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Sentenza

Sentenza n. 295/2026 - Potenza, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600138

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Basilicata, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Potenza che aveva condannato il Ministero al pagamento del beneficio economico per l'aggiornamento e la formazione del personale docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., della sentenza del Tribunale civile di Potenza divenuta irrevocabile, con la quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito era stato condannato al pagamento di somme relative al beneficio economico previsto dall'art. 1 della l. n. 107/2015. La sentenza era stata notificata al Ministero, ma l'Amministrazione non aveva adempiuto. Il ricorrente ha chiesto la fissazione di un termine per l'esecuzione e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il TAR ha verificato il rispetto dei termini processuali e il decorso infruttuoso del termine di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che l'inerzia del Ministero costituiva violazione dell'obbligo dell'Amministrazione di conformarsi al giudicato del giudice ordinario. Non risultava provato l'avvenuto adempimento, benché l'onere della prova gravasse sul debitore. Il Ministero è stato quindi dichiarato obbligato a dare esatta e integrale esecuzione alla sentenza civile, pagando le somme spettanti al ricorrente, detratto quanto eventualmente già corrisposto, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il Prefetto di Roma, o un funzionario delegato, con compenso di euro 300,00 a carico del Ministero. Il Ministero è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario. Il TAR ha precisato che nelle spese di lite rientrano anche le spese, i diritti e gli onorari relativi agli atti successivi alla sentenza azionata e funzionali all'introduzione del giudizio di ottemperanza.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente l'azione di ottemperanza per conseguire l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti del giudice ordinario suscettibili di esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e il termine per la relativa proposizione.

  • art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.

    Disciplina il rito camerale applicabile al giudizio di ottemperanza e i relativi termini processuali.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Il decorso infruttuoso del termine di centoventi giorni costituisce presupposto per procedere esecutivamente nei confronti dell'amministrazione debitrice.

  • art. 1 l. n. 107/2015

    Prevede il beneficio economico per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, oggetto della condanna contenuta nella sentenza civile da eseguire.

  • art. 2 dell'allegato n. 1 al D.M. 30/5/2002

    È stato utilizzato quale parametro per la liquidazione del compenso spettante al commissario ad acta.

  • D.M. 10/3/2014 n. 55

    È stato richiamato ai fini della liquidazione delle spese di lite.

Massime di principio

  • L'Amministrazione è tenuta a conformarsi integralmente al giudicato formatosi su una pronuncia del giudice ordinario che imponga un pagamento a suo carico; l'inerzia successiva alla notifica del titolo integra inottemperanza.
  • Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto una condanna pecuniaria pronunciata dal giudice ordinario, spetta all'Amministrazione debitrice provare l'avvenuto adempimento, anche anteriore alla proposizione del ricorso.
  • Quando l'Amministrazione non adempie entro il termine previsto dalla legge per l'esecuzione nei suoi confronti, il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'adempimento e nominare, per il caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta con poteri sostitutivi.
  • Nel giudizio di ottemperanza, le spese di lite possono comprendere in modo omnicomprensivo anche le spese, i diritti e gli onorari relativi agli atti successivi alla sentenza azionata e funzionali all'introduzione del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivo

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