ce consolidato regionale.

  • d.m. 6 ottobre 2022

    Ha adottato le linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali di ripiano.

  • art. 18 d.l. 115/2022, convertito dalla l. 142/2022

    È richiamato quale fonte degli atti e della disciplina applicata al pay-back sui dispositivi medici.

  • art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025

    l'integrale versamento dell'importo di cui al primo periodo estingue l'obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l'obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti

    Il versamento della quota ridotta estingue l'obbligazione e preclude ulteriori azioni giurisdizionali; tuttavia, per determinare la cessazione della materia del contendere nei ricorsi contro i provvedimenti regionali e provinciali, è necessario anche l'accertamento dell'avvenuto versamento mediante provvedimento dell'ente, pubblicazione e comunicazione alla segreteria del TAR Lazio.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    È richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

Massime di principio

  • Quando una disposizione sopravvenuta prevede che la cessazione della materia del contendere consegua all'accertamento amministrativo dell'adempimento, alla pubblicazione del relativo provvedimento e alla sua comunicazione al giudice, il mero pagamento effettuato dal privato non è sufficiente a determinare la cessazione della materia del contendere in assenza di tali ulteriori adempimenti.
  • Il versamento della quota ridotta prevista dalla disciplina sopravvenuta può comportare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sull'impugnazione, anche quando non siano ancora integrati i presupposti formali per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
  • In presenza di una sopravvenuta disciplina che estingue l'obbligazione oggetto del giudizio e preclude ulteriori azioni giurisdizionali, ma non risultano perfezionati gli adempimenti amministrativi richiesti per la cessazione della materia del contendere, il giudice può dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina professionaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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